Rifugiati siriani ad Atene

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000071/2015 alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Emmanouil Glezos (GUE/NGL), Georgios Katrougkalos (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Soraya Post (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Josef Weidenholzer (S&D), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL) e Helmut Scholz (GUE/NGL)

Oggetto: Rifugiati siriani ad Atene

Ad Atene, oltre 200 rifugiati siriani stanno portando avanti uno sciopero della fame dal 19 novembre 2014, chiedendo di ottenere i documenti di viaggio per recarsi in altri Stati membri. Il governo greco si è dichiarato impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi previsti dal diritto internazionale ed europeo per garantire loro condizioni di vita dignitose. Grazie ai regolamenti di Dublino, l’ultima opzione che rimane ai rifugiati è quella di presentare domanda di asilo alla Grecia, in quanto primo paese d’arrivo.

Può la Commissione comunicare:

1. di quali opzioni dispongono i rifugiati siriani per recarsi legalmente in altri Stati membri e presentare ad essi domanda di asilo, per beneficiare:

–   della clausola di sovranità, che permette agli Stati membri di esaminare le richieste di asilo quando lo Stato membro competente riveli carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza;

–   del Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, che, in spirito di solidarietà, tiene pienamente conto delle difficoltà incontrate dagli Stati membri soggetti ad afflussi eccessivi di migranti?

2. Esiste l’intenzione di applicare programmi di ricollocazione all’interno dell’UE, quale Eurema, nel caso dei rifugiati siriani in Grecia?

3. Quali azioni intende intraprendere per alleviare l’enorme afflusso di richiedenti asilo cui sono soggetti gli Stati membri che costituiscono le frontiere esterne dell’UE, in conformità anche con gli impegni dell’UNHCR?


IT

E-000071/2015

Risposta di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione

(26.6.2015)

1. Se un migrante decide di presentare domanda di protezione internazionale, è in base ai criteri oggettivi stabiliti dal regolamento n. 604/2013 che sarà determinato lo Stato membro competente per l’esame di quella domanda.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo deve designare un altro Stato membro come competente. Gli Stati membri possono anche decidere unilateralmente di assumere la competenza in forza della clausola di sovranità.

Di norma i richiedenti devono rimanere nello Stato membro competente per l’esame della domanda e, se questa viene accolta, godranno dei diritti di libera circolazione riconosciuti dalla normativa UE ai beneficiari di protezione internazionale.

La direttiva 2011/51/UE autorizza i beneficiari di protezione internazionale a soggiornare in un altro Stato membro, purché ricorrano determinate condizioni. Ai sensi del regolamento n. 539/2001 i rifugiati statutari sono poi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata in altri Stati membri.

2. Il 27 maggio 2015 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio [COM(2015)286] che prevede la ricollocazione dalla Grecia in altri Stati membri di 14 000 migranti con evidente bisogno di protezione internazionale, come i cittadini siriani.

3. L’8 giugno 2015 la Commissione ha adottato una raccomandazione rivolta agli Stati membri relativa a un programma di reinsediamento europeo [C(2015)3560].

Accesso delle Ong ai centri di permanenza temporanea

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009663/2014 alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Pina Picierno (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Elly Schlein (S&D), Cecilia Wikström (ALDE), Tanja Fajon (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Jean Lambert (Verts/ALE) e Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy (S&D)

Oggetto:  Accesso delle ONG ai centri di permanenza temporanea

La Commissione ritiene (risposta del 13 maggio 2013 all’interrogazione E-002523/2013 del 5 marzo 2013) che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE, le ONG possano controllare la situazione relativa al trattenimento prima dell’allontanamento dei cittadini di paesi terzi. Gli Stati membri hanno il diritto di stabilire che tali visite devono essere soggette a un’autorizzazione, rilasciata sulla base di requisiti procedurali da definirsi in maniera chiara e conforme all'”effetto utile” della direttiva. Un reiterato rifiuto di accesso ai centri di permanenza temporanea senza una giustificazione oggettiva potrebbe essere considerato una violazione.

Nella comunicazione in merito alla politica di rimpatrio dell’UE (COM(2014)0199 definitivo), la Commissione afferma che “in sette Stati membri è tuttora problematico” il recepimento giuridico di tale articolo. Nel frattempo, l’accesso ai centri di permanenza temporanea richiesto da parte di numerose ONG continua a essere ripetutamente negato in modo ingiustificato o insufficientemente giustificato.

1. Quali sono gli Stati membri in cui il quadro giuridico e le relative prassi pongono ancora problemi?

2. Quali misure ha la Commissione adottato per convincere gli Stati membri a recepire la direttiva 2008/115/CE conformemente all'”effetto utile” e al fine di rispettare tale “effetto utile” nella prassi?

