Carta dei diritti: gli obblighi delle istituzioni UE

di giovedì, Gennaio 25, 2018 0 , Permalink

Bruxelles, 22 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione della Commissione Affari Costituzionali (AFCO). 

Punto in agenda:
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel quadro istituzionale dell’UE

  • Esame del documento di lavoro

Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di relatore, per il Parlamento europeo, della Relazione di implementazione sull’Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel quadro istituzionale dell’UE.

Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi presenti qui oggi.

Cercherò di illustrare gli elementi principali di questo primo documento di lavoro, in modo da lasciare maggiore spazio al successivo dibattito e ai suggerimenti che apporterete per approfondire il documento. Come già sapete, la prima parte del lavoro si concentrerà infatti sull’analisi fattuale della tematica in esame, ossia sui modi di osservazione e applicazione della Carta dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell’Unione. Mi piacerebbe quindi che questa fase fosse il più possibile condivisa con tutti gli shadow e i relatori per parere, in modo che sia frutto di contributi e analisi diversificate.

Il primo documento di lavoro che presenterò oggi è dunque un punto di partenza. Non vi è in esso, al momento, alcuna pretesa di completezza, tanto nelle tematiche sollevate, quanto nei relativi contenuti. L’ho redatto consapevolmente in maniera generica dando rilievo a specifici quesiti piuttosto che formulare, già da ora, possibili conclusioni e miei personali punti di vista, che appariranno alla fine dei lavori nell’explanatory statement. Il documento di lavoro vuole perciò essere una base da cui formulare concrete diagnosi, aperto a integrazioni e approfondimenti. Nella sua versione successiva e consolidata verranno quindi incluse le risultanze dell’attuale fase di indagine – che ha già visto l’apporto, in termini di expertise, della Commissione, del Consiglio, del Prof. De Schutter – durante la riunione AFCO del 28 novembre – e dei rappresentanti dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), questi ultimi incontrati di recente. Saranno anche inclusi i contributi che emergeranno dalle nostre discussioni e dagli incontri che avremo sia con la Corte di giustizia, sia con la Corte europea dei diritti dell’uomo. Un questionario sarà inviato anche ad alcune Agenzie dell’Unione.

Vengo ora al contenuto del documento.

Il fondamento dell’analisi è l’affermazione del valore della Carta quale fonte di diritto primario dell’Unione ai sensi dell’articolo 6 del Trattato. Scopo della relazione è valutare quanto tale carattere formale sia tradotto nella sostanza dell’azione quotidiana delle istituzioni UE. La mia personale considerazione è che la Carta abbia ancora molte potenzialità da esprimere e che rappresenti, in molte circostanze, la grande assente dal processo decisionale dell’Unione. Dovremo anche trovare il modo di far emergere le responsabilità degli Stati Membri, pur rispettando la natura di questo rapporto, concentrato in primis sulle istituzioni comuni: questo perché l’Unione – essendo un ibrido, in parte confederale in parte federale – deve rispettare e promuovere la Carta in ambedue gli ambiti: la Fra ha promesso contributi in questo campo.

Come avete potuto vedere, ho suddiviso per ora l’analisi in 5 diversi macro-settori di indagine.

Il primo concerne il ruolo della Carta nel processo legislativo e decisionale. Il punto focale è per me valutare se gli strumenti e le pratiche attuali siano sufficienti a garantire la piena applicazione della Carta alla luce degli obblighi negativi – non violazione – e positivi – promozione dei diritti – che da essa discendono.

Il secondo campo concernerà le politiche dell’Unione. Mi sono soffermata in particolare su due di esse: la governance economica e l’azione esterna dell’Unione, compresi gli accordi commerciali sottoscritti con Stati terzi. La selezione di questi due specifici campi di azione unionale è stata dettata dalla considerazione della loro particolare natura. La politica economica rappresenta il campo in cui le competenze dell’Unione sono oggi più estese, e dove però si constata un ruolo più che marginale della Carta, come riconosciuto esplicitamente anche dall’Agenzia per i diritti fondamentali.

Quanto all’azione esterna dell’Unione, se l’ho inclusa è in ragione della sua natura marcatamente intergovernativa – con i limiti forti che ne derivano all’applicazione della Carta, a cominciare dall’assenza di controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia.

