Il sesto scenario di Jean-Claude Juncker

Bruxelles, 27 settembre 2017. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della Riunione del Gruppo GUE/NGL.

Punto in Agenda:
Dibattito Strutturato “The White Paper of the European Commission: Five scenarios, no solution!”

Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di coordinatore per il Gruppo GUE/NGL della Commissione Affari Costituzionali (AFCO) e di relatore ombra delle Risoluzioni del Parlamento Europeo “sul miglioramento del funzionamento dell’Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona” e “sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell’attuale struttura istituzionale dell’Unione europea”.

Penso che questa volta dovremo partire non dal Libro Bianco della Commissione e dai suoi 5 “scenari”, ma dal Sesto Scenario che Juncker ha illustrato a Strasburgo nell’ultima plenaria. Il tono infatti cambia, se paragonato a quello del White Paper o al Rapporto dei 5 Presidenti. Di quest’ultimo si è persa traccia ma i suoi contenuti sopravvivono nei tre rapporti parlamentari magnificati nel Sesto Scenario (rapporti Verhofstadt, Bresso-Brok, Berès-Böge).

Mi concentro dunque sul tono, che sottende la prognosi trionfalistica e autocompiaciuta dello stato dell’Unione. Abbondano le frasi vittoriose: “Il vento è cambiato”, “Abbiamo il vento in poppa”, “Abbiamo scelto l’unità”, “È tornato il bel tempo”, “Ogni giorno che passa facciamo progressi”.

È importante capire su quali fatti possa mai basarsi simile prognosi, visto che stride con la realtà in modo così palese. Stride con la rovina delle politiche migratorie, con il naufragio dell’allargamento a Est, con la nuova società degli esclusi e precari che è il salatissimo prezzo della timida ripresa economica, e con una crisi dello Stato di diritto che colpisce quasi tutti i Paesi membri. Il linguaggio della Commissione somiglia in modo straordinario a quello di Pangloss nel Candide di Voltaire: Lisbona è distrutta dal terremoto del 1755, ma Pangloss non rinuncia alla sua visione teleologica: “Tutto va bene nel migliore dei mondi possibili”. Anche per Juncker, tutto avviene in vista di una finalità prestabilita da ottimizzare: la salvaguardia dei poteri forti dell’Unione e la loro impermeabilità alle vicissitudini democratiche nei Paesi membri.

I fatti su cui poggia questo trionfalismo sono due: la migrazione e l’economia. Cito per prima la migrazione perché è qui che lo iato tra parole e realtà è più spettacolare. Nel discorso di Juncker viene infatti presentato come successo quello che è il misfatto supremo dell’Unione: la diminuzione drastica dei flussi migratori verso l’Europa grazie a quella che viene chiamata esternalizzazione ed è pura espulsione; i patti stretti prima con la Turchia poi con una serie di Paesi africani, perché rifugiati e migranti restino intrappolati nelle terre da cui fuggono. L’accordo con la Libia è particolarmente rovinoso perché stretto con un Paese che non ha firmato la Convenzione di Ginevra e che si trova alla mercé di milizie e governi fantoccio.

Siamo davanti a una neolingua (newspeak), dove il significato di ogni parola è rovesciato: l’Africa che trattiamo come nostra prigione su scala continentale viene descritta come “nobile continente, culla dell’umanità”; la morte dei migranti (non solo in mare ma sempre più nei deserti a Sud della Libia) diventa nostra salvezza, secondo il motto mors tua vita mea; i campi di detenzione libici vengono definiti inaccettabili quando in realtà li si è già accettati.

Lo stesso si dica dell’economia. La ripresa viene descritta come esito felice di riforme strutturali che non vengono rimesse in questione ma anzi esaltate, nonostante le società sconnesse che producono. Non si sa nemmeno se essa sia dovuta a tali riforme. I riferimenti all’Europa sociale sono vaniloquio. Il cittadino che Juncker predilige esplicitamente è il consumatore, non il produttore, il disoccupato, il precario. Si parla di una European Social Standards Union, senza prospettare parametri sociali vincolanti come lo sono quelli del deficit di bilancio. L’adesione dell’Unione alla Carta sociale del Consiglio d’Europa non è all’ordine del giorno.

È con questa visione che si procede ad alcune proposte istituzionali, che riassumo sommariamente:

1) In primo luogo, occorre rafforzare i poteri degli esecutivi: a livello nazionale e anche europeo. Va in questa direzione la proposta di Juncker di fondere in un’unica autorità funzioni normalmente separate (in primis quelle del Presidente della Commissione e del Presidente del Consiglio europeo).

2) Si propone la figura di un ministro UE dell’economia che unisca due cariche: quella di commissario e di presidente dell’eurogruppo. Anche qui, Commissione e Consiglio vengono fusi.

3) Si propongono al tempo stesso una difesa comune e voti a maggioranza qualificata sulla politica estera, nel Consiglio. Due punti voluti dalla Nato, senza che sia chiarita quale sia la politica estera europea.

