Carta dei diritti: gli obblighi delle istituzioni UE

di giovedì, Gennaio 25, 2018 0 , Permalink

Bruxelles, 22 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione della Commissione Affari Costituzionali (AFCO). 

Punto in agenda:
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel quadro istituzionale dell’UE

  • Esame del documento di lavoro

Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di relatore, per il Parlamento europeo, della Relazione di implementazione sull’Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel quadro istituzionale dell’UE.

Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi presenti qui oggi.

Cercherò di illustrare gli elementi principali di questo primo documento di lavoro, in modo da lasciare maggiore spazio al successivo dibattito e ai suggerimenti che apporterete per approfondire il documento. Come già sapete, la prima parte del lavoro si concentrerà infatti sull’analisi fattuale della tematica in esame, ossia sui modi di osservazione e applicazione della Carta dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell’Unione. Mi piacerebbe quindi che questa fase fosse il più possibile condivisa con tutti gli shadow e i relatori per parere, in modo che sia frutto di contributi e analisi diversificate.

Il primo documento di lavoro che presenterò oggi è dunque un punto di partenza. Non vi è in esso, al momento, alcuna pretesa di completezza, tanto nelle tematiche sollevate, quanto nei relativi contenuti. L’ho redatto consapevolmente in maniera generica dando rilievo a specifici quesiti piuttosto che formulare, già da ora, possibili conclusioni e miei personali punti di vista, che appariranno alla fine dei lavori nell’explanatory statement. Il documento di lavoro vuole perciò essere una base da cui formulare concrete diagnosi, aperto a integrazioni e approfondimenti. Nella sua versione successiva e consolidata verranno quindi incluse le risultanze dell’attuale fase di indagine – che ha già visto l’apporto, in termini di expertise, della Commissione, del Consiglio, del Prof. De Schutter – durante la riunione AFCO del 28 novembre – e dei rappresentanti dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), questi ultimi incontrati di recente. Saranno anche inclusi i contributi che emergeranno dalle nostre discussioni e dagli incontri che avremo sia con la Corte di giustizia, sia con la Corte europea dei diritti dell’uomo. Un questionario sarà inviato anche ad alcune Agenzie dell’Unione.

Vengo ora al contenuto del documento.

Il fondamento dell’analisi è l’affermazione del valore della Carta quale fonte di diritto primario dell’Unione ai sensi dell’articolo 6 del Trattato. Scopo della relazione è valutare quanto tale carattere formale sia tradotto nella sostanza dell’azione quotidiana delle istituzioni UE. La mia personale considerazione è che la Carta abbia ancora molte potenzialità da esprimere e che rappresenti, in molte circostanze, la grande assente dal processo decisionale dell’Unione. Dovremo anche trovare il modo di far emergere le responsabilità degli Stati Membri, pur rispettando la natura di questo rapporto, concentrato in primis sulle istituzioni comuni: questo perché l’Unione – essendo un ibrido, in parte confederale in parte federale – deve rispettare e promuovere la Carta in ambedue gli ambiti: la Fra ha promesso contributi in questo campo.

Come avete potuto vedere, ho suddiviso per ora l’analisi in 5 diversi macro-settori di indagine.

Il primo concerne il ruolo della Carta nel processo legislativo e decisionale. Il punto focale è per me valutare se gli strumenti e le pratiche attuali siano sufficienti a garantire la piena applicazione della Carta alla luce degli obblighi negativi – non violazione – e positivi – promozione dei diritti – che da essa discendono.

Il secondo campo concernerà le politiche dell’Unione. Mi sono soffermata in particolare su due di esse: la governance economica e l’azione esterna dell’Unione, compresi gli accordi commerciali sottoscritti con Stati terzi. La selezione di questi due specifici campi di azione unionale è stata dettata dalla considerazione della loro particolare natura. La politica economica rappresenta il campo in cui le competenze dell’Unione sono oggi più estese, e dove però si constata un ruolo più che marginale della Carta, come riconosciuto esplicitamente anche dall’Agenzia per i diritti fondamentali.

