Voto contrario al parere della Commissione LIBE sul Budget dell’Unione per il 2017

di mercoledì, Agosto 31, 2016 0 , , Permalink

Bruxelles, 31 Agosto 2016

 Il 31 agosto, la Commissione Libertà, Giustizia e Affari Interni (LIBE) del Parlamento Europeo riunita a Bruxelles ha adottato il parere sul progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2017. La Commissione Bilancio (BUDG) del Parlamento Europeo negozierà nelle prossime settimane col Consiglio dei ministri il bilancio dell’Unione basandosi sulle raccomandazioni dell’opinione della Commissione LIBE.

Relatore ombra per il gruppo GUE/NGL: Barbara Spinelli.

Dopo il voto, Barbara Spinelli ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Oggi la Commissione LIBE ha adottato il parere sul progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2017.

Il rapporto presenta numerose debolezze a mio parere gravi. Sono infatti passati, malgrado il voto negativo del mio gruppo, paragrafi a favore dell’ulteriore rafforzamento delle politiche securitarie dell’Unione e dei controlli delle frontiere esterne. È stato proposto anche l’aumento del budget di Frontex (chiamato ora “Guardia Costiera Europea”) ed Europol.

Accolgo invece con piacere l’adozione di una serie di miei emendamenti riguardanti in particolare la necessità di equità, trasparenza e pubblicità dei fondi Europei. Un emendamento invita la Commissione a separare, in tutti i futuri progetti di bilancio, le spese per il rafforzamento di strategie di rimpatrio eque ed efficaci dalle spese per la migrazione legale e la promozione di un’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi; un altro sottolinea la necessità di aumentare il bilancio destinato alle politiche contro la discriminazione e a favore dell’uguaglianza e chiede che sia destinato un finanziamento specifico per contrastare la crescita di antisemitismo, islamofobia, afrofobia e antiziganismo negli Stati membri e che l’Unione sostenga i progetti volti all’emancipazione delle donne delle comunità interessate. Una serie di emendamenti evidenziano che i fondi dell’Unione non devono essere usati in progetti che possono ledere i diritti  delle persone, ragion per cui ho chiesto e ottenuto che gli aiuti allo sviluppo non siano condizionati ad accordi di riammissione dei migranti e che i fondi europei non vengano distribuiti a regimi dittatoriali.»

Far rispettare lo stato di diritto e i diritti sociali

Intervento di Barbara Spinelli, in qualità di relatore ombra per il Gruppo GUE/NGL della Relazione “Istituzione di un meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali” (Relatore: Sophie in ‘t Veld – ALDE) nel corso della riunione ordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE). Bruxelles, 12 luglio 2016

Punto in agenda:

  • Esame del progetto di relazione
  • Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

Ringrazio nuovamente la Relatrice per il lavoro fatto in tutti questi mesi e anche per quello che si appresta a compiere con gli emendamenti di compromesso, nel tentativo di integrare i suggerimenti provenienti dai vari gruppi. La capacità di ascolto di Sophie in’t Veld è stata veramente grande, anche negli incontri, numerosi, che ha saputo organizzare con vari rapresentanti della società civile. È il motivo per cui guardo con fiducia al futuro lavoro sui compromessi. Avremo sicuramente modo di discutere tale lavoro in futuri incontri e scambi tra relatori ombra.

Per l’occasione, vorrei indicare fin da ora quattro priorità che sono alla base degli emendamenti che ho presentato in nome del mio gruppo.

