Applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 sulla ricollocazione, prima della loro data di scadenza

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005767/2017
alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Josef Weidenholzer (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Alfred Sant (S&D), Laura Ferrara (EFDD), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Eleonora Evi (EFDD), Stefan Eck (GUE/NGL), Sylvie Guillaume (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Norica Nicolai (ALDE), Elena Valenciano (S&D), Claude Rolin (PPE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Andrejs Mamikins (S&D), Tanja Fajon (S&D), Hilde Vautmans (ALDE), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Nessa Childers (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Nicola Caputo (S&D), Tania González Peñas (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Javier Nart (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Mady Delvaux (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE), Sabine Lösing (GUE/NGL), Jordi Solé (Verts/ALE), Soraya Post (S&D), Dietmar Köster (S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Ivan Jakovčić (ALDE), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL) e José Inácio Faria (PPE)

Oggetto: Applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 sulla ricollocazione, prima della loro data di scadenza (26 settembre 2017)

In una sentenza del 6 settembre 2017 la Corte di giustizia europea ha respinto i ricorsi di Slovacchia e Ungheria per contestare la ricollocazione, rilevando che “la mancanza di cooperazione da parte di taluni Stati membri” è la principale causa dell’esiguo numero di ricollocazioni dei richiedenti protezione internazionale.

Un documento pubblicato dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) dal titolo “Relocation not Procrastination” conclude che la resistenza politica e giuridica alla ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale si manifesta in forme che vanno da “preferenze inaccettabili espresse da alcuni Stati membri a gravi ritardi nell’impegno a determinare i posti di ricollocazione, nonché nell’elaborazione e fornitura di offerte, da parte dell’Italia e della Grecia” [1].

La data di scadenza (26 settembre 2017) per l’applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 sulla ricollocazione è vicina.

  1. Intende la Commissione avviare altre procedure d’infrazione nei confronti degli Stati membri inosservanti?
  2. Intende rivedere le dichiarazioni di Dublino, per quanto concerne l’Italia e la Grecia, dando la priorità agli elementi di solidarietà delle ricollocazioni?
  3. Nel settembre del 2015 il Presidente Juncker ha annunciato la creazione di un meccanismo permanente di ricollocazione, a norma del sistema di Dublino, e nel maggio del 2017 il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare una nuova proposta in materia di ricollocazione, in attesa della riforma del sistema di Dublino. Per quale motivo il commissario Avramopoulos ha dichiarato che la Commissione non presenterà nuove proposte sul tema?

[1]     https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2017/09/Policy-Note-07.pdf

IT
E-005767/2017
Risposta di Dimitris Avramopoulos
a nome della Commissione

(29.11.2017)

Dal gennaio 2017 la maggior parte degli Stati membri stanno proponendo i propri impegni su base mensile – mentre le decisioni del Consiglio [1] richiedono che ciò avvenga solo ogni tre mesi – e stanno procedendo a ricollocazioni regolari [2]. Inoltre, il numero delle persone ammissibili alla ricollocazione è risultato essere molto più basso di quanto previsto. Tre Stati membri non hanno ricollocato nessuno dall’inizio del programma (Ungheria e Polonia) o per più di un anno (Repubblica ceca) dall’Italia o dalla Grecia, e la Commissione ha avviato nei loro confronti procedure di infrazione [3].

La Commissione non intende cambiare la propria politica sui trasferimenti Dublino in Italia e in Grecia.

La Commissione non ritiene opportuno presentare una nuova proposta in materia di ricollocazione. La prima priorità è ricollocare al più presto tutti i richiedenti ammissibili che erano presenti in Italia e in Grecia al 26 settembre 2017. La Commissione, inoltre, non può continuare a basarsi su misure ad-hoc. Una riforma del sistema Dublino è l’unica soluzione strutturale, ed è necessario compiere urgentemente passi avanti verso un accordo politico su questo fascicolo. La Commissione, tuttavia, riconoscendo che la pressione migratoria in Italia e in Grecia resta alta, si è dichiarata pronta a mantenere il suo sostegno agli Stati membri che continuano le ricollocazioni da Grecia e Italia al di là di quanto prevedono i programmi attuali [4].

[1]  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146), e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

[2] I progressi realizzati, in particolare nel 2017, nell’attuazione del programma figurano nelle relazioni periodiche sulla ricollocazione e il reinsediamento, l’ultima delle quali (la 15a) è stata adottata il 6 settembre 2017 (COM(2017) 465 final). Alcuni Stati membri hanno già ricollocato le loro quote per l’Italia o per la Grecia o sono sul punto di farlo. Con i trasferimenti di settembre, la Finlandia è diventata il primo Stato membro ad aver adempiuto agli obblighi ad esso spettanti per quanto riguarda l’Italia.