Terzo punto: la cosiddetta dicotomia tra diritti e principi sanciti nella stessa Carta dei diritti fondamentali, cui vorrei aggiungere già da ora un’ulteriore tema su cui mi soffermerò in futuro: l’ulteriore dicotomia terminologica, sempre più in voga e riguardante le disposizioni in materia di diritti umani, tra precetti normativi e cosiddetti valori, che gli Stati membri tendono oggi a invocare come proprie preferenze soggettive.  Sono questioni, la prima come la seconda, che potrebbero apparire puramente terminologiche e/o “legalistiche” ma che influenzano concretamente il grado stesso di osservanza delle disposizioni in materia di diritti fondamentali, determinandone la modalità di applicazione. Un esempio: il Pilastro europeo dei diritti sociali potrà svilupparsi con più coerenza se saranno superate false dicotomie.

Il quarto capitolo si concentra sulle possibili limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti dalla Carta, e in particolare sulle cosiddette “finalità di interesse generale” riconosciute dall’Unione nell’articolo 52(1) della stessa Carta. Quel che vorrei analizzare è il rapporto tra disposizioni della Carta e quelle del Trattato concernenti le finalità di interesse generale, non allo scopo di affermare una qualunque primazia delle une sulle altre ma piuttosto per valutarne l’interoperabilità e complementarità al fine del raggiungimento di obiettivi comuni, che una semplice lettura dell’articolo 52 sembra porre in contraddizione.

Quinto e ultimo punto: il rapporto tra Carta e cittadinanza dell’Unione basato su quello che ritengo essere il binomio fondamentale diritti umani/partecipazione civica.

Lo stesso articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cittadinanza dell’Unione) individua in taluni diritti il presupposto stesso della cittadinanza dell’Unione. Diritti che trovano anche nella Carta una propria codificazione. Carta che, di conseguenza, potrebbe divenir strumento di riferimento per l’affermazione di quel demos europeo troppo astrattamente invocato da più parti, e non ancora realmente esistente.

The moribund European Citizens’ Initiative

Bruxelles, 22 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione della Commissione Affari Costituzionali (AFCO). 

Punto in agenda:

Iniziativa dei cittadini europei

  • Primo scambio di opinioni

Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di relatore ombra, per il Gruppo GUE/NGL, della Relazione sulla Revisione del Regolamento (UE) 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini.

First of all, many thanks to György Schöpflin for trying to save an instrument of participative democracy which is moribund after so many failures. I share many suggestions he has made. I am convinced that the Commission’s proposal contains positive elements but remains by and large insufficient, and perpetuates some important flaws of the present system. In my opinion, our task in amending the proposal should be twofold: first, fully reflect the decisions by the Court of Justice on the scope of the ECIs and on the condition of their admissibility, and secondly, break the monopoly exercised by the Commission on the registering as well as the follow-up of the successful Initiatives.

On the first point: The judgement of the General Court on the ECI “Stop-TTIP”, and in other cases too, confirms that the conditions of admissibility are excessively restrictive, even from a legal point of view. Too often ECIs are refused because they “fall outside the framework of the Commission’s powers to submit a proposal for a legal act of the Union for the purpose of implementing the Treaties” (see article 11 TUE) The new regulation could give an exact definition of what is a ‘legal act’ in the Union, and how a Citizens’ Initiative can influence the legislative process, changing or even annulling it. It should confirm that a broader understanding of a legal act is necessary, such as including ‘preparatory acts’, when considering the registration of an ECI. Reference to Art 296(2) TFEU [1] would be beneficial regarding the understanding of a legal act. Given that the European Commission has the competence to propose changes to the Treaty (Art. 48 TUE) it should also be clarified that ECIs proposing changes to primary law are admissible.

Second point: the Commission should not have an exclusive monopoly on the ECIs. In January 2016 Juncker declared, during a hearing, that he “regretted that experience has shown that Citizens’ Initiatives did not always move European law or the European project forward, but tended instead to involve highly controversial and emotionally charged issues of greater interest to minorities than to the vast majority of EU citizens and, ultimately, generated Euro-scepticism”.

This very restrictive and oligarchic philosophy confirms we need to mitigate the Commission’s monopoly, which has contributed to the moribund state of the ECIs. Thematic restrictions are not foreseen in the Regulation of 2011, in Article 11 TEU and in Article 24 TFEU. Nor has the EC the legitimacy to refuse the registering of Citizens’ Initiatives, arbitrarily assessing them as being Euro-sceptical or reflecting the interests of a minority. As sentenced by the General Court, nothing justifies the Commission decision to define “destructive’” acts which do not contain the immediate and visible purpose of ‘implementing the Treaties’.