3. Ha la Commissione avviato procedure d’infrazione come annunciato nella sua risposta alla succitata interrogazione scritta?


E-009663/2014
Risposta di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione

(4.6.2015)

La Commissione ha espresso a diversi Stati membri la sua preoccupazione circa il corretto recepimento dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva sui rimpatri. In risposta alle richieste dalle Commissione, tre Stati membri hanno adattato la legislazione nazionale già nel 2014 per renderla conforme al suddetto articolo 16, paragrafo 4. La Commissione prosegue gli scambi con gli altri Stati membri, anche nell’ambito della procedura d’infrazione formale.

Per quanto riguarda il funzionamento e il controllo dei centri di identificazione ed espulsione (CIE) nazionali, compresa la corretta applicazione delle norme sull’accesso delle ONG a queste strutture, sarà utilizzato il sistema di ispezioni previsto dal nuovo meccanismo di valutazione Schengen istituito dal regolamento (UE) n.1053/2013 [1], che inizierà ad essere applicato concretamente nel 2015.

I giudici nazionali sono inoltre tenuti ad applicare la legislazione nazionale nel debito rispetto degli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva sui rimpatri. La Commissione raccomanda alle ONG il cui diritto di visita ai CIE dovesse subire indebite restrizioni di avvalersi dei mezzi di ricorso legali disponibili a livello nazionale.

[1] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

Ahmed Douma e altri prigionieri politici in Egitto

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002528/2015
alla Commissione (Vicepresidente / Alto rappresentante)

Articolo 130 del regolamento

Marietje Schaake (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Nedzhmi Ali (ALDE), Dennis de Jong (GUE/NGL), Nessa Childers (S&D), Lynn Boylan (GUE/NGL), Filiz Hyusmenova (ALDE), Ramona Nicole Mănescu (PPE), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Tonino Picula (S&D), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Fernando Maura Barandiarán (ALDE), Fredrick Federley (ALDE), Alyn Smith (Verts/ALE), Charles Tannock (ECR), Marc Tarabella (S&D), Miroslav Poche (S&D), Josef Weidenholzer (S&D), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Gesine Meissner (ALDE), Ignazio Corrao (EFDD), Andrejs Mamikins (S&D), Petri Sarvamaa (PPE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Anne-Marie Mineur (GUE/NGL), Helga Trüpel (Verts/ALE), Robert Rochefort (ALDE), Javier Nart (ALDE), Margrete Auken (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Ricardo Serrão Santos (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Ángela Vallina (GUE/NGL), Kateřina Konečná (GUE/NGL), José Inácio Faria (ALDE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Marielle de Sarnez (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Arne Lietz (S&D), Ana Gomes (S&D), Marian Harkin (ALDE), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Lorenzo Fontana (NI) e Barbara Lochbihler (Verts/ALE)

Oggetto: VP/HR – Caso di Ahmed Douma e altri prigionieri politici in Egitto

Il 4 febbraio 2015, il noto attivista Ahmed Douma è stato condannato all’ergastolo insieme ad altri 229 attivisti laici. Tutti, ad eccezione di Ahmed Douma, sono stati giudicati in contumacia. La corte ha altresì condannato in contumacia 39 minori, ciascuno a dieci anni di reclusione. Ahmed Douma sta già scontando una pena di tre anni per violazione di una legge sulle manifestazioni, insieme a Ahmed Maher e Mohamed Adel. [1]

La sentenza del 4 febbraio può essere impugnata. Si tratta della condanna più pesante inflitta finora ad attivisti laici che hanno avuto un ruolo significativo nell’organizzazione delle manifestazioni del 2011 che chiedevano giustizia, libertà e opportunità e che alla fine costrinsero l’allora presidente Mubarak alle dimissioni.

1. Il VP/AR è a conoscenza del caso di Ahmed Douma?

2. Conviene il VP/AR che tali processi collettivi e condanne eccessive costituiscono delle violazioni dei diritti umani?

3. Come procede il VP/AR per affrontare i casi dei prigionieri politici in questione?

 

[1]  Il 30 gennaio 2015, i deputati al Parlamento europeo hanno indirizzato una lettera al VP/AR su questi casi.


Risposta della vicepresidente Mogherini
A nome della Commissione

(1.5.2015)

Come ha sottolineato nella sua risposta alla lettera del 30 gennaio di deputati del Parlamento europeo, l’Alta rappresentante/vicepresidente è a conoscenza dei casi di attivisti di spicco, come Ahmed Douma, e delle severe condanne comminate il 4 febbraio. In una dichiarazione del 4/2/2015 il portavoce ha evidenziato che la posizione dell’UE è contraria ai vizi di procedura commessi nel suddetto processo di massa e alla severità della sentenza e ha esortato le autorità egiziane a rispettare i loro obblighi internazionali e garantire il diritto a un processo equo. L’AR/VP concorda sul fatto che i processi di massa violano il diritto internazionale dei diritti umani e intende affrontare i casi di questi e di altri attivisti in sede di attuazione dell’accordo di associazione UE-Egitto e nell’ambito del dialogo bilaterale e dei consessi multilaterali. In questo contesto, l’UE ha esplicitamente sollevato i casi di severità delle condanne di attivisti in occasione del Consiglio dei diritti umani del 17 marzo.

