È giunta la risposta del Consiglio d’Europa a una lettera sottoscritta da vari deputati, tra cui Barbara Spinelli, con cui si richiedeva la sospensione provvisoria dell’accordo commerciale tra UE e Singapore in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sul tema delle competenze nei trattati commerciali.
Denunce di costanti abusi commessi dalla polizia bulgara contro i richiedenti asilo
7 dicembre 2015
O-000156/2015
Interrogazione con richiesta di risposta orale
alla Commissione
Articolo 128 del regolamento
Malin Björk, João Ferreira, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, a nome del gruppo GUE/NGL
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, a nome del gruppo Verts/ALE
Oggetto: Denunce di costanti abusi commessi dalla polizia bulgara contro i richiedenti asilo
Diversi volontari e ONG hanno recentemente pubblicato informazioni e video che documentano i costanti abusi commessi dalla polizia bulgara nei confronti dei richiedenti asilo che entrano in Bulgaria dalla Turchia. Un’indagine condotta dal Centro per i diritti umani di Belgrado e finanziata da OXFAM attesta che la polizia commette sistematicamente abusi contro i migranti, ad esempio sparando, percuotendoli e colpendoli con armi da fuoco, nonché servendosi di cani per costringere i richiedenti asilo, compresi i minori non accompagnati, a riattraversare la frontiera e tornare in Turchia.
Il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muižnieks, aveva già espresso preoccupazioni a questo proposito; infatti, nella relazione pubblicata in seguito alla visita effettuata in Bulgaria dal 9 all’11 febbraio 2015, il commissario si rammaricava che, a quella data, il governo bulgaro si fosse rifiutato di avviare indagini in risposta alle numerose accuse relative a respingimenti e altre violazioni di diritti umani connesse.
Tali pratiche costituiscono una violazione degli articoli 18 (diritto di asilo) e 19 (protezione dalle espulsioni collettive e principio di non-refoulement) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 3 della Convezione europea dei diritti dell’uomo, nonché del diritto internazionale dei rifugiati.
Alla luce di quanto precede, si chiede alla Commissione:
– ritiene che le pratiche denunciate siano conformi al diritto dell’UE, ivi inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea?
– Come intende agire per far fronte agli abusi che sono già stati commessi?
– Come intende agire per impedire che tali abusi si ripetano in futuro?
Tortura in Arabia Saudita: risposta dell’Alto Rappresentante
IT
E-003382/2015
Risposta dell’alta rappresentante/vicepresidente Federica Mogherini all’interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003382-15 del 27 febbraio 2015
(30.10.2015)
L’Alta rappresentante/vicepresidente è a conoscenza del caso di Raif Badawi. Il SEAE segue da vicino, sia a Bruxelles che localmente tramite la delegazione dell’UE a Riyadh, questo caso e quelli di altri attivisti di spicco, tra cui Abu Al-Khair.
IL SEAE, in stretto coordinamento con gli Stati membri dell’UE, ha condotto varie iniziative di sensibilizzazione, a carattere ufficiale o non, presso le autorità saudite in merito al caso di Raif Badawi. Dal canto suo, il portavoce dell’Alta rappresentante ha rilasciato una dichiarazione nella quale viene ribadita la convinzione dell’UE che le punizioni corporali siano inaccettabili e contrarie alla dignità umana, invitando le autorità saudite a sospendere la condanna pronunciata nei confronti di Raif Badawi.
L’Arabia Saudita è un partner importante per l’UE e un attore politico, economico, culturale e religioso influente nel Medio Oriente e nel mondo islamico. L’UE continuerà a impegnarsi per convincere le autorità saudite a rafforzare il dialogo con l’Unione su questioni riguardanti i diritti umani. E continuerà anche a esprimere le proprie preoccupazioni ogniqualvolta necessario, in particolare per quanto concerne il rispetto della libertà di espressione e della libertà di religione o di credo e l’aumento del numero delle condanne a morte.
Come rilevato a più riprese dal Parlamento europeo, l’UE e l’Arabia Saudita devono rafforzare il dialogo, non ridurlo. L’UE non esiterà a difendere i diritti umani e le libertà fondamentali, ma la responsabilità dell’Arabia Saudita per la promozione del cambiamento è un aspetto altrettanto importante. Il processo di riforma giudiziaria in corso è l’opportunità, per il Regno dell’Arabia Saudita, di avanzare ancora su questa strada e, per l’UE, di impegnarsi in maniera costruttiva presso la nuova leadership saudita a favore di un maggiore rispetto dei diritti individuali. L’UE e i suoi Stati membri continueranno inoltre a partecipare attivamente al follow-up della revisione periodica universale dell’ONU concernente l’Arabia Saudita condotta nel 2015.