There are other proposals I would like to make: I will present them in future discussions. For example, I wonder if the monopoly I described – and also the Commission’s conflicts of interest, as highlighted by the recent refusal of the successful ECI demanding the ban of glyphosate – could be reduced, giving new powers to the Ombudsman in the admissibility decision, to the European Parliament in the debates on the Initiatives, and finally to the stakeholders in the organization of the online platform of discussion.

 

[1] Article 296: Where the Treaties do not specify the type of act to be adopted, the institutions shall select it on a case-by-case basis, in compliance with the applicable procedures and with the principle of proportionality.
Legal acts shall state the reasons on which they are based and shall refer to any proposals, initiatives, recommendations, requests or opinions required by the Treaties.
When considering draft legislative acts, the European Parliament and the Council shall refrain from adopting acts not provided for by the relevant legislative procedure in the area in question.

Interferenze russe in elezioni europee: molte smentite, poche prove

Strasburgo, 17 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo.

Punto in agenda:

  • Russia – Influenza della propaganda sui paesi dell’UE
    Discussione su tematiche di attualità (articolo 153 bis del regolamento)

Presenti al dibattito:

  • Julian King – Commissario per l’Unione della sicurezza
  • Monika Panayotova – Vice Ministro incaricato della presidenza bulgara del Consiglio dell’UE nel 2018

Espressioni quali fake news o post-verità vanno maneggiate con estrema cautela: perché sono ambigue e perché rischiano di essere usate a fini di propaganda politica e censura.

Metto subito in chiaro che non intendo difendere il regime politico russo. Voglio tuttavia esprimere il mio scetticismo nei confronti della tendenza ad attribuire al Cremlino interferenze sistematiche nelle campagne elettorali in USA ed Europa. Non esistono prove di tali interferenze, ma solo smentite venute dal Wisconsin, dalla California, dall’Agenzia francese per la Cybersicurezza o dal Digital Society Institute di Berlino.

Le fake news non sono inoltre imputabili solo a internet. Nella guerra in Iraq fu la stampa mainstream a diffondere menzogne devastanti sulle armi di distruzione di massa. Non possiamo nasconderci che chi con più veemenza denuncia oggi le notizie false, chiedendo che internet sia censurato, è a sua volta divulgatore di fake news intese a ricominciare una pericolosa guerra fredda con la Russia.

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Si veda anche:

Italian MEP: ‘No evidence’ of Russian interference, BBC

Media freedom: osare più democrazia

Bruxelles, 11 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli, in qualità di relatore per il Parlamento europeo della Relazione “Pluralismo e libertà dei media nell’Unione europea”, nel corso della riunione ordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

Punto in Agenda:

Pluralismo e libertà dei media nell’Unione europea

  • Esame del progetto di relazione
  • Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

Nella mia bozza di relazione ho cercato di capire e illustrare quel che sta cambiando nella libertà dell’informazione – in particolare per quanto riguarda l’indipendenza dalle pressioni esercitate dalla politica o da interessi privati – rispetto alla risoluzione adottata dal Parlamento il 21 maggio 2013. La situazione si è aggravata, e per questo penso sia utile riaffermare alcuni punti, insieme agli shadow dei vari gruppi politici che spero arricchiranno il rapporto. La mia analisi pessimistica si è avvalsa di una serie di studi precisi, di scambi diretti e di conferenze preliminari. Cito tra gli altri: il World Press Freedom Index pubblicato nel 2017 da Reporter Senza Frontiere (RSF) e il Policy Report dell’Istituto universitario di Firenze del 2017. Sono particolarmente grata ai suggerimenti e consigli che mi sono venuti dall’associazione Article 19, così chiamata in riferimento all’articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo sulla libertà di opinione e informazione.

