La criminalizzazione delle ong è un dato di fatto

COMUNICATO STAMPA

Bruxelles, 4 aprile 2019

Barbara Spinelli (GUE/NGL) è intervenuta nel corso della riunione della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo del 2 aprile 2019 sul punto in agenda: “Il seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo del luglio 2018 sugli orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell’assistenza umanitaria”.

Presenti al dibattito: Michael Shotter per la Commissione europea; Milena Zajović , presidente dell’ong Are you Syrious? (AYS – Assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo, Croazia); Ana Cristina Jorge, direttrice della Divisione di risposta operativa dell’Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera (Frontex). 

 Di seguito l’intervento:

«Vorrei rivolgere agli oratori tre domande. Al rappresentante della Commissione ricordo in primo luogo che il problema non è l’ansia del Parlamento europeo, che voi dite di capire: è l’ansia delle persone che sono intrappolate nei centri di detenzione e nei Lager libici, di cui ci stiamo occupando da tempo in questa Commissione. Ce ne stiamo occupando perché il Mediterraneo è stato svuotato di navi di soccorso, dal momento che l’operazione Sophia avviata a suo tempo dall’Unione non ha più navi ma soltanto aerei di ricognizione e personale per l’addestramento delle guardie costiere libiche, e che le ong sono state estromesse dal Mediterraneo. Lei dice inoltre che mancano prove sufficienti – “evidences” – di una criminalizzazione delle ong. Queste prove le abbiamo tutte quante, e le avete anche voi. Cosa stiamo ancora aspettando, per definirle “evidences” ?

In questo quadro, ringrazio in particolar modo Milena Zajović per l’attività che svolge e per le prove che sta fornendo sulle politiche di push-back dalla Croazia verso la Bosnia e la Serbia. Mi piacerebbe sapere come stia procedendo l’indagine sulla morte di Madina Hussiny, la bambina afgana respinta con la famiglia in Serbia e abbattuta da un treno sulla linea di confine, e  a che punto siamo con il ricorso della famiglia presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Vorrei infine rivolgermi ad Ana Cristina Jorge di Frontex e a tutti gli oratori, per parlare delle accuse che si stanno moltiplicando nei confronti delle ong, grazie al proliferare di nuove fattispecie di reati. C’è lo smuggling naturalmente, che è un crimine discusso da anni, ma ci sono fattispecie  affatto nuove. Tra queste cito la pirateria marittima, menzionata negli ultimi giorni dal governo italiano. La nave mercantile turca El Hiblu 1, arrivata recentemente a Malta con un carico di migranti salvati da naufragio, è stata accusata di aver facilitato forme di pirateria marittima perché i migranti hanno minacciato di buttarsi a mare, pur di non essere riportati in Libia. É stato scritto che hanno dirottato la nave. Non è vero: hanno solo minacciato di gettarsi in mare, come confermato dai giornali maltesi.

Un’altra fattispecie di reato veramente singolare  – citata nelle indagini in corso in Italia – è la « minaccia all’ambiente marittimo» , di cui si renderebbero responsabili azioni di Search and Rescue svolte da navi di soccorso come Sea-Watch 3, definita nelle indagini preliminari come uno yacht inadatto a operazioni di salvataggio. É impressionante la quantità di reati che viene inventata per allontanare dal Mediterraneo tutte le ong, dopo avere eliminato le navi dell’operazione europea Sophia. Il risultato di tutto questo è che il Mediterraneo è ormai completamente affidato alle guardie costiere libiche.

Infine una domanda alla signora Ana Cristina Jorge di Frontex. Lei sa che c’è stata una lettera, nei giorni scorsi, della responsabile della Direzione politica interna e migrazione della Commissione, Paraskevi Michou, in cui si legittimano e si elogiano le guardie costiere libiche: una lettera che il governo italiano ha incorporato in una direttiva sulla chiusura dei porti italiani. La lettera è stata inviata a Fabrice Leggeri, direttore dell’agenzia Frontex. Quello che le chiedo, Signora, è di farci avere la lettera che Leggeri ha scritto alla Commissione, perché evidentemente ha espresso dubbi o formulato domande cui la Commissione ha risposto con questa lettera che sembra scritta dal ministro Salvini.»

Si veda anche:

Riace, dopo il fango un po’ di luce, articolo di Roberto Saviano pubblicato su «L’Espresso» del 7 aprile 2019 in cui si cita intervento di Barbara Spinelli.

Contraddizioni della Commissione sulle guardie costiere libiche

Bruxelles, 2 aprile 2019. Barbara Spinelli (GUE/NGL) è intervenuta nella riunione della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo nel corso del dialogo strutturato con Dimitris Avramopoulos, Commissario responsabile per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza.

«Ringrazio il Commissario Avramopoulos per questo nostro ultimo incontro in  Commissione Libe. Per me, è l’occasione per esprimere dubbi che  in questi anni non sono mai stati fugati, sulla coerenza e la sincerità della Commissione in materia di migrazione. Oggi faccio in particolare riferimento alla lettera di cui si è già parlato stamattina in questa sede, inviata dalla responsabile della Direzione migrazione e politica interna della Commissione, Signora Paraskevi Michou, a Fabrice Leggeri, direttore dell’Agenzia europea della Guardia costiera e di frontiera. Lettera in cui si legittimano il funzionamento  della zona SAR (search and rescue) libica, l’”ottima performance” delle guardie costiere libiche, i salvataggi fatti da queste ultime, l’uso “appropriato” del personale libico, l’aumento della sua “capacità e professionalità”. In contemporanea con questa lettera, la portavoce della Commissione Natasha Bertaud ha dichiarato tuttavia che la Libia non può esser considerato un «paese sicuro» per gli sbarchi di migranti. Tra questa lettera e la dichiarazione di Natasha Bertaud c’è una contraddizione evidente.

