Accesso delle Ong ai centri di permanenza temporanea

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009663/2014 alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), Pina Picierno (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Elly Schlein (S&D), Cecilia Wikström (ALDE), Tanja Fajon (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Jean Lambert (Verts/ALE) e Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy (S&D)

Oggetto:  Accesso delle ONG ai centri di permanenza temporanea

La Commissione ritiene (risposta del 13 maggio 2013 all’interrogazione E-002523/2013 del 5 marzo 2013) che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE, le ONG possano controllare la situazione relativa al trattenimento prima dell’allontanamento dei cittadini di paesi terzi. Gli Stati membri hanno il diritto di stabilire che tali visite devono essere soggette a un’autorizzazione, rilasciata sulla base di requisiti procedurali da definirsi in maniera chiara e conforme all'”effetto utile” della direttiva. Un reiterato rifiuto di accesso ai centri di permanenza temporanea senza una giustificazione oggettiva potrebbe essere considerato una violazione.

Nella comunicazione in merito alla politica di rimpatrio dell’UE (COM(2014)0199 definitivo), la Commissione afferma che “in sette Stati membri è tuttora problematico” il recepimento giuridico di tale articolo. Nel frattempo, l’accesso ai centri di permanenza temporanea richiesto da parte di numerose ONG continua a essere ripetutamente negato in modo ingiustificato o insufficientemente giustificato.

1. Quali sono gli Stati membri in cui il quadro giuridico e le relative prassi pongono ancora problemi?

2. Quali misure ha la Commissione adottato per convincere gli Stati membri a recepire la direttiva 2008/115/CE conformemente all'”effetto utile” e al fine di rispettare tale “effetto utile” nella prassi?

3. Ha la Commissione avviato procedure d’infrazione come annunciato nella sua risposta alla succitata interrogazione scritta?


E-009663/2014
Risposta di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione

(4.6.2015)

La Commissione ha espresso a diversi Stati membri la sua preoccupazione circa il corretto recepimento dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva sui rimpatri. In risposta alle richieste dalle Commissione, tre Stati membri hanno adattato la legislazione nazionale già nel 2014 per renderla conforme al suddetto articolo 16, paragrafo 4. La Commissione prosegue gli scambi con gli altri Stati membri, anche nell’ambito della procedura d’infrazione formale.

Per quanto riguarda il funzionamento e il controllo dei centri di identificazione ed espulsione (CIE) nazionali, compresa la corretta applicazione delle norme sull’accesso delle ONG a queste strutture, sarà utilizzato il sistema di ispezioni previsto dal nuovo meccanismo di valutazione Schengen istituito dal regolamento (UE) n.1053/2013 [1], che inizierà ad essere applicato concretamente nel 2015.

I giudici nazionali sono inoltre tenuti ad applicare la legislazione nazionale nel debito rispetto degli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva sui rimpatri. La Commissione raccomanda alle ONG il cui diritto di visita ai CIE dovesse subire indebite restrizioni di avvalersi dei mezzi di ricorso legali disponibili a livello nazionale.

[1] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

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