Si veda anche
Durata del trattenimento amministrativo
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-011010/2015
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Tanja Fajon (S&D), Dennis de Jong (GUE/NGL), Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Martina Anderson (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Jean Lambert (Verts/ALE), Ulrike Lunacek (Verts/ALE) e Malin Björk (GUE/NGL)
Oggetto: Durata del trattenimento amministrativo
La direttiva sui rimpatri (2008/115/CE) e la direttiva sull’accoglienza (2013/33/UE) affermano che gli stranieri e i richiedenti asilo possono essere trattenuti soltanto in circostanze eccezionali, e per il
minor tempo possibile, in base al principio secondo cui il trattenimento non rappresenta altro che un’eccezione al diritto fondamentale alla libertà.
Nella comunicazione sulla politica di rimpatrio del 28 marzo 2014, la Commissione ha rilevato che la
durata massima del trattenimento è diminuita in 12 Stati membri. Tuttavia, se confrontata con il
numero totale di trattenuti, tale diminuzione riguarda meno del 10 % di loro.
In alcuni Stati membri, come Cipro e il Belgio, gli stranieri sono trattenuti nonostante la mancanza di prospettive di allontanamento ragionevoli. Per alcuni di loro il periodo di trattenimento può essere prolungato oltre la durata massima (Belgio) o a tempo indeterminato (Grecia) in violazione delle disposizioni delle summenzionate direttive.
1. Non ritiene la Commissione necessario rendere obbligatoria per tutti gli Stati membri la pubblicazione, almeno su base annua, dei periodi di trattenimento medio, cumulativo e
prolungato per categoria di trattenuti (donne, uomini, bambini, richiedenti asilo, ecc.), incluso chi
attende l’allontanamento?
2. Quali misure concrete intende la Commissione adottare per mettere fine agli eccessivi periodi di
trattenimento applicati in alcuni Stati membri, che costituiscono un rischio di trattamento inumano
e degradante?
IT
E-011010/2015
Risposta di Dimitris Avramopoulos
a nome della Commissione
(5.10.2015)
La Commissione, insieme agli Stati membri, rivede regolarmente la raccolta di dati e di statistiche dell’UE riguardanti la migrazione e l’asilo rispetto alla legislazione europea in vigore. Si tratta di una misura introdotta per fornire dati fattuali e obiettivi che possano servire come base per l’elaborazione di politiche basate su elementi concreti. Finora gli Stati membri hanno partecipato e contribuito in modo molto proattivo a questo processo con Eurostat, in un quadro di cooperazione strutturato basato sul consenso. Misure obbligatorie non sono quindi ritenute necessarie, mentre si è convenuto di migliorare le serie di dati individuali e di aggiornarle regolarmente se considerato pertinente e necessario.
Come annunciato nell’Agenda sulla migrazione [1], la Commissione ha adottato un Manuale sul rimpatrio. Pur non essendo vincolante sul piano giuridico, questo documento fornirà alle autorità competenti degli Stati membri orientamenti comuni, buone pratiche e raccomandazioni affinché le utilizzino nello svolgimento delle attività relative al rimpatrio e per le valutazioni Schengen connesse al rimpatrio. Il manuale affronta, fra gli altri punti, la promozione delle partenze volontarie, l’uso proporzionato delle misure coercitive, il monitoraggio dei rimpatri forzati, il rinvio dell’allontanamento, il rimpatrio dei minori, i mezzi di ricorso effettivi, le garanzie in attesa del rimpatrio, condizioni di trattenimento umane e dignitose e le garanzie per le persone vulnerabili.
La Commissione controlla da vicino l’attuazione dell’integralità dell’acquis in materia d’asilo, e non esiterà a prendere le dovute iniziative procedurali nel rispetto dei trattati per garantire che i diritti fondamentali siano sempre rispettati quando uno Stato membro potrebbe avere agito in violazione dei suoi obblighi legali.
La Commissione rinvia inoltre gli Onorevoli Deputati alla sua risposta all’interrogazione E‑009662/2014.
[1] COM(2015) 240.