Capisco che non è la stessa cosa parlare di paese sicuro e di zona SAR, ma il fatto è che il governo italiano (il ministero dell’Interno) ha aggiornato la sua nuova direttiva sui porti chiusi basandosi precisamente su questa lettera della signora Paraskevi Michou, incorporandola nel testo della direttiva e citandola come conferma che rimpatriare i migranti salvati in Libia è legittimo e opportuno.

Vorrei domandare come mai nella lettera della Commissione, che ho letto e riletto, non c’è una sola parola sulle condizioni dei migranti nei campi di detenzione e nei Lager libici. Lei sa benissimo a cosa mi riferisco: l’Onu denuncia una situazione insostenibile dal punto di vista dei diritti umani fin dal 2016, e ha ripetuto la sua messa in guardia per l’ennesima volta nel marzo di quest’anno.

La seconda cosa che vorrei chiederle è come può una zona SAR essere considerata “struttura legittima e appropriata”, se la Libia non è secondo voi un “safe place of disembarkation”?

Ultima domanda: le chiedo di rendere pubblica la lettera di Fabrice Leggeri inviata alla Commissione; lettera che forse esprime dubbi e a cui la signora Paraskevi Michou ha deciso di rispondere con la lunga lettera dettagliata cui ho fatto allusione.»

I falsi progressi dell’Agenda europea per la migrazione

Bruxelles, 26 marzo 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della discussione congiunta della Commissione Libertà pubbliche (LIBE) con la Commissione per gli Affari esteri (AFET) sull’Agenda per la migrazione:

Relazione sui progressi compiuti in merito all’attuazione dell’agenda europea sulla migrazione. Scambio di opinioni con rappresentanti del SEAE (Servizio europeo per l’azione esterna), della Commissione e del Centro per le politiche migratorie di Firenze

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Seconda relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia

Stato di avanzamento del progetto pilota della Commissione con paesi terzi per la migrazione legale

Ho qualche dubbio sui sondaggi che sono stati presentati dal rappresentante del Centro per le politiche migratorie di Firenze James Dennison (molto ottimisti sull’atteggiamento dei cittadini europei verso gli immigrati) ma non mi concentrerò su questo perché la discussione diverrebbe troppo complessa. Vorrei invece porre alcune domande alla Commissione e al Servizio per l’azione esterna su punti specifici.

Il primo punto riguarda la Turchia: le mie domande vertono sulla questione dei fondi europei messi a disposizione di questo Stato e sulle loro implicazioni strategiche.

Sulla questione dei fondi, diversi giornali europei – tra cui Mediapart, in collaborazione con la European Investigative Collaboration (EIC) – hanno pubblicato in questi giorni un’inchiesta secondo cui ingenti somme di denaro, pari a 83 milioni di euro, sarebbero state versate dall’Unione europea per finanziare l’acquisto da parte delle autorità turche di veicoli militari ed equipaggiamenti di sorveglianza, soprattutto lungo la linea di confine tra Turchia e Siria. È una notizia preoccupante e vorrei avere un chiarimento in merito.

La seconda domanda sulla Turchia concerne l’ultimo rapporto di Human Rights Watch, secondo il quale il refoulement di rifugiati siriani verso la Siria sta raggiungendo cifre molto alte: si parla di centinaia di persone e di numerosi attacchi armati contro i rifugiati.

Il secondo punto riguarda le cosiddette “procedure accelerate” per le richieste di asilo in Grecia. Nel documento della Commissione è scritto che quest’ultima ha chiesto alla Grecia di cambiare le leggi nazionali concernenti le procedure d’asilo in modo da accelerarle al massimo, tramite l’eliminazione della possibilità di ricorso in appello. Vorrei sapere come questa richiesta dell’Unione si concili con il diritto al secondo grado di giudizio: un diritto che esiste nelle leggi nazionali come nelle leggi europee.

Il terzo punto è relativo alle prese di posizione del rappresentante dell’UNHCR in Germania, sia sul rimpatrio dei cittadini afghani sia sulla politica delle quote che i governanti della Grande coalizione vorrebbero adottare.

Secondo l’UNHCR, il rimpatrio degli afghani viola la legge internazionale, perché non esistono zone sicure protette all’interno dell’Afghanistan.

Per quanto riguarda le quote – cito ancora l’UNHCR – nella legge internazionale non esiste un limite massimo per le richieste di asilo.

Un’ultima domanda sul reinsediamento dei rifugiati, previsto dall’accordo con la Turchia e concernente anche i richiedenti asilo trasferiti dalla Libia in Niger. Le quote di resettlement sono ancora molto basse e vorrei sapere come si possano aumentare. Dal Niger sono state reinsediate solo 24 persone, da quel che mi risulta. Ma la cosa che più mi interessa è sapere se il paradigma della politica europea stia cambiando: se cioè il resettlement stia diventando un’alternativa alla richiesta di asilo fatta sul suolo europeo. Tutto questo, sempre per l’UNHCR, è legalmente molto dubbio, perché il resettlement non sostituisce l’accesso individuale alla protezione internazionale. Una cosa non compensa l’altra. Avrei altre domande ma mi fermo qui. Grazie presidente.