Quanto all’azione esterna dell’Unione, se l’ho inclusa è in ragione della sua natura marcatamente intergovernativa – con i limiti forti che ne derivano all’applicazione della Carta, a cominciare dall’assenza di controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia.

Terzo punto: la cosiddetta dicotomia tra diritti e principi sanciti nella stessa Carta dei diritti fondamentali, cui vorrei aggiungere già da ora un’ulteriore tema su cui mi soffermerò in futuro: l’ulteriore dicotomia terminologica, sempre più in voga e riguardante le disposizioni in materia di diritti umani, tra precetti normativi e cosiddetti valori, che gli Stati membri tendono oggi a invocare come proprie preferenze soggettive.  Sono questioni, la prima come la seconda, che potrebbero apparire puramente terminologiche e/o “legalistiche” ma che influenzano concretamente il grado stesso di osservanza delle disposizioni in materia di diritti fondamentali, determinandone la modalità di applicazione. Un esempio: il Pilastro europeo dei diritti sociali potrà svilupparsi con più coerenza se saranno superate false dicotomie.

Il quarto capitolo si concentra sulle possibili limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti dalla Carta, e in particolare sulle cosiddette “finalità di interesse generale” riconosciute dall’Unione nell’articolo 52(1) della stessa Carta. Quel che vorrei analizzare è il rapporto tra disposizioni della Carta e quelle del Trattato concernenti le finalità di interesse generale, non allo scopo di affermare una qualunque primazia delle une sulle altre ma piuttosto per valutarne l’interoperabilità e complementarità al fine del raggiungimento di obiettivi comuni, che una semplice lettura dell’articolo 52 sembra porre in contraddizione.

Quinto e ultimo punto: il rapporto tra Carta e cittadinanza dell’Unione basato su quello che ritengo essere il binomio fondamentale diritti umani/partecipazione civica.

Lo stesso articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cittadinanza dell’Unione) individua in taluni diritti il presupposto stesso della cittadinanza dell’Unione. Diritti che trovano anche nella Carta una propria codificazione. Carta che, di conseguenza, potrebbe divenir strumento di riferimento per l’affermazione di quel demos europeo troppo astrattamente invocato da più parti, e non ancora realmente esistente.

The moribund European Citizens’ Initiative

Bruxelles, 22 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione della Commissione Affari Costituzionali (AFCO). 

Punto in agenda:

Iniziativa dei cittadini europei

  • Primo scambio di opinioni

Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di relatore ombra, per il Gruppo GUE/NGL, della Relazione sulla Revisione del Regolamento (UE) 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini.

First of all, many thanks to György Schöpflin for trying to save an instrument of participative democracy which is moribund after so many failures. I share many suggestions he has made. I am convinced that the Commission’s proposal contains positive elements but remains by and large insufficient, and perpetuates some important flaws of the present system. In my opinion, our task in amending the proposal should be twofold: first, fully reflect the decisions by the Court of Justice on the scope of the ECIs and on the condition of their admissibility, and secondly, break the monopoly exercised by the Commission on the registering as well as the follow-up of the successful Initiatives.

On the first point: The judgement of the General Court on the ECI “Stop-TTIP”, and in other cases too, confirms that the conditions of admissibility are excessively restrictive, even from a legal point of view. Too often ECIs are refused because they “fall outside the framework of the Commission’s powers to submit a proposal for a legal act of the Union for the purpose of implementing the Treaties” (see article 11 TUE) The new regulation could give an exact definition of what is a ‘legal act’ in the Union, and how a Citizens’ Initiative can influence the legislative process, changing or even annulling it. It should confirm that a broader understanding of a legal act is necessary, such as including ‘preparatory acts’, when considering the registration of an ECI. Reference to Art 296(2) TFEU [1] would be beneficial regarding the understanding of a legal act. Given that the European Commission has the competence to propose changes to the Treaty (Art. 48 TUE) it should also be clarified that ECIs proposing changes to primary law are admissible.