Processo di Khartoum e iniziativa UE-Corno d’Africa
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004122/2015 al Consiglio
Articolo 130 del regolamento
Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL) e Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
12.3.2015
Oggetto: Processo globale di Khartoum e imminente iniziativa UE-Corno d’Africa in materia di rotte migratorie
La Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea ha aperto un dialogo intitolato “Processo di Khartoum” che, il 28 novembre 2014, ha portato ad una dichiarazione in cui si chiedeva il varo dell’iniziativa UE-Corno d’Africa in materia di rotte migratorie1.
1. Qual è stato il coinvolgimento del Consiglio nel processo di Khartoum e ora nell’iniziativa UE-Corno d’Africa in materia di rotte migratorie?
2. Vi è un coinvolgimento specifico della Presidenza lettone in questo follow-up?
3. Può il Consiglio fornire informazioni dettagliate sul contenuto della cooperazione con paesi terzi, tra cui l’Eritrea e il Sudan, in particolare sull’eventuale esistenza di impegni economici?
IT
E-004122/2015
Risposta
16.9.2015
L’iniziativa UE-Corno d’Africa in materia di rotte migratorie – o processo di Khartoum – è stata varata a Roma il 28 novembre 2014 con una dichiarazione firmata dai ministri di tutti gli Stati membri dell’UE e dai paesi del Corno d’Africa, dall’Egitto e dalla Tunisia, nonché dalla Commissione europea, dall’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione dell’Unione africana.
Non è previsto alcun ruolo specifico per il Consiglio o la presidenza.
Il Consiglio invita pertanto gli onorevoli parlamentari a rivolgere i loro quesiti sulla cooperazione con i paesi terzi alla Commissione europea e/o all’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Uso illegale della forza nei centri di accoglienza di Pozzallo e Lampedusa
Bruxelles, 2 settembre 2015
Il commissario europeo per l’immigrazione Dimitris Avramopoulos ha risposto a nome della Commissione all’interrogazione depositata il 13 maggio 2015 dall’eurodeputata Barbara Spinelli, congiuntamente ai colleghi Elly Schlein, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Eleonora Forenza e Curzio Maltese. Nell’interrogazione si chiedevano chiarimenti sulle violenze subite da numerosi richiedenti asilo nei centri di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa e Pozzallo. Fonti diverse e concordanti avevano infatti documentato l’uso illegittimo della forza per costringere i migranti, anche minori, all’identificazione attraverso il prelievo delle impronte digitali. Un comportamento in palese violazione delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Vari cittadini stranieri, anche minori, dichiararono di aver subito percosse con manganelli elettrici.
La risposta della Commissione è allarmante. Pur preannunciando l’intenzione di intraprendere le azioni necessarie per indagare su tutti i casi in cui vi siano elementi che indichino l’adozione di misure illegali da parte delle autorità nazionali, la Commissione mantiene la più grande ambiguità sull’uso della violenza, anche sui minori. In effetti, nella risposta, la Commissione evidenzia che “eventuali misure coercitive adottate dagli Stati membri devono essere proporzionate, giustificate e rispettose della dignità e dell’integrità fisica della persona interessata” e che “ai bambini di età inferiore ai 14 anni non devono essere rilevate le impronte digitali”: destando con ciò il sospetto che l’uso di misure coercitive sia da considerarsi legittimo, se applicato a minori dai 14 ai 18 anni.
La Commissione fa riferimento ai propri orientamenti, pubblicati nel maggio 2015, in materia di rilevamento delle impronte digitali ai migranti irregolari e ai richiedenti protezione internazionale. In tali orientamenti, la Commissione propone – al paragrafo 7 – che “gli Stati membri possano considerare che non sia mai opportuno utilizzare la coercizione per costringere la rilevazione delle impronte digitali di alcune persone vulnerabili, come minori o donne in stato di gravidanza. Se un certo grado di coercizione viene utilizzato per persone vulnerabili, occorre garantire che la procedura utilizzata sia specificamente adattata a tali persone.
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-007777/2015
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Barbara Spinelli (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Curzio Maltese (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Laura Ferrara (EFDD) e Ignazio Corrao (EFDD)
Oggetto: Uso illegale della forza nei centri di accoglienza di Pozzallo e Lampedusa, Italia, per l’acquisizione delle impronte digitali dei migranti, comprese quelle dei minori, a fini di identificazione
Dal 28 aprile 2015 70 minori non accompagnati sono stati rinchiusi per oltre due settimane in un Centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA ) sull’isola italiana di Lampedusa. Dal 25 aprile 2015 113 siriani e palestinesi sono stati detenuti per una settimana in un CPSA a Pozzallo, Sicilia. Varie fonti e documenti attestano l’uso illegale della forza al CPSA di Pozzallo per il rilevamento delle impronte digitali dei migranti – comprese quelle dei minori – a fini di identificazione, in violazione delle norme di salvaguardia sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Inoltre, i cittadini stranieri detenuti al CPSA di Pozzallo, compresi i minori, hanno dichiarato di essere stati colpiti con dispositivi tipo Taser.