Pluralismo e libertà dei media nell’Unione europea

di martedì, Marzo 27, 2018 0 , , Permalink

Bruxelles, 27 marzo 2018

Dichiarazione di Barbara Spinelli (GUE/NGL), in qualità di Relatrice per il Parlamento europeo, a seguito del voto in Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) sulla Relazione “Pluralismo e libertà dei media nell’Unione europea”.

La Relazione è stata adottata con 44 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti. Il voto finale avverrà nella prossima plenaria di maggio.

In questa versione consolidata sono riportati tutti gli emendamenti approvati che si aggiungono al rapporto finale. Sono evidenziati con colori diversi gli emendamenti dei vari gruppi, gli emendamenti “suppletivi” di Barbara Spinelli e i compromessi.

Questa è epoca di torbidi per l’indipendenza e il pluralismo dei media, e l’obiettivo principale del nuovo rapporto è comprendere la natura di tali torbidi e affrontarli.

La relatrice ha cercato di attenersi alle disposizioni principali del diritto internazionale, riguardanti la libertà dei media e i tre prerequisiti imperativi per le sue restrizioni (necessità, proporzionalità e legittimità). Il punto di riferimento cruciale del rapporto è l’articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE, così come l’articolo 11 della Carta europea dei diritti fondamentali.

Barbara Spinelli ha voluto sottolineare la vaghezza e la parzialità di concetti come “fake news”, sempre più applicati alla sola sfera di internet, e ha rispettato quanto più possibile le linee guida della Dichiarazione congiunta del marzo 2017 sulla «libertà di espressione e “fake news”, disinformazione e propaganda» (firmata dal relatore speciale delle Nazioni Unite assieme ai suoi omologhi dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS) e della Commissione africana sui diritti dell’uomo e dei popoli (ACHPR)).

La relatrice condivide i punti di vista della Dichiarazione: il diritto umano a comunicare e ricevere informazioni e idee non può essere limitato ad affermazioni “corrette”, mainstream, ma deve anche «proteggere informazioni e idee che possono colpire, offendere e disturbare».

«Questo è lo “stile di vita” democratico che intendiamo sostenere, in tempo di pace come in risposta all’attuale ripresa della guerra fredda», ha commentato alla vigilia della votazione, aggiungendo che «le fake news sono nate prima nei giornali mainstream che su internet, a cominciare dalla guerra di Corea sino alle false notizie sulle armi di distruzione di massa in Iraq».

Il rapporto sottolinea la necessità di proteggere gli informatori (whistleblowers) e i diritti relativi alla crittografia, invita a riconoscere gli effetti negativi delle leggi sulla diffamazione, mette in guardia contro l’imposizione arbitraria di stati d’emergenza e insiste sull’opportunità di investire nell’alfabetizzazione mediatica e digitale per coinvolgere attivamente i cittadini e gli utenti on line.

In seguito ai negoziati con gli altri gruppi politici del Parlamento europeo, il testo originario è stato parzialmente ridimensionato rispetto alla sua originaria portata, ma resta un imperativo di fondo: ogni restrizione del diritto alla libertà di espressione e informazione deve essere inserita nel quadro del diritto internazionale, nel pieno rispetto dell’articolo 19 dell’ICCPR e della Carta europea dei diritti fondamentali.

Themis, la nuova missione di Frontex, restringe il limite operativo delle responsabilità italiane

di martedì, Marzo 27, 2018 0 , , , , Permalink

COMUNICATO STAMPA

Barbara Spinelli: Frontex restringe il limite operativo delle responsabilità italiane, con la nuova missione Themis, ben sapendo che la zona di ricerca e soccorso libica non esiste

Bruxelles, 26 marzo 2018

L’eurodeputata Barbara Spinelli (GUE/NGL) è intervenuta nel corso della riunione della Commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo dedicata alla presentazione dell’operazione congiunta “Themis” di Frontex – Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera, e questioni riguardanti i diritti fondamentali.

Presenti in aula Fabrice Leggeri, direttore esecutivo di Frontex, e Inmaculada Arnaez Fernandez, responsabile dei diritti fondamentali di Frontex

Di seguito l’intervento:

«Ringrazio il dottor Leggeri e in particolare la dottoressa Fernandez per il lavoro che svolge. Alla dottoressa Fernandez vorrei chiedere se ha l’impressione di avere risorse e staff adeguati al grande lavoro che sta facendo.

Ho poi alcune domande per il dottor Leggeri, sulla Libia e sull’operazione Themis che fa seguito all’operazione Triton.

Da quanto mi risulta, la zona SAR libica non esiste. Si tratta di un’affermazione confermata in maniera ufficiale dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). I requisiti richiesti per il search and rescue non sono stati soddisfatti e la Libia si è dunque ritirata dalla zona SAR. Questo pone un problema di non poco conto, perché la zona SAR era stata istituita principalmente per depotenziare l’attività delle Ong, e affidare ai libici un controllo che non erano in grado di esercitare.