  1. Auspico in primo luogo che gli emendamenti di compromesso non conducano a uno svuotamento dell’idea di fondo di tale strumento, inteso come tentativo concreto di dare centralità ai diritti fondamentali, e di avere al contempo un meccanismo efficace di valutazione del loro rispetto. Efficace e politicamente del tutto imparziale, come sicuramente è nell’intenzione della Relatrice. L’imparzialità dovrebbe, secondo me, impedire la frammentazione e l’atteggiamento selettivo paventato dal collega polacco che mi ha preceduto nella discussione. In fin dei conti la creazione di un tale strumento punta a dare concretezza agli obblighi derivanti dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali, e parte dall’idea che l’attuale articolo 7 – non a caso battezzato “opzione nucleare” – non sia in grado di avere la credibilità necessaria per condurre a tale concretezza e garantire l’effettiva imparzialità. Ribadisco quel che ho già detto in altre discussioni: sono pienamente d’accordo con la relatrice sulla necessità di abolire l’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali (che limita il suo campo di applicazione al diritto comunitario), perché solo in tal modo la Carta può diventare un vero e proprio Bill of Rights dell’Unione intera.
  2. L’estensione del meccanismo in esame alle Istituzioni e agli organi dell’Unione. La promozione e protezione dei diritti fondamentali rappresenta un vincolo essenziale che trova la propria ragion d’essere non solo nei Trattati e nella Carta, ma in molteplici strumenti internazionali. Si tratta di un obbligo di carattere orizzontale che prescinde, in un certo senso, dal destinatario. Non può quindi prevedere destinatari di serie A, intoccabili, e destinatari di serie B, che sono invece più esposti alle critiche. Il pieno rispetto di tale carattere non può che condurre alla nascita di uno strumento che contempli sia gli Stati Membri, sia gli altri soggetti che operano nell’ambito dell’Unione. Visto che quel che conta è riconquistare la fiducia nel progetto europeo, ritengo che l’Unione, nell’invocare il rispetto del diritto, debba essa stessa e in primis dimostrare la propria ottemperanza, altrimenti ci troveremmo di fronte a parole al vento e a un crescente distacco del cittadino da quella che ritiene essere una lontana burocrazia europea.
  3. La partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e della società civile. Come dicevo, sono convinta che la collega in ‘t Veld tenga a questo concetto e negli emendamenti che ho presentato chiedo quindi espressamente che i cittadini abbiano reale voce in capitolo nella creazione del nuovo meccanismo. Che la società civile attraverso i suoi intermediari sia considerata parte integrante della funzione di promozione e protezione dei diritti fondamentali. Mi auguro anche che vengano prese in considerazione le nostre proposte relative al rafforzamento degli strumenti già esistenti di partecipazione – mi riferisco, in particolare, all’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) – ma anche a nuovi strumenti cui i cittadini possano ricorrere a tutela dei propri diritti, come i ricorsi alla Corte di giustizia, le azioni dei consumatori, ecc.
    Il Brexit in primis, il precedente dibattito sul Grexit, ma anche il referendum olandese e le elezioni austriache, stanno dimostrando il profondo distacco che sta creandosi tra istituzioni dell’Unione e cittadini. Si tratta quindi di ricucire la fiducia tradita e muovere i primi passi per ridare una legittimità all’unificazione europea.
  4. I diritti sociali. Chiediamo che essi divengano effettivo parametro di valutazione delle prestazioni, al pari dei diritti civili. Che si proceda finalmente a una loro equiparazione. La crisi economica e finanziaria, unita alle misure adottate per fronteggiarla, ha resuscitato in Europa una vera e propria questione sociale e accresciuto la distanza dei popoli dall’Unione. Il riemergere di tale questione non può prescindere da una piena considerazione e affermazione dei diritti anche in campo sociale.

La riforma della Blue Card

Intervento di Barbara Spinelli, in qualità di relatore ombra per il Gruppo GUE/NGL della Relazione “Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate” (Relatore: Claude Moraes – S&D, Gran Bretagna) nel corso della riunione ordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE). Bruxelles, 12 luglio 2016.

Punto in agenda:

  • Esposizione della Commissione

Vorrei ringraziare il rappresentante della Commissione per l’esposizione del progetto di modifica della direttiva blue card. Ci sono vari cambiamenti proposti che ritengo senz’altro interessanti. La direttiva, come diceva in apertura Claude Moraes, sembra contemplare procedure più inclusive e flessibili. Penso, in particolare, alle semplificazioni per quanto riguarda l’accesso al permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, alla possibilità, per chi già beneficia di protezione internazionale, di ottenere la Blue Card, e soprattutto alle facilitazioni riguardanti il ricongiungimento familiare. Ho letto tuttavia nell’explanatory memorandum della direttiva che la Commissione aveva inizialmente preso in esame la possibilità di rendere la Blue Card accessibile anche a migranti non altamente qualificati e ai richiedenti asilo. Ritengo che sarebbe stato estremamente positivo includere queste categorie nell’ambito di applicazione della direttiva. Cosa che non è stata fatta.