In questa presentazione non elencherò tutti i punti che sottoporrò alle discussioni con gli shadow e che potrete ritrovare nel draft report e nell’explanatory statement. Mi concentrerò su alcune questioni che ritengo decisive, dal punto di vista del diritto – codificato nella Dichiarazione universale dei diritti umani – a cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

  • Mi soffermo dunque in particolare sulla libertà nella sfera digitale, perché è qui che oggi esistono più controversie e incertezze. Le tecnologie digitali rappresentano indubbiamente un progresso nella democrazia partecipativa: un progresso di cui conosciamo ancora poco gli effetti e che è in mutazione costante. In realtà siamo di fronte a una doppia rivoluzione – dei mezzi di comunicazione e anche della democrazia: non dissimile dalla rivoluzione rappresentata lungo i secoli sia dalla nascita della stampa, sia dall’introduzione del suffragio universale. Faccio questi paragoni perché nelle attuali classi dirigenti dominano una diffidenza e una paura del nuovo strumento che rimandano ad antiche polemiche. Le riassumerei così: troppa comunicazione tramite stampa diminuisce le possibilità di controllo, troppa democrazia può mettere in pericolo la democrazia. Sappiamo bene i motivi della nuova diffidenza: essa si fonda sulla diffusione istantanea di fake news tramite internet, sul controllo esercitato da pochi tech giants sulla sfera digitale, sul timore che quest’ultima diventi terreno di cyberguerre o infiltrazioni, soprattutto da parte di potenze che anche per abitudinaria pigrizia siamo avvezzi a considerare avversarie se non sovversive (penso alla Russia). Non sottovaluto alcuni di questi pericoli, ma va sottolineato che essi esistevano – e continuano a esistere – anche nella stampa tradizionale. La falsa informazione – la cosiddetta post-verità – assume su internet dimensioni virali, ma non è meno devastante quando viene dai giornali mainstream. Tutte le guerre condotte dall’occidente dopo l’ultimo conflitto mondiale sono state accompagnate da fake news propagate dalla stampa mainstream: dalla guerra in Corea fino ai conflitti in ex-Jugoslavia, Iraq, Libia, Yemen.

È il motivo per cui penso che il Parlamento debba cominciare ad approfondire la questione: dicendo che non si può controllare questo nuovo strumento censurandolo, e in particolare non si può delegare ai privati il compito di rimuovere o limitare i contenuti online. Alcune proposte della Commissione sono da questo punto di vista criticabili, in quanto privatizzano i controlli e non rispettano a pieno il triplice test imposto dalla legge internazionale quando si procede a una restrizione della libertà di espressione: mi riferisco ai test dell’obiettivo legittimo, della necessità e della proporzionalità. È il caso del codice di condotta del 2016 concernente lo hate speech, negoziato dalla Commissione con le compagnie Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube, e della Revisione della Direttiva sui servizi media audiovisivi (AVMS).

Misure come la rimozione o la limitazione dei contenuti Internet sono in alcuni casi necessarie (pedopornografia, terrorismo) ma in altri, come ad esempio nel cosiddetto hate speech, esse devono anzitutto rispettare scrupolosamente i limiti fissati dalla legge internazionale, definire in maniera chiara il pericolo imminente ed essere vagliate dalle autorità giudiziarie. La via da percorrere dovrebbe essere la creazione di meccanismi indipendenti di auto-regolamentazione, con preferenza data al codice civile o amministrativo più che al codice penale, e il ricorso alle misure meno intrusive e punitive possibili, come raccomandato dalla Dichiarazione Congiunta su fake news e propaganda sottoscritta nel marzo 2017 da Onu, Osce e Organizzazione degli Stati americani.

  • Altri argomenti trattati sono le minacce e pressioni sui giornalisti, che talvolta sfociano in violenza omicida come abbiamo visto nel caso di Daphne Caruana a Malta, e prima ancora di quelli italiani che indagavano sulla mafia.
  • Altro punto: le condizioni economiche e sociali in cui versa oggi la professione del giornalista, non solo nei media online. È una condizione che spiega molte storture, e mina alle basi il giornalismo di investigazione. I giornalisti sono sottopagati, e più spesso ancora non sono pagati affatto per i lavori e le indagini che svolgono.

Tutti questi elementi – violenze, controlli punitivi, pressioni, pauperizzazione – dilatano il fenomeno indicato in un rapporto recente dal Consiglio d’Europa: l’autocensura da parte di chi diffonde informazione e la penalizzazione crescente di chi ha diritto a riceverla.

Non mi soffermo su altri punti toccati dalla bozza di relazione, quali la situazione dei whistleblower, la condizione della libertà di stampa in Polonia, Ungheria, o in Spagna. Li troverete enumerati nella bozza.

Spero che con gli shadow riusciremo a condividere esperienze e opinioni. Chiarisco, concludendo, quello che vorrei evitare: che questa relazione diventi un’arma nella controversia sulle fake news.