La seconda domanda, già avanzata dalla collega Roberta Metsola, riguarda le regole relative agli sbarchi: si tratta di sbarchi in luoghi sicuri, in places of safety, secondo la Convenzione SAR, oppure di sbarchi in “luoghi più vicini”? Fa una grande differenza.

Infine vorrei una spiegazione sugli elementi di discontinuità dell’operazione Themis rispetto all’operazione Triton. In Triton, l’area operativa era di 35 miglia, poi fu eccezionalmente estesa nel 2015. Adesso, con Themis, siamo alle 24 miglia. Quello che mi domando, e le domando, è: quando mai arriverà un gommone – perché ormai non esistono più le barche – fino alle 24 miglia dove inizia l’area di responsabilità italiana, visto che questi gommoni affondano ben prima?»

Domanda supplementare

«Mi rivolgo ancora una volta al direttore Leggeri. Forse non ho ben colto tutte le sue risposte. Vorrei sapere se conferma che la zona SAR libica non esiste, visto che nella sua presentazione iniziale ha dato invece per scontata la sua esistenza».

Risposta di Fabrice Leggeri alla domanda sulla zona SAR libica

Trascrizione:

Je ne considère pas comme acquise la zone SAR de la Lybie. Il a eu une déclaration unilatérale à l’été 2017 qui a créé une certaine situation que je n’arrive pas vraiment à qualifier. En tous cas, nous avons dans cette zone, nous voyons qu’il y a certains jours des garde-côtes libyens qui font des secours en mer, mais sur le plan opérationnel il n’y a pas des contacts entre Frontex et les garde-côtes libyens pour ces secours en mer, mais je ne considère pas (la zone SAR) comme quelque chose d’acquis et définitif. Nous savons tous qu’il y a un projet européen de construire un centre de coordination du secours maritime à Tripoli et ce centre de secours est un projet financé par la Commission Européenne. L’Italie travaille à cela avec des fonds européens et l’Italie a souhaité que Frontex puisse travailler avec l’Italie en termes d’expertise de garde-côtes ainsi que la mission EUBAM-Libye – la mission civile de l’Union européenne est également associée à ce projet qui est financé par la Commission Européenne.

http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/20180327-0900-committee-libe

L’Iniziativa cittadina come giocattolo

Bruxelles, 21 febbraio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso dell’audizione congiunta della commissione Petizioni (PETI) con la commissione Affari Costituzionali (AFCO) sull’Iniziativa dei cittadini europei.

Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di relatore ombra, per il Gruppo GUE/NGL, della Relazione sulla Revisione del Regolamento (UE) 211/2011 riguardante l’Iniziativa dei cittadini.

Vorrei ringraziare tutti gli oratori che hanno presentato le loro opinioni e mi piacerebbe sottolineare qualche punto.

Fondamentalmente, la cosa che mi preoccupa è lo stato di salute dell’Iniziativa Cittadina prevista dall’art 11,4 del Trattato: uno stato di salute che definirei vicino alla malattia terminale. Il pericolo oggi è che l’ICE diventi un giocattolo in mano alla Commissione per distrarre i cittadini e dare a questi ultimi l’impressione di partecipare al gioco politico, ma vietando loro di influenzare veramente le politiche delle istituzioni europee o degli Stati membri. Si tratta di un pericolo da non sottovalutare e vorrei domandare in che modo possiamo evitare che l’ICE si trasformi in nient’altro che una variazione, più sofisticata e dispendiosa, delle normali e purtroppo largamente inutili petizioni. È uno dei motivi per cui è così difficile spiegare ai cittadini a cosa serva ancora questo strumento, visti gli insuccessi cui l’aggeggio è andato incontro.

Se invece vogliamo prendere sul serio il giocattolo e trasformarlo in un’arma di partecipazione cittadina, sarà indispensabile adottare alcune misure che correggano la proposta di riforma della Commissione.

Prima e prioritaria misura correttiva: si tratta di limitare le competenze esclusive della Commissione in tutte le fasi dell’ICE – dall’ammissibilità e registrazione al follow-up – visto che è dalla Commissione che sono venuti in definitiva i maggiori impedimenti alle Iniziative che hanno avuto successo. In altre parole, bisognerà affrontare la questione cruciale del conflitto di interessi dell’esecutivo europeo, e conferire a un’autorità terza il compito di definire, almeno, l’ammissibilità iniziale. La domanda che rivolgo in proposito al Prof. James Organ è di spiegare quale potrebbe essere tale autorità terza. Personalmente penso all’Ombudsman, ma mi piacerebbe sapere quali siano le proposte alternative, e come i compiti dell’eventuale autorità terza si colleghino a quelli della Commissione, oltre che del Parlamento.

La seconda misura consiste in un’interpretazione più ampia e flessibile del raggio di azione (scope) dell’ICE, in particolare per quanto riguarda la definizione di atto giuridico (legal act) che la Commissione è “invitata” ad adottare dalle Iniziative cittadine che hanno avuto successo e la possibilità di includere nell’atto giuridico i cosiddetti “atti preparatori” delle azioni legislative, ad esempio nei trattati commerciali, come richiesto recentemente dalla Corte europea di giustizia (giudizio sull’Iniziativa TTIP).