Ritengo inoltre che dovrebbe essere presa in considerazione l’idea di estendere, al contesto europeo, la normativa adottata in Svezia secondo cui le persone cui non è stata concessa protezione internazionale, ma che hanno ricevuto un’offerta di lavoro mentre la loro richiesta veniva esaminata, devono poter beneficiare di un permesso di soggiorno per cittadini di Paesi terzi.

Qualche settimana fa, in questa sede, è stato presentato un interessante studio della Direzione Generale delle politiche interne del Parlamento in cui si spiega come vi sia una forte carenza di manodopera in Europa, soprattutto nei settori che necessitano di lavoratori non altamente qualificati. Le cifre fornite a conferma di tale ipotesi sono davvero impressionanti. Questo d’altronde si collega strettamente alla crisi demografica dell’Unione. Ci sono mestieri – è riportato nello studio – che i vecchi in Europa non riescono più a fare e, allo stesso tempo, non ci sono abbastanza giovani per sostituirli.

Alla luce di ciò, chiedo alla Commissione come mai abbiate infine scelto di escludere i richiedenti asilo e i lavoratori non altamente qualificati dal campo di applicazione della direttiva.

Parere sul bilancio previsionale 2017

Intervento di Barbara Spinelli, in qualità di relatore ombra per il Gruppo GUE/NGL del parere “Bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2017 – Tutte le sezioni” (Relatore per parere: Monica Macovei – ECR), nel corso della riunione straordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE). Strasburgo, 7 luglio 2016.

Punto in agenda:

  • Esame del progetto di parere

Ringrazio la relatrice per la bozza di parere e per la presentazione. Penso, per parte mia, che possa essere in più punti migliorata.

Facendo tesoro del lavoro svolto dai colleghi LIBE negli scorsi anni, ho lavorato su emendamenti che abbiano come obiettivo quello di mettere in risalto alcuni punti precisi:

– la separazione, in tutti i futuri progetti di bilancio, delle spese per il rafforzamento di strategie di rimpatrio dalle spese per la migrazione legale, e la promozione – per me essenziale – di un’effettiva integrazione nel mondo del lavoro;

– la creazione di un fondo Europeo per le operazioni di ricerca e salvataggio, al fine di potenziare e sostenere il search and rescue nei vari Stati membri, specie in quelli più esposti ai flussi migratori;

– lo stanziamento di fondi specifici destinati a iniziative di contrasto della crescita dell’antisemitismo, dell’islamofobia, dell’afrofobia e dell’antiziganismo negli Stati membri.

Evidenzierò inoltre come i fondi per lo sviluppo e gli aiuti umanitari a Stati Terzi non debbano essere condizionati alla capacità o volontà dei Paesi partner di collaborare al controllo della migrazione, ad esempio attraverso accordi di riammissione di migranti e rifugiati.

Allo stesso modo, ritengo che i progetti che potrebbero violare i diritti fondamentali dei migranti in Europa, o legittimare regimi dittatoriali, non dovrebbero essere sostenuti.

Evidenzierò anche la necessità, a livello nazionale ed europeo, di garantire meccanismi per la trasparenza, il controllo e la responsabilità dell’uso dei fondi. E’ a mio parere necessario introdurre meccanismi di monitoraggio e valutazione in itinere e non solo ex post, che possano valutare obbiettivamente se l’Unione europea stia raggiungendo i suoi obiettivi. Infine, dovrebbero essere definiti indicatori qualitativi e quantitativi, per misurare l’efficacia dei fondi UE e il raggiungimento dei loro obiettivi. Le relazioni e i documenti relativi a tali fondi dovrebbero essere resi pubblici.