4) Infine la democrazia: la Commissione approva l’idea quanto mai nebulosa di Macron di convocare “convenzioni democratiche” fin dall’inizio dell’anno prossimo, in vista delle elezioni europee.

Come ci inseriremo in questo processo come gruppo della sinistra radicale, chiedendo un’Europa diversa? Come reagire a una fusione di organi dell’Unione  che combinandosi con l’estensione del voto a maggioranza asservirà la Commissione agli Stati dominanti nel Consiglio? Non ho idee precise in proposito, ma so di certo che dovremo provare a smantellare  una per una, e con argomenti forti,  le menzogne e le tendenze non federali, ma oligarchiche, del Sesto Scenario.

Trasferimenti Dublino e Ue-Turchia: le incoerenze della Commissione

Intervento di Barbara Spinelli nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo. Strasburgo, 14 dicembre 2016.

Punto in agenda: Raccomandazione della Commissione europea sull’attuazione della dichiarazione UE-Turchia e il ripristino dei trasferimenti nell’ambito del sistema di Dublino

Dichiarazione della Commissione

Presenti al dibattito:

Dimitris Avramopoulos – Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza

Le raccomandazioni della Commissione – sull’accordo UE-Turchia e sul ripristino dei trasferimenti in Grecia – sono sconcertanti. Voi stessi – non solo Amnesty International – dite che l’accoglienza nelle isole dell’Egeo e in terraferma non funziona, che i minori non accompagnati e le persone vulnerabili sono tuttora detenute, e però raccomandate il ritorno in Grecia dei rifugiati a partire dal marzo 2017, visti i “molti progressi”. Voi ammettete che le isole sono sovraffollate, e chiedete di affollarle di più. Menzionate le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia contro tali trasferimenti – anche graduali – e ve le dimenticate per strada.

Non meno sconcertante il piano d’azione su Ue-Turchia: è accertato ormai che la Turchia non è un Paese sicuro. Ciononostante volete più rimpatri, riunificazioni familiari gestite in Turchia, e non esitate a raccomandare le deportazioni dei più vulnerabili. Al governo greco si chiede perfino di riscrivere le leggi nazionali che vietano simili rimpatri.

Chiedo alla Commissione cosa la spinga a ritenersi forte, quando sta dimostrando solo impotenza: è incapace di ricollocare i rifugiati come promesso, ignora la miseria economica imposta alla Grecia. A meno che non voglia fingersi forte così: sradicando i diritti dell’uomo.

La realtà inventata della Commissione

Strasburgo, 12 dicembre 2016. Intervento di Barbara Spinelli, per conto del Gruppo GUE/NGL in apertura dei lavori della Sessione Plenaria.

Punto in agenda: Ordine dei lavori – Richiesta del Gruppo GUE/NGL di introdurre nell’agenda dei lavori di mercoledì 14 dicembre 2016 il seguente dibattito: “Raccomandazione della Commissione europea sull’attuazione della dichiarazione UE-Turchia e il ripristino dei trasferimenti nell’ambito del sistema di Dublino. (Dichiarazione della Commissione)“.

La richiesta del Gruppo GUE/NGL è stata approvata dall’aula a grande maggioranza, con 204 voti a favore e 149 contrari.

Chiediamo per mercoledì una dichiarazione della Commissione e un roll call vote su due stupefacenti raccomandazioni: il ripristino dei trasferimenti Dublino, e l’implementazione dell’accordo UE-Erdogan. Anche i profughi più vulnerabili vanno deportati in Turchia, e Atene è pregata di riscrivere le leggi che lo vietano.

Sono raccomandazioni disattente al diritto. I ri-trasferimenti in Grecia sono vietati fin dal 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, poi dalla Corte europea di giustizia e da Corti nazionali. Mi domando quale sia il metodo, in tanta follia. Una Commissione incapace di ricollocare i profughi, indifferente alla miseria economica imposta ad Atene, finge una potenza che non ha sradicando i diritti dell’uomo. Dice che i rifugiati in Grecia stanno oggi molto meglio. Non c’è una sola testimonianza che confermi questa realtà totalmente inventata.

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Si veda anche:

La petizione lanciata da DiEM25, e cofirmata da Barbara Spinelli, per fermare l’accordo tra Unione europea e Turchia.