Terzo, sempre nel quadro di una ridefinizione del raggio di azione: la possibilità data alle Iniziative di chiedere cambiamenti dei Trattati. È stato giustamente fatto notare da alcuni oratori che esistono emendamenti del Trattati UE che possono essere presentati come misure  per migliorare l’attuazione dei Trattati stessi, ad esempio attraverso il riferimento all’Articolo 3 TUE, senza dunque mettere in forse la dicitura dell’Articolo 11,4 [1].

Quarta misura: sono favorevole al fatto che la Commissione abbia l’obbligo di giustificare le ragioni di rifiuto delle registrazioni, ma, in fondo, se richiediamo a un’autorità terza di intervenire nella fase di registrazione non è più alla Commissione cui gli organizzatori delle Iniziative dovranno rivolgersi bensì alla nuova autorità.

Infine, è senz’altro positivo che la nuova proposta della Commissione preveda la possibilità di registrare un’ICE anche parzialmente – come formalmente richiesto dalla Corte di giustizia (sentenza sull’Iniziativa Minority SafePack) – ma penso non sia questo che davvero trasformerà l’ICE in qualcosa di diverso da un giocattolo.

Secondo intervento:
Ho una domanda da rivolgere al prof. Goudriaan, e ritorno al discorso sull’ICE inteso come giocattolo dato in pasto ai cittadini per meglio distrarli. In questione, nella seconda parte delle nostre discussioni, è l’Iniziativa contro la privatizzazione dell’acqua nell’Unione. Ritengo l’ICE Right2Water un’ottima iniziativa. In Italia essa è stata echeggiata dal referendum sull’acqua: una battaglia vincente cui ho partecipato. Un referendum simile ha avuto luogo anche a Salonicco, in Grecia. Quel che mi domando è cosa si possa fare quando tutte queste iniziative vengono coronate da successo, ma la privatizzazione continua assumendo varie forme, a livello municipale, regionale o nazionale. I memorandum di austerità in Grecia, Portogallo, Irlanda insistono in maniera sistematica sulla necessità di privatizzare l’acqua. Mi domando insomma se siano solo chiacchiere quelle che avvengono fra i cittadini tramite Iniziative o referendum, di cui la politica non tiene conto.

[1] Art. 11.4 TUE: Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati.

Brexit-diritti dei cittadini: una speranza senza ottimismo

di venerdì, Febbraio 2, 2018 0 , , Permalink

Bruxelles, 1 Febbraio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso dell’Audizione comune organizzata dalla Commissione per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL), dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e dalla Commissione per le petizioni (PETI) “I diritti dei cittadini dopo la Brexit”. Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di Primo Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali, in sostituzione del Presidente Danuta Maria Hübner.

I thank all the speakers present today. The consideration I will expose are personal, not of AFCO as a whole.

Despite some progresses, we are still far from guaranteeing the legal certainty for the protection of the full set of rights provided by the EU law. So my hope is without optimism.

To begin, a bright spot: I welcome a crucial clarification made by the Council in the new Guidelines: EU citizens moving to UK during the transition period will then enjoy the protection foreseen in the withdrawal agreement. Regrettably, Theresa May has already rejected such stance.

I welcome also Mr Barnier’s words: “Sufficient progress does not mean full progress”.

I deplore, however, that citizens’ rights are not included amongst the issues that still need to be addressed, both in his speech and in the guidelines, as if the question were a solved matter. This is my primary concern: that the issue will be set aside in this phase of negotiations. Both parties made a precise pledge at the beginning: that nothing will change in the life of millions of people, and this permanently. As it is now, the Joint Report – which is actually a simple common understanding – surely does not keep that promise.

As stressed by the European Parliament in its last resolution there are still outstanding issues which must be resolved. I just mention them, the speakers will surely provide a more detailed analysis: the situation of future partners of EU citizens, the guarantee of the declaratory nature of the settled status, the binding character of the decisions of the Court of Justice, the future freedom of movement of UK citizens, the enforceability of the commitments on the Irish/Northern Irish issue. They represent to me only a part – while essential – of the still unsolved issues and more should be done to establish a comprehensive agreement. As an example, I invite you to read point 58 of the Joint technical note, concerning matters that the Commission considered outside the scope of the EU mandate for the first phase of the negotiations I consider them too as necessary elements for the full enjoyment of the rights provided by the EU law, hence to be included clearly in the withdrawal agreement. I remind what the House of Lords said in its Report on “Brexit: Acquired Rights”: “In our view EU citizenship rights are indivisible. Taken as a whole they make it possible for an EU citizen to live, work, study and have a family in another EU Member State. Remove one, and the operation of others is affected”.

I highlight now some points that I hope will be broadly discussed during this hearing.

1) We should strongly avoid the erosion of the rights provided by the EU law. The recent openness of the Commission to the possible establishment, in the EU27 Member States, of constitutive procedures similar to the proposed British “settled status” is worrying and contrary to the EU law.

2) We must avoid any reference to the concept of “past life choices”. EU citizenship is a status deriving from a precise legal framework and not a simple life choice. The exercise of the relevant rights is founded on the legitimate expectations of having those rights legally protected in a permanent way.

3) Finally, I draw your attention on the possibility of a non-agreement. Judging by the reaction of Mrs May to the Council’s Guidelines, I wonder whether we should be prepared for this scenario as well, and secure at least some agreements on citizens’ rights and Northern Ireland.

