Democrazia debole a Budapest

Dichiarazione scritta su democrazia, stato di diritto e diritti fondamentali in Ungheria

Un anno fa il Parlamento europeo ha approvato, a seguito di intensi dibattiti, il rapporto dell’eurodeputato Rui Tavares (GUE-NGL) sulla situazione dei diritti fondamentali in Ungheria. Il rapporto parla di una “tendenza sistemica e generale a modificare a più riprese il quadro costituzionale e giuridico, in breve tempo e introducendo modifiche che sono incompatibili” con i principî europei. Le autorità ungheresi sono esortate ad “attuare il più rapidamente possibile tutte le misure che la Commissione, in quanto custode dei Trattati, riterrà necessarie ai fini del pieno rispetto del diritto dell’UE, a conformarsi in toto alle decisioni della Corte costituzionale ungherese e a dare attuazione alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa e di altri organismi internazionali per la tutela dei diritti fondamentali“.

Il rapporto, sostenuto da sinistre e liberali, fu votato con 370 voti favorevoli, 249 contrari e 82 astensioni.

La situazione della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria è stata discussa di nuovo il 21 Ottobre scorso durante sessione plenaria a Strasburgo. In quest’occasione, l’eurodeputata Barbara Spinelli ha espresso tramite una dichiarazione scritta le proprie opinioni sul contenuto del dibattito:

Ogni singola violazione dello Stato di diritto colpisce i principi dell’Unione Europea (Art.2 TUE [1]) e, nel caso delle politiche ungheresi degli ultimi anni, conferma una protratta, brutale aggressione delle libertà su cui si fonda l’Unione.

La risoluzione Tavares adottata in questo Parlamento nel 2013 tracciava già un lungo percorso di violazioni: le modifiche alla legge fondamentale (attuate in tempi brevissimi schivando ogni dibattito con gli altri partiti e la società civile), l’ampio ricorso alle leggi organiche (“cardinali”), l’indebolimento del sistema di pesi e contrappesi (Corte costituzionale, Parlamento, autorità garante della protezione dei dati), l’assoggettamento del sistema giudiziario, la legge elettorale e le norme lesive del pluralismo dei media.

Se alcuni di questi punti hanno subito di recente lievi miglioramenti, le ambigue dichiarazioni del Premier Orbàn sulla democrazia, il trattamento di alcune ONG e la proposta di una tassa su internet mostrano l’intento, da parte delle autorità, di trasformare lo Stato ungherese in uno Stato non più completamente liberale.

La cautela mostrata dalla Commissione in questo dibattito parlamentare mi preoccupa: queste violazioni non necessitano di tante procedure di infrazione, ma di un’attivazione della procedura prevista dall’Art.7 TUE [2] in caso di “violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori” dell’Unione.

NOTE

[1] Articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea:

L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

[2] Articolo 7 del Trattato sull’Unione Europea:

  1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

  1. Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.
  1. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

  1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
  1. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell’articolo 354 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.