Hotspot in Italia – galleggianti e non

di sabato, Giugno 18, 2016 0 , , , , Permalink

Bruxelles, 16 giugno 2016. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione ordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

Punto in agenda: Attuazione dell’approccio basato sui “punti di crisi” in Italia

  • Presentazione a cura di Olivier Onidi, vicedirettore generale per la migrazione e l’Asilo, DG HOME, Commissione europea

Nel corso della discussione è intervenuta anche Sophie Magennis, capo dell’unità di supporto politico e giuridico dell’ufficio UNHCR per l’Europea, Bruxelles

Ringrazio il dottor Onidi per la sua presentazione. Le domande che vorrei fare sono due:

Per prima cosa vorrei chiedere, sia a lui sia al rappresentante dell’UNHCR, se non esista il rischio che gli hotspot diventino in qualche modo centri di detenzione. Una denuncia molto chiara in questo senso è venuta dell’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR), concernente la Grecia e gli accordi tra Unione europea e Turchia. Un rischio simile esiste anche Italia.

Il secondo punto su cui mi piacerebbe avere una risposta riguarda gli hotspot galleggianti in mare. Sono contenta delle indicazioni che vengono dalla Commissione, circa la forte limitazione dei compiti che avranno gli eventuali hotspot galleggianti, ma mi domando se anche i compiti che lei ha indicato, per esempio la pre-identificazione di migranti e rifugiati, non siano eccessivi e non vadano nella direzione, esclusiva, di accelerare i rimpatri.

Vorrei ricordare che esistono due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro l’Italia, per l’uso che può essere fatto delle navi su cui vengono trattenuti i migranti (sentenza Hirsi Jamaa, 23 febbraio 2012, sentenza Khlaifia, 1 settembre 2015), e ricordare che solo sulla terraferma i migranti possono essere assistiti nelle loro lingue e fruire del diritto alla difesa. Tutte queste mansioni, anche se si tratta solo di pre-identificazione, sono difficili se non impossibili negli hotspot galleggianti.

Si veda anche:

Comunicato ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) del 19 maggio 2016: È illegittimo qualsiasi hotspot per identificare i migranti in mare

Versione inglese su Statewatch del 9 giugno 2016: Any hotspot to identify migrants at sea is illegal

Integrazione dei migranti e mercato del lavoro

Bruxelles, 15 giugno 2016. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione ordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

Punto in agenda: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Piano d’azione sull’integrazione di cittadini di paesi terzi”

  • Esposizione della Commissione

Vorrei chiedere alla Commissione quale sia il suo pensiero a proposito del rapporto sempre più complicato fra esigenze di integrazione di migranti e rifugiati, difesa del welfare, e leggi che nei vari Paesi dell’Unione regolamentano il mercato del lavoro. Chiedo questo perché molte delle paure che emergono negli Stati membri, e soprattutto nelle classi popolari, nascono dal timore di perdere diritti legati al Welfare state e di subire una sorta di competizione al ribasso tra forze lavoro, collegata all’aumento del fenomeno migratorio. Sono paure che possiamo non condividere, ma che riflettono una realtà con cui urge fare i conti.

Rivolgo questa domanda alla Commissione poiché ritengo che la regolamentazione del mercato del lavoro, e dunque le leggi sul lavoro, non siano più, di fatto, esclusiva competenza degli Stati Membri. Le riforme del mercato del lavoro, e la crescente precarizzazione che esse producono, sono richieste che provengono direttamente dalle istituzioni europee: sia nel corso del cosiddetto “semestre europeo”, sia attraverso le lettere inviate dalla Banca Centrale Europea agli Stati in difficoltà, come è avvenuto in Italia e in altri Paesi dell’Unione negli anni scorsi. Quello che nello specifico viene costantemente chiesto, in tali occasioni, sono appunto riforme del mercato del lavoro che generalmente vanno nella direzione di una precarizzazione crescente. Per questo mi rivolgo alla Commissione, sperando che la risposta non sia: “Queste scelte sono nelle mani degli Stati membri”. Perché non lo sono più.

Turchia: contro la liberalizzazione dei visti oggi

Strasburgo, 9 maggio 2016. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione straordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

Punto in agenda: Terza relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti – Esposizione della Commissione

Grazie Presidente.

Vorrei innanzitutto ricordare che venerdì scorso il Presidente Erdoğan ha detto che non ha alcuna intenzione di cambiare le leggi antiterrorismo – come richiesto dalla Commissione UE –  in cambio di una liberalizzazione dei visti. I giornalisti dissidenti, i militanti curdi, gli accademici che criticano il governo continueranno perciò a essere considerati terroristi.