Un passo avanti del Parlamento europeo contro mafia e criminalità organizzata

Bruxelles, 11 gennaio 2017

Oggi la Commissione Parlamentare Libertà civili, Giustizia e Affari Interni (LIBE) ha adottato il progetto di relazione “ sulla proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca ” (Relatore Nathalie Griesbeck – ALDE). Questo voto dà inizio ai negoziati inter-istituzionali sul testo di legge nei prossimi mesi.

Dopo il voto Barbara Spinelli, in qualità di Relatore ombra per il Gruppo GUE/NGL, ha dichiarato:

«In qualità di Relatore ombra ho votato in favore di questa Relazione. Si tratta di un importante passo avanti contro la criminalità organizzata e le mafie, italiane od estere, che ormai operano in più Stati Membri contemporaneamente. La confisca dei beni derivanti da attività criminose mira a prevenire e combattere la criminalità organizzata e a fornire fondi aggiuntivi da investire in attività di contrasto o in altre iniziative di prevenzione della criminalità, oltre che a risarcire le vittime.

La proposta di Regolamento, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2016, si basa sulla vigente normativa dell’UE in materia di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca e tiene conto del fatto che gli Stati membri hanno sviluppato nuove forme di congelamento e di confisca dei beni di origine criminosa (come la confisca estesa, la confisca nei confronti di terzi e la confisca non basata sulla condanna penale). La proposta mira a migliorare l’esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Insieme, i due strumenti dovrebbero contribuire al recupero effettivo dei beni nell’Unione europea.

Come relatore ombra ho contribuito alla bozza di relazione del Parlamento europeo con emendamenti volti a migliorare la proposta della Commissione per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e le garanzie procedurali, oltre che il riutilizzo sociale dei beni confiscati e congelati, e anche per quanto concerne il risarcimento delle vittime, delle loro famiglie e delle imprese cadute nelle mani della criminalità organizzata. Sono inoltre stati adottati miei emendamenti che esigono le più ampie garanzie giuridiche per ogni tipo di confisca.

Importante a mio avviso un emendamento comune a vari gruppi politici – fra cui il mio – che aggiunge ai motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca situazioni in cui vi sono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un provvedimento di confisca sarebbe incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione a norma della Carta dei diritti fondamentali e dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea (Carta dei diritti e Convenzione europea sui diritti umani)”.

Brexit, risoluzione del Parlamento Europeo: diritti dei cittadini garantiti solo in parte

Strasburgo, 13 dicembre. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della sessione plenaria del Parlamento Europeo

Punto in agenda (Key debate):

Preparazione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre – Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito

Presenti al dibattito:

Michel Barnier, negoziatore UE sul Brexit
Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione
Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione
Matti Maasikas, Presidenza del Consiglio

Nelle sue linee guida il Consiglio ha promesso garanzie reciproche, effettive, eseguibili, non discriminatorie e globali sui diritti dei cittadini.

Nonostante i progressi compiuti, l’accordo preliminare raggiunto dai negoziatori non rispecchia ancora tali caratteri: la sua globalità è tutt’ora compromessa dall’assenza di cruciali diritti in tema di ricongiungimento familiare o libertà di circolazione degli inglesi nell’Unione (per citarne alcuni); le attuali caratteristiche del settled status contrastano con i principi di non-discriminazione e reciprocità, a detrimento dei cittadini europei nel Regno Unito; l’apertura mostrata dalla Commissione a possibili strumenti analoghi negli Stati Membri rischia di minare lo stesso diritto europeo; la reciprocità è altresì messa in dubbio, insieme all’effettività dei diritti, dal ruolo più che vago attribuito alla Corte di giustizia.

Oggi riconosceremo che sono stati fatti passi avanti. Tuttavia, la seconda fase negoziale dovrà servire a colmare le tante lacune e incertezze ancora esistenti e a garantire che il full set of rights derivante dal diritto europeo sia effettivamente tutelato. Non si tratta solo di certezza giuridica ma di tenere fede alla promessa per cui nulla cambierà nelle vite di milioni di cittadini.

Tre domande alla Commissione sugli accordi con la Libia

Strasburgo, 12 dicembre 2017. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo.

Punto in agenda:

Situazione dei migranti in Libia. Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Presenti al dibattito:

Federica Mogherini – Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Dimitris Avramopoulos – Commissario responsabile per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Commissione europea

Vorrei fare tre domande al Commissario Avramopoulos.

