Carta dei diritti: gli obblighi delle istituzioni UE

di giovedì, Gennaio 25, 2018 0 , Permalink

Bruxelles, 22 gennaio 2018. Intervento di Barbara Spinelli nel corso della riunione della Commissione Affari Costituzionali (AFCO). 

Punto in agenda:
Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel quadro istituzionale dell’UE

  • Esame del documento di lavoro

Barbara Spinelli è intervenuta in qualità di relatore, per il Parlamento europeo, della Relazione di implementazione sull’Attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel quadro istituzionale dell’UE.

Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi presenti qui oggi.

Cercherò di illustrare gli elementi principali di questo primo documento di lavoro, in modo da lasciare maggiore spazio al successivo dibattito e ai suggerimenti che apporterete per approfondire il documento. Come già sapete, la prima parte del lavoro si concentrerà infatti sull’analisi fattuale della tematica in esame, ossia sui modi di osservazione e applicazione della Carta dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell’Unione. Mi piacerebbe quindi che questa fase fosse il più possibile condivisa con tutti gli shadow e i relatori per parere, in modo che sia frutto di contributi e analisi diversificate.

Il primo documento di lavoro che presenterò oggi è dunque un punto di partenza. Non vi è in esso, al momento, alcuna pretesa di completezza, tanto nelle tematiche sollevate, quanto nei relativi contenuti. L’ho redatto consapevolmente in maniera generica dando rilievo a specifici quesiti piuttosto che formulare, già da ora, possibili conclusioni e miei personali punti di vista, che appariranno alla fine dei lavori nell’explanatory statement. Il documento di lavoro vuole perciò essere una base da cui formulare concrete diagnosi, aperto a integrazioni e approfondimenti. Nella sua versione successiva e consolidata verranno quindi incluse le risultanze dell’attuale fase di indagine – che ha già visto l’apporto, in termini di expertise, della Commissione, del Consiglio, del Prof. De Schutter – durante la riunione AFCO del 28 novembre – e dei rappresentanti dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), questi ultimi incontrati di recente. Saranno anche inclusi i contributi che emergeranno dalle nostre discussioni e dagli incontri che avremo sia con la Corte di giustizia, sia con la Corte europea dei diritti dell’uomo. Un questionario sarà inviato anche ad alcune Agenzie dell’Unione.

Vengo ora al contenuto del documento.

Il fondamento dell’analisi è l’affermazione del valore della Carta quale fonte di diritto primario dell’Unione ai sensi dell’articolo 6 del Trattato. Scopo della relazione è valutare quanto tale carattere formale sia tradotto nella sostanza dell’azione quotidiana delle istituzioni UE. La mia personale considerazione è che la Carta abbia ancora molte potenzialità da esprimere e che rappresenti, in molte circostanze, la grande assente dal processo decisionale dell’Unione. Dovremo anche trovare il modo di far emergere le responsabilità degli Stati Membri, pur rispettando la natura di questo rapporto, concentrato in primis sulle istituzioni comuni: questo perché l’Unione – essendo un ibrido, in parte confederale in parte federale – deve rispettare e promuovere la Carta in ambedue gli ambiti: la Fra ha promesso contributi in questo campo.

Come avete potuto vedere, ho suddiviso per ora l’analisi in 5 diversi macro-settori di indagine.

Il primo concerne il ruolo della Carta nel processo legislativo e decisionale. Il punto focale è per me valutare se gli strumenti e le pratiche attuali siano sufficienti a garantire la piena applicazione della Carta alla luce degli obblighi negativi – non violazione – e positivi – promozione dei diritti – che da essa discendono.

Il secondo campo concernerà le politiche dell’Unione. Mi sono soffermata in particolare su due di esse: la governance economica e l’azione esterna dell’Unione, compresi gli accordi commerciali sottoscritti con Stati terzi. La selezione di questi due specifici campi di azione unionale è stata dettata dalla considerazione della loro particolare natura. La politica economica rappresenta il campo in cui le competenze dell’Unione sono oggi più estese, e dove però si constata un ruolo più che marginale della Carta, come riconosciuto esplicitamente anche dall’Agenzia per i diritti fondamentali.

Quanto all’azione esterna dell’Unione, se l’ho inclusa è in ragione della sua natura marcatamente intergovernativa – con i limiti forti che ne derivano all’applicazione della Carta, a cominciare dall’assenza di controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia.

Terzo punto: la cosiddetta dicotomia tra diritti e principi sanciti nella stessa Carta dei diritti fondamentali, cui vorrei aggiungere già da ora un’ulteriore tema su cui mi soffermerò in futuro: l’ulteriore dicotomia terminologica, sempre più in voga e riguardante le disposizioni in materia di diritti umani, tra precetti normativi e cosiddetti valori, che gli Stati membri tendono oggi a invocare come proprie preferenze soggettive.  Sono questioni, la prima come la seconda, che potrebbero apparire puramente terminologiche e/o “legalistiche” ma che influenzano concretamente il grado stesso di osservanza delle disposizioni in materia di diritti fondamentali, determinandone la modalità di applicazione. Un esempio: il Pilastro europeo dei diritti sociali potrà svilupparsi con più coerenza se saranno superate false dicotomie.

Il quarto capitolo si concentra sulle possibili limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti dalla Carta, e in particolare sulle cosiddette “finalità di interesse generale” riconosciute dall’Unione nell’articolo 52(1) della stessa Carta. Quel che vorrei analizzare è il rapporto tra disposizioni della Carta e quelle del Trattato concernenti le finalità di interesse generale, non allo scopo di affermare una qualunque primazia delle une sulle altre ma piuttosto per valutarne l’interoperabilità e complementarità al fine del raggiungimento di obiettivi comuni, che una semplice lettura dell’articolo 52 sembra porre in contraddizione.

Quinto e ultimo punto: il rapporto tra Carta e cittadinanza dell’Unione basato su quello che ritengo essere il binomio fondamentale diritti umani/partecipazione civica.

Lo stesso articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cittadinanza dell’Unione) individua in taluni diritti il presupposto stesso della cittadinanza dell’Unione. Diritti che trovano anche nella Carta una propria codificazione. Carta che, di conseguenza, potrebbe divenir strumento di riferimento per l’affermazione di quel demos europeo troppo astrattamente invocato da più parti, e non ancora realmente esistente.

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