Sul tema in esame, vorrei chiedere alla Signora Marta Cygan, qui presente in rappresentanza della Commissione, se ci può indicare nello specifico cosa succederà se alcuni “benchmark” essenziali – cioè i requisiti più importanti della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti – non verranno soddisfatti, visto che al momento non lo sono . Chiedo inoltre alla Commissione, come forma di rispetto nei confronti di questo Parlamento, di mettere nero su bianco e illustrarci in modo chiaro e nella massima trasparenza, come sono rispettati, o non sono rispettati, tutti i 72 benchmark posti al governo turco, considerando che sino ad ora le parole pronunciate dalla Commissione a proposito della Turchia hanno lasciato molto a desiderare. Vorrei ricordare che, appena pochi giorni fa, il Commissario Timmermans ha affermato – e cito testualmente – che “i progressi fatti dalla Turchia sono impressionanti”. Quanto al trattamento dei rifugiati, vorrei richiamare qui una frase del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, pronunciata il 23 aprile scorso. Cito: “La Turchia è al momento il migliore esempio, per il mondo intero, di come dovrebbero essere trattati i rifugiati” (Today Turkey is the best example for the whole world on how we should treat refugees. No one has the right to lecture Turkey what you should do. I am very proud that we are partners). Sottolineo il passaggio cruciale: “Il migliore esempio per il mondo intero”. Chiedo quindi nuovamente alla Commissione e alle istituzioni UE di spiegarci i criteri con cui vengono valutati i 72 “benchmark”, e soprattutto di immergersi finalmente nella realtà, con le loro dichiarazioni e prese di posizione: cioè di guardare in faccia quello che sta realmente accadendo in Turchia.

L’accordo Ue-Turchia è un trattato internazionale o uno statement?

di giovedì, Maggio 12, 2016 0 , Permalink

Strasburgo, 9 maggio 2016. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione straordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

Punto in agenda: Aspetti giuridici della “dichiarazione” UE-Turchia del 18 marzo 2016 – Presentazione a cura del Servizio giuridico del Parlamento europeo.

Vorrei chiedere innanzitutto al rappresentante del Servizio giuridico se, nel redigere il proprio parere, siano state valutate e comparate le molteplici opinioni critiche riguardanti la legalità dell’accordo in questione e se, al contempo, quest’ultimo sia stato analizzato tenendo anche conto degli accordi di riammissione stipulati in precedenza tra Grecia e Turchia, che erano autentici trattati. Chiedo inoltre se siano state valutate le conseguenze legali della sua successiva implementazione.

Le parti dell’accordo che più sono contestate dagli esperti del settore – e mi riferisco a giuristi di prestigio e ad associazioni quali Amnesty International e l’UNHCR – vengono descritte dal vostro servizio legale solo come atti politici o semplici “dichiarazioni di carattere politico”. Mi riferisco in particolare al paragrafo 1 della “dichiarazione” UE-Turchia del 18 marzo scorso, nel quale si raccomanda, in sostanza, una deportazione di massa dei rifugiati verso Turchia, e lo si fa nei seguenti termini: “Tutti i nuovi migranti irregolari che, a partire dal 20 marzo 2016, giungeranno nelle isole greche attraversando la Turchia saranno rimpatriati in Turchia” (All new irregular migrants crossing from Turkey into Greek islands as from 20 March 2016 will be returned to Turkey). Il vostro servizio legale afferma che ciò non avrà effetto sul diritto europeo e sulle direttive precedenti della Commissione concernenti la protezione internazionale. Come potete dire una cosa del genere? A tutti gli effetti, l’inciso delinea chiaramente la possibilità di refoulement collettivo.

Vorrei a questo punto soffermarmi sulla forma dell’accordo UE-Turchia: un accordo definito dapprima come deal, poi come agreement e infine come statement, quindi come mera dichiarazione, cioè come parola detta al vento. No, l’intesa che avete raggiunto non è uno statement. Quando si stipula un accordo che implica impegni reciproci, anche di natura finanziaria, siamo di fronte ad un vero e proprio trattato internazionale. Questo non sono io ad affermarlo, ma esperti di diritto europeo e diritto internazionale.