Primo: la sentenza della Corte europea del 2012 sul caso Hirsi. Ho riletto attentamente il verdetto che condannò l’Italia per respingimenti collettivi in Libia e il contesto è identico: la convenzione europea è di nuovo violata, e la Libia resta inaffidabile non avendo ratificato la convenzione di Ginevra. Dove sta la differenza fra il 2009 e oggi?

Secondo: la decisione presa ad Abidjan di evacuare i campi dove avvengono violenze, di attivare un gran numero di rimpatri volontari di migranti, di reinsediarne alcuni. Vorrei conoscere le procedure che saranno adottate, perché il rimpatriato chiamato a esprimere la sua volontà non si trovi a dover scegliere tra la peste e il colera. E vorrei sapere il numero delle evacuazioni: Cochetel, inviato speciale dell’UNHCR, ha dichiarato che la maggior parte dei luoghi di tortura è sconosciuta. Che Serraj controlla un territorio minimo. Ha detto ancora: “Le decisioni di Abidjan sono illusorie (they fool themselves). Ogni volta che abbiamo liberato qualcuno dai campi di detenzione, qualcun altro ha subito preso il suo posto”.

Ultima domanda: a che punto è la ridefinizione del concetto di non-refoulement, che l’Unione si propose in febbraio a La Valletta? Il proposito fu prudentemente cancellato dal comunicato; chiedo se sia tuttora all’ordine del giorno.

Minaccia di arresto contro 712 sindaci catalani eletti democraticamente

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006357/2017

alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Jordi Solé (Verts/ALE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Tania González Peñas (GUE/NGL), Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), Jill Evans (Verts/ALE), Helga Stevens (ECR), Helmut Scholz (GUE/NGL), Beatrix von Storch (EFDD), Sander Loones (ECR), Rina Ronja Kari (GUE/NGL), Mara Bizzotto (ENF), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Bodil Valero (Verts/ALE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Franz Obermayr (ENF) e Anneleen Van Bossuyt (ECR)

Oggetto: Spagna: minaccia di arresto contro 712 sindaci catalani eletti democraticamente

Il 13 settembre il Procuratore generale spagnolo Manuel Maza ha annunciato che i 712 sindaci catalani [1] (pari al 75% di tutti i sindaci della Catalogna) che hanno sostenuto il referendum sull’indipendenza del 1° ottobre avrebbero dovuto comparire dinanzi all’autorità giudiziaria per essere interrogati. Il sig. Maza ha inoltre affermato che i sindaci catalani che si rifiutano di comparire in tribunale saranno arrestati dalla polizia [2].

Tre mesi fa il Parlamento spagnolo ha espresso un voto di censura contro il sig. Maza e il ministro della Giustizia spagnolo a maggioranza assoluta (207 voti favorevoli contro 134) [3], ma il governo spagnolo si è rifiutato di sostituire il Procuratore generale vista la sua affinità politica con il Partito Popolare.

Inoltre, in occasione del suo discorso sullo stato dell’Unione del 2017, il Presidente Juncker ha affermato che: “Stato di diritto significa che la legge e la giustizia sono esercitate da una magistratura indipendente”.

  1. Come intende intervenire la Commissione per garantire che la Spagna rispetti l’indipendenza della magistratura?
  2. Prenderà in considerazione la possibilità di lanciare il meccanismo per lo Stato di diritto?
  3. Quali provvedimenti intende adottare alla luce della persecuzione politica e giuridica dei sindaci catalani democraticamente eletti?

[1]     http://www.politico.eu/article/spain-to-prosecute-712-catalan-mayors-over-referendum/.

[2]     http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-4880146/Spain-threatens-712-Catalan-mayors-arrest-assisting-independence-poll.html.

[3]     http://www.elmundo.es/espana/2017/05/16/591adfc4e2704e355c8b4683.html.


IT

E-006357/2017

Risposta del Presidente Juncker
a nome della Commissione
(8.12.2017)

La Commissione segue gli sviluppi connessi al funzionamento dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri. In particolare, la Commissione controlla costantemente la qualità, l’indipendenza e l’efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, anche per la Spagna, nel contesto del semestre europeo.

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non dispone di elementi che attestino che le garanzie previste dall’ordinamento giuridico nazionale non sono in grado di proteggere efficacemente lo stato di diritto in Spagna.