Carta dei diritti: gli obblighi delle istituzioni UE

di giovedì, Gennaio 25, 2018 0 , Permalink

Bruxelles, 22 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione della Commissione Affari Costituzionali (AFCO). 

Punto in agenda:
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel quadro istituzionale dell’UE

  • Esame del documento di lavoro

Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di relatore, per il Parlamento europeo, della Relazione di implementazione sull’Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel quadro istituzionale dell’UE.

Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi presenti qui oggi.

Cercherò di illustrare gli elementi principali di questo primo documento di lavoro, in modo da lasciare maggiore spazio al successivo dibattito e ai suggerimenti che apporterete per approfondire il documento. Come già sapete, la prima parte del lavoro si concentrerà infatti sull’analisi fattuale della tematica in esame, ossia sui modi di osservazione e applicazione della Carta dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell’Unione. Mi piacerebbe quindi che questa fase fosse il più possibile condivisa con tutti gli shadow e i relatori per parere, in modo che sia frutto di contributi e analisi diversificate.

Il primo documento di lavoro che presenterò oggi è dunque un punto di partenza. Non vi è in esso, al momento, alcuna pretesa di completezza, tanto nelle tematiche sollevate, quanto nei relativi contenuti. L’ho redatto consapevolmente in maniera generica dando rilievo a specifici quesiti piuttosto che formulare, già da ora, possibili conclusioni e miei personali punti di vista, che appariranno alla fine dei lavori nell’explanatory statement. Il documento di lavoro vuole perciò essere una base da cui formulare concrete diagnosi, aperto a integrazioni e approfondimenti. Nella sua versione successiva e consolidata verranno quindi incluse le risultanze dell’attuale fase di indagine – che ha già visto l’apporto, in termini di expertise, della Commissione, del Consiglio, del Prof. De Schutter – durante la riunione AFCO del 28 novembre – e dei rappresentanti dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), questi ultimi incontrati di recente. Saranno anche inclusi i contributi che emergeranno dalle nostre discussioni e dagli incontri che avremo sia con la Corte di giustizia, sia con la Corte europea dei diritti dell’uomo. Un questionario sarà inviato anche ad alcune Agenzie dell’Unione.

Vengo ora al contenuto del documento.

Il fondamento dell’analisi è l’affermazione del valore della Carta quale fonte di diritto primario dell’Unione ai sensi dell’articolo 6 del Trattato. Scopo della relazione è valutare quanto tale carattere formale sia tradotto nella sostanza dell’azione quotidiana delle istituzioni UE. La mia personale considerazione è che la Carta abbia ancora molte potenzialità da esprimere e che rappresenti, in molte circostanze, la grande assente dal processo decisionale dell’Unione. Dovremo anche trovare il modo di far emergere le responsabilità degli Stati Membri, pur rispettando la natura di questo rapporto, concentrato in primis sulle istituzioni comuni: questo perché l’Unione – essendo un ibrido, in parte confederale in parte federale – deve rispettare e promuovere la Carta in ambedue gli ambiti: la Fra ha promesso contributi in questo campo.

Come avete potuto vedere, ho suddiviso per ora l’analisi in 5 diversi macro-settori di indagine.

Il primo concerne il ruolo della Carta nel processo legislativo e decisionale. Il punto focale è per me valutare se gli strumenti e le pratiche attuali siano sufficienti a garantire la piena applicazione della Carta alla luce degli obblighi negativi – non violazione – e positivi – promozione dei diritti – che da essa discendono.

Il secondo campo concernerà le politiche dell’Unione. Mi sono soffermata in particolare su due di esse: la governance economica e l’azione esterna dell’Unione, compresi gli accordi commerciali sottoscritti con Stati terzi. La selezione di questi due specifici campi di azione unionale è stata dettata dalla considerazione della loro particolare natura. La politica economica rappresenta il campo in cui le competenze dell’Unione sono oggi più estese, e dove però si constata un ruolo più che marginale della Carta, come riconosciuto esplicitamente anche dall’Agenzia per i diritti fondamentali.

Quanto all’azione esterna dell’Unione, se l’ho inclusa è in ragione della sua natura marcatamente intergovernativa – con i limiti forti che ne derivano all’applicazione della Carta, a cominciare dall’assenza di controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia.

Terzo punto: la cosiddetta dicotomia tra diritti e principi sanciti nella stessa Carta dei diritti fondamentali, cui vorrei aggiungere già da ora un’ulteriore tema su cui mi soffermerò in futuro: l’ulteriore dicotomia terminologica, sempre più in voga e riguardante le disposizioni in materia di diritti umani, tra precetti normativi e cosiddetti valori, che gli Stati membri tendono oggi a invocare come proprie preferenze soggettive.  Sono questioni, la prima come la seconda, che potrebbero apparire puramente terminologiche e/o “legalistiche” ma che influenzano concretamente il grado stesso di osservanza delle disposizioni in materia di diritti fondamentali, determinandone la modalità di applicazione. Un esempio: il Pilastro europeo dei diritti sociali potrà svilupparsi con più coerenza se saranno superate false dicotomie.