Interrogazione sui “Paesi d’origine sicuri”

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000144/2016
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Soraya Post (S&D), Ana Gomes (S&D) e Martina Anderson (GUE/NGL)

Oggetto: Compatibilità della proposta della Commissione su un elenco comune di “paesi di origine sicuri” dei richiedenti asilo con il diritto dell’Unione e la Carta dei diritti fondamentali

I paesi presenti nella proposta di regolamento della Commissione che istituisce un elenco comune di “paesi di origine sicuri” dei richiedenti asilo sono inseriti negli elenchi nazionali di soli dieci Stati membri, ad eccezione della Turchia che non si trova su alcun elenco nazionale. Varie ONG e diversi esperti hanno espresso gravi preoccupazioni circa la garanzia del diritto di non respingimento, il divieto di espulsioni collettive e il diritto alla non discriminazione e a un ricorso effettivo (articoli 18, 19, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali), contenuti nella proposta. Nella relazione la Commissione osserva che in tutti gli stati interessati si sono verificate persecuzioni di persone LGBTI, mentre in alcuni stati si sono verificate persecuzioni di rom, donne o bambini. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea (C-383/13), è giurisprudenza consolidata che il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere al proprio fascicolo siano diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere in che modo ritiene che la sua proposta garantisca che ogni domanda dei richiedenti asilo sia esaminata e che le decisioni siano prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale (articolo 10, lettera a), direttiva 2013/32/UE) e nel rispetto dei summenzionati diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali?


IT

E-000144/2016

Risposta di Dimitris Avramopoulos

a nome della Commissione

(18.7.2016)

L’applicazione del concetto di paese di origine sicuro non influisce sull’obbligo degli Stati membri di esaminare le domande e prendere una decisione al riguardo in modo individuale, obiettivo ed imparziale. Nella relazione che introduce la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE [1], la Commissione ha affermato espressamente l’opportunità che gli Stati membri prestino particolare attenzione alle circostanze regnanti in loco nel determinare se un dato paese terzo incluso nell’elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri debba essere considerato un paese di origine sicuro per un determinato richiedente, nonché nell’esaminare una domanda avvalendosi delle agevolazioni procedurali di cui alla direttiva 2013/32/UE per quanto riguarda i richiedenti provenienti da un paese di origine sicuro.

[1]  COM(2015) 452 final.

Rifugiati siriani ad Atene

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000071/2015 alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Emmanouil Glezos (GUE/NGL), Georgios Katrougkalos (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Soraya Post (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Josef Weidenholzer (S&D), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL) e Helmut Scholz (GUE/NGL)

Oggetto: Rifugiati siriani ad Atene

Ad Atene, oltre 200 rifugiati siriani stanno portando avanti uno sciopero della fame dal 19 novembre 2014, chiedendo di ottenere i documenti di viaggio per recarsi in altri Stati membri. Il governo greco si è dichiarato impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi previsti dal diritto internazionale ed europeo per garantire loro condizioni di vita dignitose. Grazie ai regolamenti di Dublino, l’ultima opzione che rimane ai rifugiati è quella di presentare domanda di asilo alla Grecia, in quanto primo paese d’arrivo.

Può la Commissione comunicare:

1. di quali opzioni dispongono i rifugiati siriani per recarsi legalmente in altri Stati membri e presentare ad essi domanda di asilo, per beneficiare:

–   della clausola di sovranità, che permette agli Stati membri di esaminare le richieste di asilo quando lo Stato membro competente riveli carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza;

–   del Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, che, in spirito di solidarietà, tiene pienamente conto delle difficoltà incontrate dagli Stati membri soggetti ad afflussi eccessivi di migranti?

2. Esiste l’intenzione di applicare programmi di ricollocazione all’interno dell’UE, quale Eurema, nel caso dei rifugiati siriani in Grecia?

3. Quali azioni intende intraprendere per alleviare l’enorme afflusso di richiedenti asilo cui sono soggetti gli Stati membri che costituiscono le frontiere esterne dell’UE, in conformità anche con gli impegni dell’UNHCR?


IT

E-000071/2015

Risposta di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione

(26.6.2015)

1. Se un migrante decide di presentare domanda di protezione internazionale, è in base ai criteri oggettivi stabiliti dal regolamento n. 604/2013 che sarà determinato lo Stato membro competente per l’esame di quella domanda.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo deve designare un altro Stato membro come competente. Gli Stati membri possono anche decidere unilateralmente di assumere la competenza in forza della clausola di sovranità.

Di norma i richiedenti devono rimanere nello Stato membro competente per l’esame della domanda e, se questa viene accolta, godranno dei diritti di libera circolazione riconosciuti dalla normativa UE ai beneficiari di protezione internazionale.

La direttiva 2011/51/UE autorizza i beneficiari di protezione internazionale a soggiornare in un altro Stato membro, purché ricorrano determinate condizioni. Ai sensi del regolamento n. 539/2001 i rifugiati statutari sono poi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata in altri Stati membri.

2. Il 27 maggio 2015 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio [COM(2015)286] che prevede la ricollocazione dalla Grecia in altri Stati membri di 14 000 migranti con evidente bisogno di protezione internazionale, come i cittadini siriani.

3. L’8 giugno 2015 la Commissione ha adottato una raccomandazione rivolta agli Stati membri relativa a un programma di reinsediamento europeo [C(2015)3560].