Intende la Commissione far luce su questi recenti avvenimenti e valutare se ciò che accade a Lampedusa e al CPSA di Pozzallo costituisca una violazione dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 3 e 5, paragrafo 4, della CEDU, degli articoli 14, lettera b), 17 e 19 della direttiva sull’accoglienza (2003/9/CE) e dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2725/2000 (regolamento” Eurodac”)?
Intende altresì la Commissione chiarire quali misure pensa di adottare per impedire la detenzione di bambini migranti, vietata dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo?
IT
E-007777/2015
Risposta di Dimitris Avramopoulos
a nome della Commissione
(1.9.2015)
La Commissione non è a conoscenza dei presunti fatti citati dall’onorevole parlamentare, né di alcun elemento di prova di questo tipo. La Commissione intraprenderà le azioni necessarie per indagare su tutti i casi in cui vi siano elementi che indichino l’adozione di misure illegali da parte delle autorità nazionali.
Nell’ambito del pacchetto di misure introdotte nell’agenda europea sulla migrazione nel maggio 2015, la Commissione ha proposto degli orientamenti per gli Stati membri in materia di rilevamento delle impronte digitali ai migranti irregolari e ai richiedenti protezione internazionale [1]. Tali orientamenti prevedono un approccio comune basato sulle migliori prassi in materia di rilevamento delle impronte digitali, conformemente al regolamento Eurodac e al diritto dell’UE. Le eventuali misure coercitive adottate dagli Stati membri devono essere proporzionate, giustificate e rispettose della dignità e dell’integrità fisica della persona interessata. Inoltre, ai bambini di età inferiore ai 14 anni non devono essere rilevate le impronte digitali.
La Commissione sostiene pienamente i diritti dei bambini, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, compreso il diritto alla libertà. Il diritto dell’UE pone dei limiti precisi alla detenzione amministrativa per i bambini, che dovrebbe essere utilizzata solo in ultima istanza, ove si ritenga impossibile applicare in maniera efficace misure meno coercitive. Ciò è stabilito all’articolo 11 della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza, che si applica a decorrere dal 20 luglio 2015.
[1] SWD(2015)150 final.
Violazione del diritto europeo nell’Organizzazione europea dei brevetti
26 maggio 2015
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-008382/2015
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL) e Miloslav Ransdorf (GUE/NGL)
Oggetto: Violazione dei diritti del lavoro e sindacali nell’Organizzazione europea dei brevetti (EPO)
La Corte d’appello olandese ha recentemente stabilito (causa 200.141.812 / 01 / 17-2-2015) che l’Organizzazione europea dei brevetti (OEB) ha violato i diritti del lavoro di cui i lavoratori sono titolari in virtù dei trattati UE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Di conseguenza la corte olandese, in via eccezionale, non ha riconosciuto l’immunità di cui l’OEB gode in quanto organizzazione internazionale, dal momento che tale immunità non può consentire violazioni dei diritti umani. Ciononostante l’OEB ha dichiarato che ignorerà la decisione eccependo l’ immunità dall’esecuzione.
Ciò premesso, si domanda:
– la Commissione concorda con questa sentenza, secondo cui, in materia di garanzia dei diritti fondamentali, i trattati UE e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevalgono sugli accordi bilaterali e multilaterali, inclusi quelli che assicurano l’immunità a organizzazioni quale l’OEB?
– In caso affermativo, che cosa intende fare per impedire l’abuso dei diritti d’immunità e per difendere i diritti dei cittadini e dei lavoratori dell’UE nonché l’acquis comunitario all’interno di organizzazioni come l’OEB, che, mentre da una parte esercita funzioni giudiziarie, al tempo stesso viola le norme dell’ordinamento giuridico europeo?
– In che modo la Commissione controlla che le posizioni che i rappresentanti degli Stati membri dell’UE adottano nell’amministrazione dell’OEB siano compatibili con i diritti sanciti dai trattati UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – tenendo conto del fatto che in tale organizzazione gli Stati membri dell’UE costituiscono la maggioranza?