Second point: the Commission should not have an exclusive monopoly on the ECIs. In January 2016 Juncker declared, during a hearing, that he “regretted that experience has shown that Citizens’ Initiatives did not always move European law or the European project forward, but tended instead to involve highly controversial and emotionally charged issues of greater interest to minorities than to the vast majority of EU citizens and, ultimately, generated Euro-scepticism”.

This very restrictive and oligarchic philosophy confirms we need to mitigate the Commission’s monopoly, which has contributed to the moribund state of the ECIs. Thematic restrictions are not foreseen in the Regulation of 2011, in Article 11 TEU and in Article 24 TFEU. Nor has the EC the legitimacy to refuse the registering of Citizens’ Initiatives, arbitrarily assessing them as being Euro-sceptical or reflecting the interests of a minority. As sentenced by the General Court, nothing justifies the Commission decision to define “destructive’” acts which do not contain the immediate and visible purpose of ‘implementing the Treaties’.

There are other proposals I would like to make: I will present them in future discussions. For example, I wonder if the monopoly I described – and also the Commission’s conflicts of interest, as highlighted by the recent refusal of the successful ECI demanding the ban of glyphosate – could be reduced, giving new powers to the Ombudsman in the admissibility decision, to the European Parliament in the debates on the Initiatives, and finally to the stakeholders in the organization of the online platform of discussion.

 

[1] Article 296: Where the Treaties do not specify the type of act to be adopted, the institutions shall select it on a case-by-case basis, in compliance with the applicable procedures and with the principle of proportionality.
Legal acts shall state the reasons on which they are based and shall refer to any proposals, initiatives, recommendations, requests or opinions required by the Treaties.
When considering draft legislative acts, the European Parliament and the Council shall refrain from adopting acts not provided for by the relevant legislative procedure in the area in question.

Interferenze russe in elezioni europee: molte smentite, poche prove

Strasburgo, 17 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo.

Punto in agenda:

  • Russia – Influenza della propaganda sui paesi dell’UE
    Discussione su tematiche di attualità (articolo 153 bis del regolamento)

Presenti al dibattito:

  • Julian King – Commissario per l’Unione della sicurezza
  • Monika Panayotova – Vice Ministro incaricato della presidenza bulgara del Consiglio dell’UE nel 2018

Espressioni quali fake news o post-verità vanno maneggiate con estrema cautela: perché sono ambigue e perché rischiano di essere usate a fini di propaganda politica e censura.

Metto subito in chiaro che non intendo difendere il regime politico russo. Voglio tuttavia esprimere il mio scetticismo nei confronti della tendenza ad attribuire al Cremlino interferenze sistematiche nelle campagne elettorali in USA ed Europa. Non esistono prove di tali interferenze, ma solo smentite venute dal Wisconsin, dalla California, dall’Agenzia francese per la Cybersicurezza o dal Digital Society Institute di Berlino.

Le fake news non sono inoltre imputabili solo a internet. Nella guerra in Iraq fu la stampa mainstream a diffondere menzogne devastanti sulle armi di distruzione di massa. Non possiamo nasconderci che chi con più veemenza denuncia oggi le notizie false, chiedendo che internet sia censurato, è a sua volta divulgatore di fake news intese a ricominciare una pericolosa guerra fredda con la Russia.

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Si veda anche:

Italian MEP: ‘No evidence’ of Russian interference, BBC

Media freedom: osare più democrazia

Bruxelles, 11 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli, in qualità di relatore per il Parlamento europeo della Relazione “Pluralismo e libertà dei media nell’Unione europea”, nel corso della riunione ordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

Punto in Agenda:

Pluralismo e libertà dei media nell’Unione europea

  • Esame del progetto di relazione
  • Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

Nella mia bozza di relazione ho cercato di capire e illustrare quel che sta cambiando nella libertà dell’informazione – in particolare per quanto riguarda l’indipendenza dalle pressioni esercitate dalla politica o da interessi privati – rispetto alla risoluzione adottata dal Parlamento il 21 maggio 2013. La situazione si è aggravata, e per questo penso sia utile riaffermare alcuni punti, insieme agli shadow dei vari gruppi politici che spero arricchiranno il rapporto. La mia analisi pessimistica si è avvalsa di una serie di studi precisi, di scambi diretti e di conferenze preliminari. Cito tra gli altri: il World Press Freedom Index pubblicato nel 2017 da Reporter Senza Frontiere (RSF) e il Policy Report dell’Istituto universitario di Firenze del 2017. Sono particolarmente grata ai suggerimenti e consigli che mi sono venuti dall’associazione Article 19, così chiamata in riferimento all’articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo sulla libertà di opinione e informazione.