Come dichiarato pubblicamente dalla Commissione il 2 ottobre 2017, al di là degli aspetti squisitamente giuridici della questione, oggi abbiamo bisogno di unità e stabilità, non già di divisione e frammentazione.

Nella stessa dichiarazione la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a uscire presto dallo scontro per passare al dialogo. La violenza non può essere uno strumento di politica. La Commissione ha espresso la sua fiducia nella capacità del Primo Ministro Mariano Rajoy di gestire questo difficile processo nel pieno rispetto della Costituzione spagnola e dei diritti fondamentali dei cittadini ivi sanciti.

La posizione della Commissione sulla questione è stata ribadita dal Primo Vicepresidente Timmermans nel suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017.

L’11 ottobre scorso la Commissione ha rinnovato il precedente appello al pieno rispetto dell’ordine costituzionale spagnolo e la sua fiducia nelle istituzioni spagnole e in tutte le forze politiche che si stanno adoperando per trovare una soluzione nel quadro della Costituzione spagnola.

Applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 sulla ricollocazione, prima della loro data di scadenza

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005767/2017
alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Josef Weidenholzer (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Alfred Sant (S&D), Laura Ferrara (EFDD), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Eleonora Evi (EFDD), Stefan Eck (GUE/NGL), Sylvie Guillaume (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Norica Nicolai (ALDE), Elena Valenciano (S&D), Claude Rolin (PPE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Andrejs Mamikins (S&D), Tanja Fajon (S&D), Hilde Vautmans (ALDE), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Nessa Childers (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Nicola Caputo (S&D), Tania González Peñas (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Javier Nart (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Mady Delvaux (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sabine Lösing (GUE/NGL), Jordi Solé (Verts/ALE), Soraya Post (S&D), Dietmar Köster (S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Ivan Jakovčić (ALDE), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL) e José Inácio Faria (PPE)

Oggetto: Applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 sulla ricollocazione, prima della loro data di scadenza (26 settembre 2017)

In una sentenza del 6 settembre 2017 la Corte di giustizia europea ha respinto i ricorsi di Slovacchia e Ungheria per contestare la ricollocazione, rilevando che “la mancanza di cooperazione da parte di taluni Stati membri” è la principale causa dell’esiguo numero di ricollocazioni dei richiedenti protezione internazionale.

Un documento pubblicato dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) dal titolo “Relocation not Procrastination” conclude che la resistenza politica e giuridica alla ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale si manifesta in forme che vanno da “preferenze inaccettabili espresse da alcuni Stati membri a gravi ritardi nell’impegno a determinare i posti di ricollocazione, nonché nell’elaborazione e fornitura di offerte, da parte dell’Italia e della Grecia” [1].

La data di scadenza (26 settembre 2017) per l’applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 sulla ricollocazione è vicina.

  1. Intende la Commissione avviare altre procedure d’infrazione nei confronti degli Stati membri inosservanti?
  2. Intende rivedere le dichiarazioni di Dublino, per quanto concerne l’Italia e la Grecia, dando la priorità agli elementi di solidarietà delle ricollocazioni?
  3. Nel settembre del 2015 il Presidente Juncker ha annunciato la creazione di un meccanismo permanente di ricollocazione, a norma del sistema di Dublino, e nel maggio del 2017 il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare una nuova proposta in materia di ricollocazione, in attesa della riforma del sistema di Dublino. Per quale motivo il commissario Avramopoulos ha dichiarato che la Commissione non presenterà nuove proposte sul tema?

[1]     https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2017/09/Policy-Note-07.pdf

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IT
E-005767/2017
Risposta di Dimitris Avramopoulos
a nome della Commissione

(29.11.2017)

Dal gennaio 2017 la maggior parte degli Stati membri stanno proponendo i propri impegni su base mensile – mentre le decisioni del Consiglio [1] richiedono che ciò avvenga solo ogni tre mesi – e stanno procedendo a ricollocazioni regolari [2]. Inoltre, il numero delle persone ammissibili alla ricollocazione è risultato essere molto più basso di quanto previsto. Tre Stati membri non hanno ricollocato nessuno dall’inizio del programma (Ungheria e Polonia) o per più di un anno (Repubblica ceca) dall’Italia o dalla Grecia, e la Commissione ha avviato nei loro confronti procedure di infrazione [3].

La Commissione non intende cambiare la propria politica sui trasferimenti Dublino in Italia e in Grecia.