IT
E-008382/2015
Risposta del Vicepresidente Frans Timmermans
a nome della Commissione
(24.8.2015)
La Commissione prende atto della sentenza della Corte d’appello dell’Aia del 17 febbraio 2015 nella causa 200.141.812/01. Tuttavia, è sua prassi non esprimersi sulle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali degli Stati membri.
Alla Commissione sembra che la sentenza della Corte d’appello dell’Aia si basi sulle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, della Carta sociale europea e delle convenzioni 87 e 98 dell’OIL. Non sembra che la Corte d’appello abbia fatto valere i trattati UE e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come suggerito dagli onorevoli deputati nella loro interrogazione. La Carta, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, si applica solo alle istituzioni e agli Stati membri (nell’attuazione del diritto dell’Unione) e non ad altre organizzazioni internazionali.
Avanzo delle partite correnti in Germania
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006514/2015 alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) e Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)
Oggetto: Avanzo delle partite correnti in Germania
In Germania l’avanzo delle partite correnti è in costante crescita dal 2000, che coincide approssimativamente con l’unione monetaria. Nel 2013, l’economia tedesca ha registrato un avanzo delle partite correnti pari a 206 miliardi di EUR, che corrispondono al 7,5 % del prodotto interno lordo (PIL), [1] mentre i dati mostrano che per il 2014 e il 2015 l’avanzo potrebbe essere ancora più alto. [2] A tale eccedenza, che viola la soglia massima del 6% raccomandata dalla Commissione, [3] viene imputata la ragione degli oneri aggiuntivi imposti agli Stati membri che stanno lottando per uscire dalla crisi finanziaria. Se un paese registra un’eccedenza, un altro dovrà registrare un deficit, in quanto l’eccedenza dei risparmi/delle esportazioni del paese che registra un avanzo deve essere assorbita da un altro paese sotto forma di investimenti, consumi o importazioni. [4]
Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:
- Quali misure intende adottare, e quali proposte è disposta a proporre, per attenuare l’onere trasferito agli altri Stati membri attraverso i surplus eccessivi della Germania?
- Condivide la tesi secondo cui la Germania dovrebbe aumentare le retribuzioni, modernizzare le sue strutture e creare stimoli per rilanciare gli investimenti e i consumi? [5] A tale fine, quali sono le misure che la Commissione intende chiedere alla Germania?
[1] http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Topics/2014_03_21_german_economys_account_surplus.pdf?__blob=publicationFile
[2] http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2014/09/europes-current-account-surplus
[3] http://www.reuters.com/article/2014/01/14/us-germany-economy-trade-ifo-idUSBREA0D0MU20140114
[4] http://www.theguardian.com/business/2014/jul/24/germany-surplus-part-blame-eurozone-stagnation
[5] http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2013/bulletin_93_js_st_article2-8164.pdf
IT
E-006514/2015
Risposta di Pierre Moscovici
a nome della Commissione
(5.8.2015)
Nella relazione per paese 2015 relativa alla Germania [1] la Commissione mette in luce l’esistenza di squilibri macroeconomici che richiedono un’azione politica risoluta e un monitoraggio. La Commissione arguisce che l’elevato e persistente avanzo delle partite correnti della Germania riflette la bassa domanda interna (compresi gli investimenti), le ingenti entrate nette in conto capitale derivanti dagli investimenti all’estero del settore privato e una forte competitività.
L’aggiustamento all’interno della zona euro è in corso e l’avanzo delle partite correnti della Germania rispetto al resto della zona euro si è significativamente ridotto a partire dal 2007. È di particolare importanza intervenire per ridurre il rischio di ripercussioni negative sull’economia tedesca e, considerate le sue dimensioni, sull’Unione economica e monetaria.
Le constatazioni esposte nella relazione per paese trovano riscontro nella proposta di raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Germania, [2] in particolare nel settore degli investimenti e della tassazione, delle pensioni e del mercato del lavoro nonché nei servizi.
[1] Commissione europea (2015), “Country Report Germany 2015 including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances”, SWD(2015) 25 final/2.