Il quarto capitolo si concentra sulle possibili limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti dalla Carta, e in particolare sulle cosiddette “finalità di interesse generale” riconosciute dall’Unione nell’articolo 52(1) della stessa Carta. Quel che vorrei analizzare è il rapporto tra disposizioni della Carta e quelle del Trattato concernenti le finalità di interesse generale, non allo scopo di affermare una qualunque primazia delle une sulle altre ma piuttosto per valutarne l’interoperabilità e complementarità al fine del raggiungimento di obiettivi comuni, che una semplice lettura dell’articolo 52 sembra porre in contraddizione.

Quinto e ultimo punto: il rapporto tra Carta e cittadinanza dell’Unione basato su quello che ritengo essere il binomio fondamentale diritti umani/partecipazione civica.

Lo stesso articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cittadinanza dell’Unione) individua in taluni diritti il presupposto stesso della cittadinanza dell’Unione. Diritti che trovano anche nella Carta una propria codificazione. Carta che, di conseguenza, potrebbe divenir strumento di riferimento per l’affermazione di quel demos europeo troppo astrattamente invocato da più parti, e non ancora realmente esistente.

The moribund European Citizens’ Initiative

Bruxelles, 22 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione della Commissione Affari Costituzionali (AFCO). 

Punto in agenda:

Iniziativa dei cittadini europei

  • Primo scambio di opinioni

Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di relatore ombra, per il Gruppo GUE/NGL, della Relazione sulla Revisione del Regolamento (UE) 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini.

First of all, many thanks to György Schöpflin for trying to save an instrument of participative democracy which is moribund after so many failures. I share many suggestions he has made. I am convinced that the Commission’s proposal contains positive elements but remains by and large insufficient, and perpetuates some important flaws of the present system. In my opinion, our task in amending the proposal should be twofold: first, fully reflect the decisions by the Court of Justice on the scope of the ECIs and on the condition of their admissibility, and secondly, break the monopoly exercised by the Commission on the registering as well as the follow-up of the successful Initiatives.

On the first point: The judgement of the General Court on the ECI “Stop-TTIP”, and in other cases too, confirms that the conditions of admissibility are excessively restrictive, even from a legal point of view. Too often ECIs are refused because they “fall outside the framework of the Commission’s powers to submit a proposal for a legal act of the Union for the purpose of implementing the Treaties” (see article 11 TUE) The new regulation could give an exact definition of what is a ‘legal act’ in the Union, and how a Citizens’ Initiative can influence the legislative process, changing or even annulling it. It should confirm that a broader understanding of a legal act is necessary, such as including ‘preparatory acts’, when considering the registration of an ECI. Reference to Art 296(2) TFEU [1] would be beneficial regarding the understanding of a legal act. Given that the European Commission has the competence to propose changes to the Treaty (Art. 48 TUE) it should also be clarified that ECIs proposing changes to primary law are admissible.

Second point: the Commission should not have an exclusive monopoly on the ECIs. In January 2016 Juncker declared, during a hearing, that he “regretted that experience has shown that Citizens’ Initiatives did not always move European law or the European project forward, but tended instead to involve highly controversial and emotionally charged issues of greater interest to minorities than to the vast majority of EU citizens and, ultimately, generated Euro-scepticism”.

This very restrictive and oligarchic philosophy confirms we need to mitigate the Commission’s monopoly, which has contributed to the moribund state of the ECIs. Thematic restrictions are not foreseen in the Regulation of 2011, in Article 11 TEU and in Article 24 TFEU. Nor has the EC the legitimacy to refuse the registering of Citizens’ Initiatives, arbitrarily assessing them as being Euro-sceptical or reflecting the interests of a minority. As sentenced by the General Court, nothing justifies the Commission decision to define “destructive’” acts which do not contain the immediate and visible purpose of ‘implementing the Treaties’.

There are other proposals I would like to make: I will present them in future discussions. For example, I wonder if the monopoly I described – and also the Commission’s conflicts of interest, as highlighted by the recent refusal of the successful ECI demanding the ban of glyphosate – could be reduced, giving new powers to the Ombudsman in the admissibility decision, to the European Parliament in the debates on the Initiatives, and finally to the stakeholders in the organization of the online platform of discussion.

 

[1] Article 296: Where the Treaties do not specify the type of act to be adopted, the institutions shall select it on a case-by-case basis, in compliance with the applicable procedures and with the principle of proportionality.
Legal acts shall state the reasons on which they are based and shall refer to any proposals, initiatives, recommendations, requests or opinions required by the Treaties.
When considering draft legislative acts, the European Parliament and the Council shall refrain from adopting acts not provided for by the relevant legislative procedure in the area in question.

Media freedom: osare più democrazia

Bruxelles, 11 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli, in qualità di relatore per il Parlamento europeo della Relazione “Pluralismo e libertà dei media nell’Unione europea”, nel corso della riunione ordinaria della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

Punto in Agenda:

Pluralismo e libertà dei media nell’Unione europea

  • Esame del progetto di relazione
  • Fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

Nella mia bozza di relazione ho cercato di capire e illustrare quel che sta cambiando nella libertà dell’informazione – in particolare per quanto riguarda l’indipendenza dalle pressioni esercitate dalla politica o da interessi privati – rispetto alla risoluzione adottata dal Parlamento il 21 maggio 2013. La situazione si è aggravata, e per questo penso sia utile riaffermare alcuni punti, insieme agli shadow dei vari gruppi politici che spero arricchiranno il rapporto. La mia analisi pessimistica si è avvalsa di una serie di studi precisi, di scambi diretti e di conferenze preliminari. Cito tra gli altri: il World Press Freedom Index pubblicato nel 2017 da Reporter Senza Frontiere (RSF) e il Policy Report dell’Istituto universitario di Firenze del 2017. Sono particolarmente grata ai suggerimenti e consigli che mi sono venuti dall’associazione Article 19, così chiamata in riferimento all’articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo sulla libertà di opinione e informazione.

