Compatibilità della creazione e della gestione dei punti di crisi (hotspot) con il diritto dell’UE

di sabato, Aprile 2, 2016 0 No tags Permalink

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-015297/2015/riv.1 alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), José Bové (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), José Inácio Faria (ALDE), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) e Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

Oggetto: Compatibilità della creazione e della gestione dei punti di crisi (hotspot) con il diritto dell’UE

Da settembre, nel punto di crisi attivato a Lampedusa, le autorità pubbliche hanno adottato nuove pratiche illegali che violano i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo. I migranti sono frettolosamente “interrogati” e viene loro fornito un modulo inadeguato relativamente alle procedure di asilo.

Nei confronti di molti migranti vengono, quindi, adottate decisioni di rimpatrio, senza che essi abbiano una reale opportunità di presentare domanda di asilo a norma delle direttive 2011/95/UE e 2013/32/UE. In seguito all’adozione delle decisioni di rimpatrio, i migranti sono costretti ad abbandonare i centri, ricevendo solamente un ordine di espulsione che li costringe a lasciare il paese entro sette giorni, tramite l’aeroporto di Fiumicino.

Secondo la direttiva 2013/32/UE, i migranti tenuti in centri di trattenimento devono ricevere informazioni in merito alla procedura di asilo (articolo 8) e le persone che hanno espresso l’intenzione di presentare domanda di asilo sono richiedenti protezione internazionale e dovrebbero godere dei diritti previsti dalle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE (considerando 27).

Le pratiche summenzionate, che non garantiscono in misura sufficiente la salvaguardia dei diritti umani poiché non tengono conto delle circostanze individuali di ogni singolo caso, costituiscono una violazione dell’articolo 19 della Carta dell’UE, nonché della giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Intende la Commissione indagare sulla gestione dei punti di crisi in Italia e sulla compatibilità dell’approccio basato sui punti di crisi con il diritto dell’UE?


 

IT

E-015297/2015

Risposta di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione

(1.4.2016)

La Commissione ritiene che il sistema dei punti di crisi (hotspot), elaborato nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione quale elemento dell’azione immediata per aiutare gli Stati membri in prima linea che sono sottoposti a pressioni migratorie sproporzionate alle frontiere esterne dell’UE, è del tutto compatibile con l’acquis dell’UE e, in modo particolare, con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la normativa UE in materia di asilo.

L’attuazione del sistema dei punti di crisi in un dato Stato membro ricade principalmente nella sfera di competenza dello Stato membro stesso. Per quanto riguarda l’attuazione di tale sistema in Italia, le informazioni che le autorità italiane hanno fornite a oggi alla Commissione sulla gestione dei punti di crisi attualmente operativi nel paese (Lampedusa, Pozzallo, Trapani) non danno adito a particolari preoccupazioni circa le disposizioni della direttiva 2013/32/UE.

La Commissione continuerà a fornire assistenza, in particolare tramite le sue agenzie, agli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i punti di crisi. La Commissione sta monitorando il rispetto dell’acquis dell’UE da parte di tutti gli Stati membri e, se necessario, può avviare procedimenti di infrazione.

La Commissione ha presentato relazioni periodiche riguardanti la situazione attuale dei punti di crisi in Italia e Grecia [1].

[1]     COM(2015) 490 final, COM(2015) 510 final, COM(2015) 678 final, COM(2015) 679 final, COM(2016) 85 final.

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