Il fatto è che un trattato internazionale presuppone, per sua stessa natura e sulla base dei Trattati europei, l’esistenza un controllo democratico sia a livello nazionale che europeo – un controllo parlamentare che, nel caso di specie e grazie al sotterfugio verbale dello “statement”, viene aggirato ed è totalmente assente. Anche gli Stati Membri infatti, attraverso i Parlamenti nazionali, dovrebbero essere posti nelle condizioni di esprimere il proprio parere.

Intervento sulla Relazione “Istituzione di un meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali”

Bruxelles, 21 aprile 2016. Intervento di Barbara Spinelli, in qualità di relatore ombra per il Gruppo GUE/NGL della Relazione “Istituzione di un meccanismo UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali” (Relatore: Sophie in’t Veld – ALDE)  nel corso della riunione ordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

Punto in agenda:

  • Esame del progetto di relazione
  • Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

Ringrazio la Relatrice per l’ottimo lavoro fatto su un dossier che è complicato, e per la consultazioni davvero ampie che ha avuto con molte ONG e portatori di interesse. Ho molto apprezzato il tentativo di trovare una base legale appropriata, che permetta di oltrepassare i limiti posti dai trattati e così procedere alla definizione di uno strumento che sia presto operativo e non richieda una revisione degli stessi nell’immediato. Allo stesso modo trovo interessanti e condivisibili le proposte inserite nella relazione: mi riferisco all’idea di istituire un fondo europeo di assistenza legale ai cittadini, nell’ipotesi di procedimenti in materia di violazioni dei diritti fondamentali e della rule of law, così come alle proposte avanzate nell’ipotesi di revisione dei trattati (penso all’abolizione dell’articolo 51[1] della Carta, all’articolo 2[2] del Trattato sull’Unione europea come base legale per procedure di infrazione, alla possibilità per i cittadini di promuovere azioni individuali di fronte alla Corte di giustizia).

A proposito del nucleo centrale del lavoro, ossia dell’accordo interistituzionale che viene annesso al rapporto vero e proprio, vorrei fare alcune considerazioni.

Trovo considerevole la Sezione I del documento, dedicata al cosiddetto “Scoreboard”, e apprezzo soprattutto la proposta di coinvolgere un ampio spettro di pareri autorevoli e indipendenti – anche se forse avrei delle riserve sul numero, particolarmente alto, di esperti individuati -, il tentativo di elaborare linee guida sicure e basate sugli sviluppi attuali nel campo dei diritti e della rule of law, di fondare la valutazione degli esperti su parametri legali certi, e – non per ultimo – di garantire il più possibile l’indipendenza dell’organo di valutazione.

Vorrei a questo punto elencare alcune riserve su tre punti:

1) Primo, il follow-up allo scoreboard. Un ruolo centrale in merito alla valutazione dello stesso è rimesso al Consiglio attraverso lo strumento del dialogo annuale. Non condivido pienamente l’idea di rimettere il controllo delle condotte degli Stati allo stesso organo che li rappresenta. Meglio forse un organo indipendente.

Allo stesso modo, ho qualche perplessità riguardo ai rimedi in caso di violazioni. L’unificazione degli strumenti esistenti permette sicuramente di aggirare una spinosa revisione dei trattati ma, allo stesso tempo e nella sostanza, non modifica lo status quo basato sul ricorso a uno strumento – l’articolo 7[3] del Trattato sull’Unione europea – caratterizzato da discrezione politica e da una sostanziale assenza di un intervento concreto della Corte di giustizia.