La Commissione non ritiene opportuno presentare una nuova proposta in materia di ricollocazione. La prima priorità è ricollocare al più presto tutti i richiedenti ammissibili che erano presenti in Italia e in Grecia al 26 settembre 2017. La Commissione, inoltre, non può continuare a basarsi su misure ad-hoc. Una riforma del sistema Dublino è l’unica soluzione strutturale, ed è necessario compiere urgentemente passi avanti verso un accordo politico su questo fascicolo. La Commissione, tuttavia, riconoscendo che la pressione migratoria in Italia e in Grecia resta alta, si è dichiarata pronta a mantenere il suo sostegno agli Stati membri che continuano le ricollocazioni da Grecia e Italia al di là di quanto prevedono i programmi attuali [4].

[1]  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146), e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

[2] I progressi realizzati, in particolare nel 2017, nell’attuazione del programma figurano nelle relazioni periodiche sulla ricollocazione e il reinsediamento, l’ultima delle quali (la 15a) è stata adottata il 6 settembre 2017 (COM(2017) 465 final). Alcuni Stati membri hanno già ricollocato le loro quote per l’Italia o per la Grecia o sono sul punto di farlo. Con i trasferimenti di settembre, la Finlandia è diventata il primo Stato membro ad aver adempiuto agli obblighi ad esso spettanti per quanto riguarda l’Italia.

[3] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_en.htm; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_en.htm.

[4] Comunicazione sull’attuazione dell’agenda europea sulla migrazione – COM(2017) 558 final.

Rule of law in Polonia

Strasburgo, 15 novembre 2017. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della Sessione Plenaria.

Punto in agenda:
Situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia

Presenti al dibattito:
Matti Maasikas – Vice-Ministro estone per gli Affari europei
Frans Timmermans – Primo vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo per la migliore legislazione, le relazioni interistituzionali, lo stato di diritto e la carta dei diritti fondamentali

Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di Relatore, per il Gruppo GUE/NGL, della Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia. 

La Risoluzione è stata in seguito adottata con 438 voti in favore, 152 contrari, 71 astenuti.

Ad esclusione di un emendamento riguardante le procedure da seguire in caso di appello dei medici all’obiezione di coscienza nell’interruzione volontaria di gravidanza, tutti gli emendamenti presentati dal GUE/NGL sono stati approvati e risultano quindi incorporati nella risoluzione.

Vorrei rivolgermi ai colleghi polacchi, e in particolare ai rappresentanti del partito al governo. Vorrei che capissero che non stiamo punendo un paese membro, che rispettiamo le sovranità multiple di cui l’Unione dovrà sempre più esser composta. Il motivo per cui adotteremo una terza risoluzione sulla Polonia è per ricordare insieme le ragioni che ci tengono uniti: i fondamenti normativi che tutti i Paesi membri hanno sottoscritto. Intendo la rule of law nel senso più profondo del termine. Vi invito a leggere il recital E [1] della risoluzione: la rule of law è distinta dalla rule by law. Rule by law significa “governo per mezzo della legge”, dove la legge è l’atto di cui si serve chi esercita il potere, sulla base di una maggioranza parlamentare. Rule of law è una nozione in cui entra un concetto sostanziale di diritto, come insieme di diritti fondamentali, garanzie e indipendenza dei giudici, separazione dei poteri, libera espressione, diritti dei rifugiati, delle donne: chi vince le elezioni ubbidisce a quest’insieme di diritti, non li concede.

Una volta eletti in questo parlamento tutti abbiamo il compito di rappresentare la totalità dei cittadini dell’Unione senza distinzione alcuna di nazionalità o circoscrizione elettorale e, allo stesso tempo, il dovere primario di assicurare che i fondamenti della cittadinanza – i diritti, le libertà fondamentali – siano pienamente garantiti. Domandando di attivare l’articolo 7(1), non chiediamo altro che di tenere fede a tale impegno e di assumerci la responsabilità di proseguire il dialogo aperto con il Governo di uno Stato Membro. D’altro canto, si tratta del solo strumento che, come Parlamento, il Trattato ci ha fornito.

[1] RECITAL E.   whereas those principles include legality, which implies a transparent, accountable, democratic and pluralistic process for enacting laws; legal certainty; prohibition of arbitrariness of the executive powers; independent and impartial courts; effective judicial review including full respect for fundamental rights; and equality before the law;