In questa presentazione non elencherò tutti i punti che sottoporrò alle discussioni con gli shadow e che potrete ritrovare nel draft report e nell’explanatory statement. Mi concentrerò su alcune questioni che ritengo decisive, dal punto di vista del diritto – codificato nella Dichiarazione universale dei diritti umani – a cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

  • Mi soffermo dunque in particolare sulla libertà nella sfera digitale, perché è qui che oggi esistono più controversie e incertezze. Le tecnologie digitali rappresentano indubbiamente un progresso nella democrazia partecipativa: un progresso di cui conosciamo ancora poco gli effetti e che è in mutazione costante. In realtà siamo di fronte a una doppia rivoluzione – dei mezzi di comunicazione e anche della democrazia: non dissimile dalla rivoluzione rappresentata lungo i secoli sia dalla nascita della stampa, sia dall’introduzione del suffragio universale. Faccio questi paragoni perché nelle attuali classi dirigenti dominano una diffidenza e una paura del nuovo strumento che rimandano ad antiche polemiche. Le riassumerei così: troppa comunicazione tramite stampa diminuisce le possibilità di controllo, troppa democrazia può mettere in pericolo la democrazia. Sappiamo bene i motivi della nuova diffidenza: essa si fonda sulla diffusione istantanea di fake news tramite internet, sul controllo esercitato da pochi tech giants sulla sfera digitale, sul timore che quest’ultima diventi terreno di cyberguerre o infiltrazioni, soprattutto da parte di potenze che anche per abitudinaria pigrizia siamo avvezzi a considerare avversarie se non sovversive (penso alla Russia). Non sottovaluto alcuni di questi pericoli, ma va sottolineato che essi esistevano – e continuano a esistere – anche nella stampa tradizionale. La falsa informazione – la cosiddetta post-verità – assume su internet dimensioni virali, ma non è meno devastante quando viene dai giornali mainstream. Tutte le guerre condotte dall’occidente dopo l’ultimo conflitto mondiale sono state accompagnate da fake news propagate dalla stampa mainstream: dalla guerra in Corea fino ai conflitti in ex-Jugoslavia, Iraq, Libia, Yemen.

È il motivo per cui penso che il Parlamento debba cominciare ad approfondire la questione: dicendo che non si può controllare questo nuovo strumento censurandolo, e in particolare non si può delegare ai privati il compito di rimuovere o limitare i contenuti online. Alcune proposte della Commissione sono da questo punto di vista criticabili, in quanto privatizzano i controlli e non rispettano a pieno il triplice test imposto dalla legge internazionale quando si procede a una restrizione della libertà di espressione: mi riferisco ai test dell’obiettivo legittimo, della necessità e della proporzionalità. È il caso del codice di condotta del 2016 concernente lo hate speech, negoziato dalla Commissione con le compagnie Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube, e della Revisione della Direttiva sui servizi media audiovisivi (AVMS).

Misure come la rimozione o la limitazione dei contenuti Internet sono in alcuni casi necessarie (pedopornografia, terrorismo) ma in altri, come ad esempio nel cosiddetto hate speech, esse devono anzitutto rispettare scrupolosamente i limiti fissati dalla legge internazionale, definire in maniera chiara il pericolo imminente ed essere vagliate dalle autorità giudiziarie. La via da percorrere dovrebbe essere la creazione di meccanismi indipendenti di auto-regolamentazione, con preferenza data al codice civile o amministrativo più che al codice penale, e il ricorso alle misure meno intrusive e punitive possibili, come raccomandato dalla Dichiarazione Congiunta su fake news e propaganda sottoscritta nel marzo 2017 da Onu, Osce e Organizzazione degli Stati americani.