[2] COM(2015) 256 final. Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0256&rid=1
Durata della detenzione amministrativa per migranti e richiedenti asilo
DATE: July 6, 2015
AUTHOR(S):
Marie-Christine Vergiat, Tanja Fajon, Dennis de Jong, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ernst Cornelia, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos; Jean Lambert; Ulrike Lunacek, Malin Björk
SUBJECT: Lenght of administrative detention
TEXT:
The directives “Return” (2008/115/CE) and “Reception” (2013/33/UE) state that foreigners and asylum seekers may be detained only in exceptional circumstances, for the shortest time possible, according to the principle that detention is only an exception to the fundamental right to freedom.
In its Communication on return policy (28.3.2014), the Commission (EC) noted that 12 Member States (MS) decreased the legal detention time limit. However, if compared to the total number of detainees, this decrease affects less than 10% of them.
In some MS, as Cyprus and Belgium, foreigners are kept in detention, despite the lack of reasonable prospects of removal. The detention period of some of them may be extended beyond the legal time limit (Belgium) or indefinitely (Greece) in violation of the provisions of above-mentioned directives.
1) Isn’it necessary, according to the EC, to make compulsory for all MS the publication, at least annually, of average, cumulated and prolonged lengths of detention by category of detainees (woman, man, child, asylum seeker etc.), including awaiting for removal?
2) What concrete measures does the EC plans to take to end the excessive detention periods observed in some MS and constituting a risk of inhuman and degrading treatment?
Iniziativa UE-Corno d’Africa e rotte migratorie
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004123/2015 alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL) e Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Oggetto: Processo globale di Khartoum e imminente iniziativa UE-Corno d’Africa in materia di rotte migratorie
La Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea ha aperto un dialogo intitolato “Processo di Khartoum” che, il 28 novembre 2014, ha portato ad una dichiarazione in cui si chiedeva il varo dell’iniziativa UE-Corno d’Africa in materia di rotte migratorie [1].
1. Può la Commissione fornire una documentazione che illustri la strategia alla base di questo processo e della nuova iniziativa in materia di rotte migratorie?
2. Può, altresì, fornire informazioni dettagliate sui diversi attori, all’interno e all’esterno delle istituzioni dell’UE, impegnati in questo processo e i rispettivi ruoli, tra cui in particolare il contenuto della cooperazione e la discussione con paesi come l’Eritrea e il Sudan?
3. Può fornire informazioni dettagliate sui progetti in corso in questo contesto e sui loro obiettivi, anche per quanto riguarda i contratti concessi (a chi, di quale importo, i criteri per la concessione di un contratto ad un attore specifico, la valutazione e la revisione previste qualora gli obiettivi non vengano realizzati, l’esistenza di un memorandum d’intesa)?
[1] Testo della dichiarazione (file .pdf)
IT
E-004123/2015
Risposta di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione
(26.6.2015)
L’iniziativa UE-Corno d’Africa in materia di rotte migratorie ambisce a instaurare un dialogo con i paesi di origine e di transito sulla tratta degli esseri umani e sul traffico dei migranti, ma anche a trovare il modo migliore per affrontare questi fenomeni e le loro drammatiche conseguenze per i potenziali migranti lungo la rotta del Mediterraneo verso l’Europa. Il dialogo darà adito a azioni concrete e programmi per l’attuazione delle politiche decise. L’obiettivo ultimo è estendere il dialogo alle questioni migratorie e di mobilità. Le aree prioritarie sono quelle elencate nella dichiarazione ministeriale firmata a Roma il 28 novembre 2014.
I partecipanti all’iniziativa sono i 28 Stati membri dell’UE, i paesi del Corno d’Africa e i paesi di transito (Egitto e Tunisia), ma anche i servizi della Commissione, il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e la Commissione dell’Unione africana (CUA). Poiché l’iniziativa è stata appena varata, bisogna ancora individuare altri attori potenziali, è tuttavia probabile che saranno chiamate a dare un contributo organizzazioni internazionali come l’OIM, il CIDM e l’UNHCR. Un comitato direttivo composto attualmente dai servizi della Commissione e da rappresentanti di SEAE, CUA, Egitto, Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Eritrea, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Malta si è riunito il 23-24 aprile a Sharm el Sheikh per discutere le prossime fasi, tra cui l’individuazione degli attori coinvolti e dei ruoli rispettivi.
Poiché l’iniziativa è appena nella fase iniziale, non sono stati ancora avviati progetti specifici. L’UE dispone di diversi strumenti di finanziamento, ognuno con obiettivi, attività, partner di attuazione propri. Tutti i finanziamenti UE seguiranno le procedure interne in termini di identificazione dei partner, criteri, controllo e valutazione.