Legge sulla sicurezza dei cittadini

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000037/2015/riv.1
alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Pablo Iglesias (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), Bodil Ceballos (Verts/ALE), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), David Borrelli (EFDD), Julia Reda (Verts/ALE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Miroslav Poche (S&D), Viktor Uspaskich (ALDE), Helmut Scholz (GUE/NGL), Judith Sargentini (Verts/ALE), Ivo Vajgl (ALDE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Georgios Katrougkalos (GUE/NGL), Curzio Maltese (GUE/NGL), Laura Ferrara (EFDD), Emmanouil Glezos (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Jordi Sebastià (Verts/ALE), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Ernest Maragall (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Fernando Maura Barandiarán (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) e Ignazio Corrao (EFDD)

Oggetto: Legge sulla sicurezza dei cittadini

In seguito all’approvazione da parte del Congresso dei deputati spagnolo della legge sulla sicurezza dei cittadini, progetto cui si è dimostrata contraria una grande maggioranza della società spagnola, compreso il Sindacato unificato di polizia, gli interroganti ritengono che tale legge violi i principi fondamentali della libertà di riunione e del diritto alla protesta pacifica di cui agli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché l’articolo 49 per quanto concerne la proporzionalità dei reati e delle pene.

A sua volta, l’emendamento che modifica la legge sugli stranieri tutelando i rimpatri “a caldo” viola l’articolo 18 della Carta.

Pertanto, gli interroganti denunciano la natura antidemocratica della legge ed esortano l’UE a tutelare i diritti dei cittadini europei.

1. Ritiene la Commissione che la legge in questione rispetti i summenzionati diritti?

2. Intende agire per impedire la legalizzazione dei “rimpatri immediati”, che risultano in conflitto con il diritto internazionale e unionale?


Risposta di Věra Jourová a nome della Commissione
(4.5.2015)

Come già sottolineato nelle risposte alle interrogazioni scritte E-013929/13, 13763/13, P‑006472/14 ed E-011174/14, la Commissione non dispone di una competenza generale nel settore dei diritti fondamentali. Conformemente al suo articolo 51, la Carta dei diritti fondamentali si applica agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Il mantenimento dell’ordine pubblico negli Stati membri, comprese le disposizioni in materia di pubblica sicurezza e regolamentazione delle manifestazioni, ambito al quale fa riferimento la legge spagnola sulla sicurezza dei cittadini, sono di competenza nazionale e quindi al di fuori della normativa dell’UE.

La Spagna, come tutti gli altri Stati membri dell’UE, è tenuta a rispettare i diritti e le libertà fondamentali sancite sia nella sua costituzione sia nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, in particolare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tali strumenti includono la libertà di espressione e la libertà di riunione, come pure il principio della proporzionalità dei reati e delle pene. La Commissione è fiduciosa che le autorità nazionali garantiranno il rispetto dei loro obblighi in materia di diritti fondamentali – derivanti dagli accordi internazionali e dalla legislazione interna.

La Commissione è attualmente impegnata in un dialogo con la Spagna per affrontare la situazione a Ceuta e Melilla per quanto riguarda le persone in stato di fermo in relazione all’attraversamento irregolare delle frontiere. La Commissione segue da vicino la procedura legislativa intesa a emendare la legge sugli stranieri (Alien Act) e, nel 2014, ha espresso preoccupazioni in merito alla versione iniziale relativamente alla sua compatibilità con gli obblighi della Spagna derivanti dalla normativa dell’UE in materia di rimpatrio dei migranti in situazione irregolare. La legislazione è ancora in discussione e soggetta a subire modifiche. Una volta adottata, la Commissione ne valuterà la compatibilità con il diritto dell’UE.

