I muri della Fortezza Europa

Bruxelles, 30 settembre 2014. Intervento di Barbara Spinelli durante l’audizione del Commissario all’immigrazione e affari interni Dimitris Avramopoulos presso la Commissione parlamentare Libertà, giustizia e affari interni

Quand’era ministro della Difesa, e ancora una volta oggi, davanti agli europarlamentari, Lei si è vantato del muro di filo spinato costruito alla frontiera tra Grecia e Turchia. Il muro, come lei sa, ha avuto come principale effetto quello di dirottare le fughe dei migranti verso il Mediterraneo centrale e verso l’Italia. Il dramma dunque resta immutato, e il numero di morti nel Mediterraneo cresce. Ecco il risultato dei muri europei.

Coerentemente con questa convinzione, Lei afferma che la sua priorità numero uno sarà la lotta contro il traffico di profughi, e non l’apertura di vie legali per chi fugge da situazioni di guerre o carestie, e per forza di cose è un migrante irregolare, ovvero illegale.

Le chiedo innanzitutto se ribadisce questa priorità e, in secondo luogo, come pensa di dar seguito all’intenzione – comunicata nel marzo scorso dalla Commissione al Parlamento Europeo – di introdurre regole vincolanti sul mutuo riconoscimento del diritto d’asilo, affinché nasca quello “status uniforme in materia di asilo » o di protezione sussidiaria, « valido in tutta l’Unione », come prescrive testualmente l’articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. [1]

Grazie.

Risposta del Commissario Avramopoulos

Riguardo al mutuo riconoscimento dello status di rifugiato esiste già un quadro ben preciso: il “pacchetto asilo” che sarà applicato a partire dal giugno 2015.

Lei ha parlato del muro costruito ai confini nord-orientali della Grecia. Io vorrei dirle che all’epoca era così. L’effetto sorpresa che ha investito i nostri paesi li ha portati tutti ad adottare una politica autonoma, e ciascuno ha adottato le proprie misure. È dopo tutto questo che viene l’Europa.

Lei ha ragione. Bisogna uniformare le politiche dell’immigrazione perché ce ne sia una sola. Ecco perché giustamente lei parla di asilo: in questo caso esistono norme legali e legittime. Io spero che giunga presto il giorno in cui potremo dirci orgogliosi di aver lasciato un’importante eredità per il futuro: una politica legale, e organizzata in base ai principi e ai valori dell’Europa, con il massimo rispetto dei diritti fondamentali, della dignità dell’uomo, specie per quanto riguarda le categorie più vulnerabili di persone che stanno solo cercando una vita migliore in un’Unione che sia ospitale.

NOTE

[1] Articolo 78 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
1. L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione;
b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
d) procedure comuni per l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria;
f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

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