Interrogazione sui “Paesi d’origine sicuri”

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000144/2016
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Soraya Post (S&D), Ana Gomes (S&D) e Martina Anderson (GUE/NGL)

Oggetto: Compatibilità della proposta della Commissione su un elenco comune di “paesi di origine sicuri” dei richiedenti asilo con il diritto dell’Unione e la Carta dei diritti fondamentali

I paesi presenti nella proposta di regolamento della Commissione che istituisce un elenco comune di “paesi di origine sicuri” dei richiedenti asilo sono inseriti negli elenchi nazionali di soli dieci Stati membri, ad eccezione della Turchia che non si trova su alcun elenco nazionale. Varie ONG e diversi esperti hanno espresso gravi preoccupazioni circa la garanzia del diritto di non respingimento, il divieto di espulsioni collettive e il diritto alla non discriminazione e a un ricorso effettivo (articoli 18, 19, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali), contenuti nella proposta. Nella relazione la Commissione osserva che in tutti gli stati interessati si sono verificate persecuzioni di persone LGBTI, mentre in alcuni stati si sono verificate persecuzioni di rom, donne o bambini. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea (C-383/13), è giurisprudenza consolidata che il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere al proprio fascicolo siano diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere in che modo ritiene che la sua proposta garantisca che ogni domanda dei richiedenti asilo sia esaminata e che le decisioni siano prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale (articolo 10, lettera a), direttiva 2013/32/UE) e nel rispetto dei summenzionati diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali?


IT

E-000144/2016

Risposta di Dimitris Avramopoulos

a nome della Commissione

(18.7.2016)

L’applicazione del concetto di paese di origine sicuro non influisce sull’obbligo degli Stati membri di esaminare le domande e prendere una decisione al riguardo in modo individuale, obiettivo ed imparziale. Nella relazione che introduce la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE [1], la Commissione ha affermato espressamente l’opportunità che gli Stati membri prestino particolare attenzione alle circostanze regnanti in loco nel determinare se un dato paese terzo incluso nell’elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri debba essere considerato un paese di origine sicuro per un determinato richiedente, nonché nell’esaminare una domanda avvalendosi delle agevolazioni procedurali di cui alla direttiva 2013/32/UE per quanto riguarda i richiedenti provenienti da un paese di origine sicuro.

[1]  COM(2015) 452 final.

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