[3] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_en.htm; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_en.htm.

[4] Comunicazione sull’attuazione dell’agenda europea sulla migrazione – COM(2017) 558 final.

Solidarietà e leale collaborazione tra gli Stati membri in merito alle decisioni di ricollocazione

di venerdì, Maggio 27, 2016 0 , , Permalink

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001501/2016 al Consiglio

Articolo 130 del regolamento

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

Oggetto: Solidarietà e leale cooperazione tra gli Stati membri in merito alle decisioni di ricollocazione

Il 16 febbraio il primo ministro portoghese António Costa ha espresso la propria solidarietà in merito alla questione dei rifugiati in una lettera al primo ministro greco Alexis Tsipras.

Costa ha dichiarato che il Portogallo è disposto ad accogliere 2 000 rifugiati nelle università e 800 negli istituti tecnici, e sta prendendo in esame la possibilità di collocarne altri 2 500‑3 000 nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.

Costa ha inoltre affermato l’impegno del Portogallo a garantire che l’Europa continui ad avere solo una frontiera esterna e nessuna frontiera interna.

Intende il Consiglio esprimere il proprio favore per l’iniziativa e raccomandare agli Stati membri di seguire tale buona pratica nella speranza che essa divenga una norma comune all’interno dell’Unione, rispettando così lo spirito dell’articolo 80 TFUE?

Come intende procedere il Consiglio, in conformità del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4 TUE, per garantire che i suoi rappresentanti introducano tutte le misure opportune per garantire il rispetto dei meccanismi di ricollocazione di emergenza adottati durante le riunioni straordinarie del Consiglio GAI del 14 e del 21 settembre 2015 e si astengano da qualsiasi iniziativa che potrebbe pregiudicarne l’attuazione?


IT

E-001501/2016

Risposta

(23.5.2016)

Nelle riunioni del dicembre 2015 e febbraio 2016, il Consiglio europeo[1] ha esortato gli Stati membri ad attuare le decisioni di ricollocazione adottate il 14 e 22 settembre 2015.

Nella dichiarazione del 7 marzo 2016 i capi di Stato o di governo dell’UE hanno convenuto che è necessario intervenire per accelerare in maniera significativa l’attuazione della ricollocazione al fine di alleviare il pesante onere che grava attualmente sulla Grecia. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere in maniera rapida ed esaustiva alla richiesta dell’EASO di consulenze nazionali per sostenere il sistema di asilo greco e sono stati altresì invitati a fornire con urgenza ulteriori posti di ricollocazione. I capi di Stato o di governo hanno inoltre convenuto che occorre fornire ulteriore assistenza alla Grecia per garantire il corretto funzionamento dei punti di crisi, con il 100% di identificazioni, registrazioni e controlli di sicurezza, e la messa a disposizione di sufficienti capacità di accoglienza. Tutti gli Stati membri sono stati invitati a rispondere in maniera esaustiva all’ulteriore richiesta di Frontex di agenti distaccati nazionali. È stato inoltre convenuto che Europol schiererà rapidamente gli agenti distaccati in tutti i punti di crisi al fine di potenziare i controlli di sicurezza e sostenere le autorità greche nella lotta contro i trafficanti.

Nelle riunioni di marzo 2016 il Consiglio europeo[2] ha confermato la propria strategia globale intesa ad affrontare la crisi migratoria. Ha invitato ad accelerare la ricollocazione dalla Grecia, che comprende lo svolgimento dei necessari controlli di sicurezza. Poiché il numero di domande è al momento superiore al numero di posti offerti, come indicato nella relazione della Commissione del 16 marzo[3], gli Stati membri dovrebbero offrire rapidamente più posti conformemente agli impegni esistenti. Il Consiglio europeo ha altresì invitato a intensificare i lavori sui punti di crisi. Ha chiesto di proseguire gli sforzi per rendere tutti i punti di crisi pienamente operativi e accrescere le capacità di accoglienza, con la piena assistenza dell’UE, ivi incluso un sostegno alle strutture di asilo della Grecia.

[1]     EUCO 28/15 (Consiglio europeo del 17-18 dicembre 2015). EUCO 1/16 (Consiglio europeo del 18‑19 febbraio 2016).

[2]     EUCO 12/01/2016.

[3]     7180/16.