  • Altri argomenti trattati sono le minacce e pressioni sui giornalisti, che talvolta sfociano in violenza omicida come abbiamo visto nel caso di Daphne Caruana a Malta, e prima ancora di quelli italiani che indagavano sulla mafia.
  • Altro punto: le condizioni economiche e sociali in cui versa oggi la professione del giornalista, non solo nei media online. È una condizione che spiega molte storture, e mina alle basi il giornalismo di investigazione. I giornalisti sono sottopagati, e più spesso ancora non sono pagati affatto per i lavori e le indagini che svolgono.

Tutti questi elementi – violenze, controlli punitivi, pressioni, pauperizzazione – dilatano il fenomeno indicato in un rapporto recente dal Consiglio d’Europa: l’autocensura da parte di chi diffonde informazione e la penalizzazione crescente di chi ha diritto a riceverla.

Non mi soffermo su altri punti toccati dalla bozza di relazione, quali la situazione dei whistleblower, la condizione della libertà di stampa in Polonia, Ungheria, o in Spagna. Li troverete enumerati nella bozza.

Spero che con gli shadow riusciremo a condividere esperienze e opinioni. Chiarisco, concludendo, quello che vorrei evitare: che questa relazione diventi un’arma nella controversia sulle fake news.

Un passo avanti del Parlamento europeo contro mafia e criminalità organizzata

Bruxelles, 11 gennaio 2017

Oggi la Commissione Parlamentare Libertà civili, Giustizia e Affari Interni (LIBE) ha adottato il progetto di relazione “ sulla proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca ” (Relatore Nathalie Griesbeck – ALDE). Questo voto dà inizio ai negoziati inter-istituzionali sul testo di legge nei prossimi mesi.

Dopo il voto Barbara Spinelli, in qualità di Relatore ombra per il Gruppo GUE/NGL, ha dichiarato:

«In qualità di Relatore ombra ho votato in favore di questa Relazione. Si tratta di un importante passo avanti contro la criminalità organizzata e le mafie, italiane od estere, che ormai operano in più Stati Membri contemporaneamente. La confisca dei beni derivanti da attività criminose mira a prevenire e combattere la criminalità organizzata e a fornire fondi aggiuntivi da investire in attività di contrasto o in altre iniziative di prevenzione della criminalità, oltre che a risarcire le vittime.

La proposta di Regolamento, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2016, si basa sulla vigente normativa dell’UE in materia di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca e tiene conto del fatto che gli Stati membri hanno sviluppato nuove forme di congelamento e di confisca dei beni di origine criminosa (come la confisca estesa, la confisca nei confronti di terzi e la confisca non basata sulla condanna penale). La proposta mira a migliorare l’esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Insieme, i due strumenti dovrebbero contribuire al recupero effettivo dei beni nell’Unione europea.

Come relatore ombra ho contribuito alla bozza di relazione del Parlamento europeo con emendamenti volti a migliorare la proposta della Commissione per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e le garanzie procedurali, oltre che il riutilizzo sociale dei beni confiscati e congelati, e anche per quanto concerne il risarcimento delle vittime, delle loro famiglie e delle imprese cadute nelle mani della criminalità organizzata. Sono inoltre stati adottati miei emendamenti che esigono le più ampie garanzie giuridiche per ogni tipo di confisca.

Importante a mio avviso un emendamento comune a vari gruppi politici – fra cui il mio – che aggiunge ai motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca situazioni in cui vi sono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un provvedimento di confisca sarebbe incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione a norma della Carta dei diritti fondamentali e dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea (Carta dei diritti e Convenzione europea sui diritti umani)”.

Sostegno agli intellettuali turchi: risposta dell’Alto rappresentante

Risposta di Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, alla lettera di sostegno agli intellettuali turchi (pubblicata su questo sito con il titolo 103 firme per un fondo di sostegno agli accademici licenziati in Turchia)