In questa presentazione non elencherò tutti i punti che sottoporrò alle discussioni con gli shadow e che potrete ritrovare nel draft report e nell’explanatory statement. Mi concentrerò su alcune questioni che ritengo decisive, dal punto di vista del diritto – codificato nella Dichiarazione universale dei diritti umani – a cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

  • Mi soffermo dunque in particolare sulla libertà nella sfera digitale, perché è qui che oggi esistono più controversie e incertezze. Le tecnologie digitali rappresentano indubbiamente un progresso nella democrazia partecipativa: un progresso di cui conosciamo ancora poco gli effetti e che è in mutazione costante. In realtà siamo di fronte a una doppia rivoluzione – dei mezzi di comunicazione e anche della democrazia: non dissimile dalla rivoluzione rappresentata lungo i secoli sia dalla nascita della stampa, sia dall’introduzione del suffragio universale. Faccio questi paragoni perché nelle attuali classi dirigenti dominano una diffidenza e una paura del nuovo strumento che rimandano ad antiche polemiche. Le riassumerei così: troppa comunicazione tramite stampa diminuisce le possibilità di controllo, troppa democrazia può mettere in pericolo la democrazia. Sappiamo bene i motivi della nuova diffidenza: essa si fonda sulla diffusione istantanea di fake news tramite internet, sul controllo esercitato da pochi tech giants sulla sfera digitale, sul timore che quest’ultima diventi terreno di cyberguerre o infiltrazioni, soprattutto da parte di potenze che anche per abitudinaria pigrizia siamo avvezzi a considerare avversarie se non sovversive (penso alla Russia). Non sottovaluto alcuni di questi pericoli, ma va sottolineato che essi esistevano – e continuano a esistere – anche nella stampa tradizionale. La falsa informazione – la cosiddetta post-verità – assume su internet dimensioni virali, ma non è meno devastante quando viene dai giornali mainstream. Tutte le guerre condotte dall’occidente dopo l’ultimo conflitto mondiale sono state accompagnate da fake news propagate dalla stampa mainstream: dalla guerra in Corea fino ai conflitti in ex-Jugoslavia, Iraq, Libia, Yemen.

È il motivo per cui penso che il Parlamento debba cominciare ad approfondire la questione: dicendo che non si può controllare questo nuovo strumento censurandolo, e in particolare non si può delegare ai privati il compito di rimuovere o limitare i contenuti online. Alcune proposte della Commissione sono da questo punto di vista criticabili, in quanto privatizzano i controlli e non rispettano a pieno il triplice test imposto dalla legge internazionale quando si procede a una restrizione della libertà di espressione: mi riferisco ai test dell’obiettivo legittimo, della necessità e della proporzionalità. È il caso del codice di condotta del 2016 concernente lo hate speech, negoziato dalla Commissione con le compagnie Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube, e della Revisione della Direttiva sui servizi media audiovisivi (AVMS).

Misure come la rimozione o la limitazione dei contenuti Internet sono in alcuni casi necessarie (pedopornografia, terrorismo) ma in altri, come ad esempio nel cosiddetto hate speech, esse devono anzitutto rispettare scrupolosamente i limiti fissati dalla legge internazionale, definire in maniera chiara il pericolo imminente ed essere vagliate dalle autorità giudiziarie. La via da percorrere dovrebbe essere la creazione di meccanismi indipendenti di auto-regolamentazione, con preferenza data al codice civile o amministrativo più che al codice penale, e il ricorso alle misure meno intrusive e punitive possibili, come raccomandato dalla Dichiarazione Congiunta su fake news e propaganda sottoscritta nel marzo 2017 da Onu, Osce e Organizzazione degli Stati americani.

  • Altri argomenti trattati sono le minacce e pressioni sui giornalisti, che talvolta sfociano in violenza omicida come abbiamo visto nel caso di Daphne Caruana a Malta, e prima ancora di quelli italiani che indagavano sulla mafia.
  • Altro punto: le condizioni economiche e sociali in cui versa oggi la professione del giornalista, non solo nei media online. È una condizione che spiega molte storture, e mina alle basi il giornalismo di investigazione. I giornalisti sono sottopagati, e più spesso ancora non sono pagati affatto per i lavori e le indagini che svolgono.

Tutti questi elementi – violenze, controlli punitivi, pressioni, pauperizzazione – dilatano il fenomeno indicato in un rapporto recente dal Consiglio d’Europa: l’autocensura da parte di chi diffonde informazione e la penalizzazione crescente di chi ha diritto a riceverla.

Non mi soffermo su altri punti toccati dalla bozza di relazione, quali la situazione dei whistleblower, la condizione della libertà di stampa in Polonia, Ungheria, o in Spagna. Li troverete enumerati nella bozza.

Spero che con gli shadow riusciremo a condividere esperienze e opinioni. Chiarisco, concludendo, quello che vorrei evitare: che questa relazione diventi un’arma nella controversia sulle fake news.