2) Secondo, l’analisi e il monitoraggio delle istituzioni dell’Unione quando violano diritti e rule of law. La relazione dice chiaramente che il meccanismo in esame dovrebbe applicarsi sia agli Stati Membri sia alle istituzioni. La proposta di accordo interistituzionale, tuttavia, finisce col generare un duplice sistema, nel quale oltretutto lo Scoreboard non si applica nei confronti delle istituzioni UE. A questo si aggiunga che lo strumento dell’accordo interistituzionale sembra vincolare le sole istituzioni firmatarie, escludendo dal campo di applicazione una serie di organi e agenzie molto importanti dell’Unione. A mio avviso un meccanismo realmente efficace a tutela della democrazia, della rule of law e dei diritti umani dovrebbe coprire il più ampio spettro possibile di soggetti, estendendosi a tutti quelli che operano sotto l’ombrello dell’Unione. Manca, infatti, un esplicito riferimento a istituzioni quali il Consiglio europeo e la Banca Centrale Europea, ad agenzie come Frontex o Europol, nonché a organismi informali (come l’Eurogruppo), suscettibili di violare i diritti fondamentali. L’analisi delle condotte delle agenzie potrebbe essa stessa divenire un parametro di valutazione della funzione di controllo e vigilanza esercitata dalla Commissione europea. A mio parere sarebbe inoltre essenziale andare oltre la valutazione della fase puramente legislativa e prendere in considerazione tutti gli atti suscettibili, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

3) Terzo punto e ultimo punto: i diritti sociali. Lo Scoreboard introduce espressamente la Carta dei diritti fondamentali come indicatore delle prestazioni. Tuttavia l’analisi sarebbe limitata dalle disposizioni della stessa Carta che definiscono la portata dei diritti sociali – definiti come “principi”, e quindi con rilievo inferiore rispetto ai diritti civili – in essa contenuti. Sarebbe a mio parere utile integrare la valutazione con parametri ulteriori e procedere, in futuro, a esplorare la possibilità di un’adesione dell’Unione alla Carta sociale europea del Consiglio d’Europa, e quindi di un’inclusione di tale Carta in quello che giustamente viene definito e delineato come “processo” dalla Relazione.

[1] Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: “1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati. 2. La presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati“.

[2] Articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea: “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini“.

[3] Articolo 7 del Trattato sull’Unione Europea: “1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell’articolo 354 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Intervento sul Parere ‘Lotta contro la tratta di esseri umani’

Bruxelles, 21 aprile 2016. Intervento di Barbara Spinelli, in qualità di relatore ombra per il Gruppo GUE/NGL del Parere “La lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell’Unione Europea” (Relatore per Parere: Bodil Valero – Verdi/ALE)  nel corso della riunione ordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

Punto in agenda: Esame degli emendamenti

Ringrazio la collega Bodil Valero per l’ottimo lavoro: ho presentato emendamenti che ritengo complementari al suo lavoro sulla bozza di parere.

Ho innanzitutto presentato emendamenti ove chiedo il riconoscimento di un nuovo tipo di tratta di esseri umani “a scopo di estorsione” che è spesso accompagnata da gravi pratiche di tortura nel Sinai ed è causa di numerosi omicidi e sparizioni di rifugiati eritrei vittime di rapimento. I sopravvissuti, profondamente traumatizzati, non ricevono sempre assistenza o sostegno in Europa, in quanto questo tipo di tratta non è formalmente riconosciuto dall’Unione europea. La risoluzione del Parlamento sull’Eritrea dello scorso marzo accenna già a tratte di questo genere, ed è importante dal mio punto di vista precisare le loro modalità e la loro portata nel parere di Bodil Valero .

Altri emendamenti miei e del mio Gruppo ricordano che l’UE prevede un regime speciale di preferenze tariffarie supplementari negli accordi con alcuni Stati Terzi per promuovere la ratifica e l’effettiva attuazione delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani, sul lavoro, e sulla tutela ambientale. Inoltre, apprezzerei molto un invito, rivolto all’UE, a includere sistematicamente negli accordi internazionali dell’Unione, compresi gli accordi commerciali e di investimento conclusi o da concludere, clausole vincolanti, esecutive e non negoziabili relative ai diritti umani e alla tratta.

Infine, ho presentato emendamenti sulla dimensione di genere del fenomeno della tratta, sulla necessità che gli Stati Membri cooperino seriamente a livello giudiziario e sulla necessità di riconoscere l’affinità a livello europeo fra lo status di rifugiato e di “vittima di tratta”, come ben spiegato dalla collega Sippel (S&D): statuti che necessitano, in entrambe i casi, alti livelli di protezione e tutela contro rimpatri in Stati ove le persone rischierebbero la propria vita o l’incolumità fisica.