Politiche economiche e diritti sociali

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-011165/2014
alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Krystyna Łybacka (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Fabio De Masi (GUE/NGL), Jan Keller (S&D), Marc Tarabella (S&D), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Tibor Szanyi (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Eva Kaili (S&D), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Anne-Marie Mineur (GUE/NGL), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Costas Mavrides (S&D), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Igor Šoltes (Verts/ALE) e Georgios Katrougkalos (GUE/NGL)

Oggetto: Necessità di tutela dei diritti sociali

L’unica vera iniziativa in materia di diritti umani del programma di lavoro della Commissione per il 2015 è l’adesione dell’UE alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), un processo che è in corso ormai da diversi decenni ma che non è mai stato portato a termine. Oltre alle libertà civili di prima generazione, sancite nella CEDU, anche i diritti economici e sociali di seconda generazione, come il diritto a un’equa retribuzione, il diritto alla protezione della salute, il diritto alla sicurezza sociale, ecc. sono una componente essenziale dei diritti fondamentali in generale e sono previsti dalla Carta sociale europea. Sono proprio questi diritti economici e sociali che rischiano ora di essere sacrificati sull’altare della “stabilità” finanziaria, dell’austerità, delle “riforme strutturali”, ecc. È questa la ragione principale per cui un numero sempre maggiore di cittadini si sente lontano dall’UE e dalle sue politiche.

1. È la Commissione consapevole dei pericoli per i diritti sociali inerenti alle politiche economiche che vengono attualmente portate avanti?

2. Sarebbe disposta la Commissione a proporre l’adesione dell’UE alla Carta sociale europea?


Risposta di Marianne Thyssen a nome della Commissione
(15.4.2015)

Come sottolineato nell’analisi annuale della crescita 2015 [1], è fondamentale intervenire simultaneamente per rilanciare gli investimenti, operare riforme strutturali e garantire la responsabilità di bilancio per ripristinare l’occupazione e la crescita. Al contempo, l’analisi ha posto chiaramente l’accento sulla dimensione sociale di tali politiche e sulla necessità di modernizzare i sistemi di protezione sociale per far fronte in maniera più efficace ed efficiente alle esigenze sociali. Questo consentirebbe di combattere la povertà e di rafforzare i sistemi d’istruzione e di formazione, migliorando così le competenze e le capacità delle persone e consentendo loro di affrontare i rischi e svolgere appieno il loro ruolo nell’economia e nella società. In tale contesto, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche ha fornito orientamenti specifici per paese mentre i fondi strutturali e di investimento europei finanziano un’ampia gamma di misure che riguardano tra l’altro l’occupazione, l’istruzione e la formazione, l’alloggio e la sanità. Inoltre, le iniziative che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione sono verificate per accertarne la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che include una serie di diritti sociali e del lavoro.

Sebbene l’UE non abbia aderito [2]] alla Carta sociale europea del Consiglio d’Europa, la Commissione ricorda che il trattato [3] fa riferimento a tale strumento e che, in generale, vi è una convergenza tra quest’ultimo e il diritto dell’UE. Analogamente, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea fa riferimento alla Carta sociale europea.

1 COM(2014) 902 final.

2 Cfr. COM(2014) 910 final.

3 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Tortura in Arabia Saudita

27 febbraio 2015

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003382/2015
alla Commissione (Vicepresidente / Alto rappresentante)
Articolo 130 del regolamento

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Igor Šoltes (Verts/ALE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Ivo Vajgl (ALDE), Emmanouil Glezos (GUE/NGL), Miroslav Poche (S&D), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Tamás Meszerics (Verts/ALE), Ricardo Serrão Santos (S&D), Elly Schlein (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Curzio Maltese (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Lara Comi (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Tanja Fajon (S&D), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Fernando Maura Barandiarán (ALDE), Alfred Sant (S&D), José Inácio Faria (ALDE), Jørn Dohrmann (ECR), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Pier Antonio Panzeri (S&D), Nessa Childers (S&D), Pavel Telička (ALDE), Petr Ježek (ALDE) e Marc Tarabella (S&D)

Oggetto:  VP/HR – Tortura in Arabia Saudita

Nel maggio 2014 la corte penale di Gedda ha condannato Raif Badawi alla pena corporale – ovvero alla tortura (1000 frustate) – in quanto colpevole di aver aperto un sito Internet in cui ha criticato il clero e dove avrebbe quindi offeso l’Islam.

Nel gennaio 2015 Raif Badawi ha ricevuto le prime 50 frustate in pubblico. Le ferite erano talmente profonde che, secondo il medico del carcere, Badawi non sarebbe stato in grado di sostenere un altro ciclo di frustate previsto dalla decisione della corte dopo una settimana.

Nel mese di gennaio, inoltre, ha avuto luogo la 10a decapitazione nella città santa della Mecca, quando una donna è stata trascinata per strada e decapitata in pubblico con una spada. Queste e altre “punizioni” simili sono ancora previste nel diritto saudita, sebbene il paese abbia ratificato la Convenzione dell’ONU contro la tortura.

Poiché l’UE dovrebbe contribuire, nelle sue relazioni con il resto del mondo, alla tutela dei diritti umani e alla rigorosa osservanza del diritto internazionale (articolo 3, paragrafo 5, del TUE), quali misure ha adottato il vicepresidente/alto rappresentante o quali misure prevede di adottare per esercitare pressioni sull’Arabia Saudita in merito all’umanizzazione del suo diritto penale?