Uso illegale della forza nei centri di accoglienza di Pozzallo e Lampedusa

Bruxelles, 2 settembre 2015

Il commissario europeo per l’immigrazione Dimitris Avramopoulos ha risposto a nome della Commissione all’interrogazione depositata il 13 maggio 2015 dall’eurodeputata Barbara Spinelli, congiuntamente ai colleghi Elly Schlein, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Eleonora Forenza e Curzio Maltese. Nell’interrogazione si chiedevano chiarimenti sulle violenze subite da numerosi richiedenti asilo nei centri di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa e Pozzallo. Fonti diverse e concordanti avevano infatti documentato l’uso illegittimo della forza per costringere i migranti, anche minori, all’identificazione attraverso il prelievo delle impronte digitali. Un comportamento in palese violazione delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Vari cittadini stranieri, anche minori, dichiararono di aver subito percosse con manganelli elettrici.

La risposta della Commissione è allarmante. Pur preannunciando l’intenzione di intraprendere le azioni necessarie per indagare su tutti i casi in cui vi siano elementi che indichino l’adozione di misure illegali da parte delle autorità nazionali, la Commissione mantiene la più grande ambiguità sull’uso della violenza, anche sui minori. In effetti, nella risposta, la Commissione evidenzia che “eventuali misure coercitive adottate dagli Stati membri devono essere proporzionate, giustificate e rispettose della dignità e dell’integrità fisica della persona interessata” e che “ai bambini di età inferiore ai 14 anni non devono essere rilevate le impronte digitali”: destando con ciò il sospetto che l’uso di misure coercitive sia da considerarsi legittimo, se applicato a minori dai 14 ai 18 anni.

La Commissione fa riferimento ai propri orientamenti, pubblicati nel maggio 2015, in materia di rilevamento delle impronte digitali ai migranti irregolari e ai richiedenti protezione internazionale. In tali orientamenti, la Commissione propone – al paragrafo 7 – che “gli Stati membri possano considerare che non sia mai opportuno utilizzare la coercizione per costringere la rilevazione delle impronte digitali di alcune persone vulnerabili, come minori o donne in stato di gravidanza. Se un certo grado di coercizione viene utilizzato per persone vulnerabili, occorre garantire che la procedura utilizzata sia specificamente adattata a tali persone.


Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-007777/2015

alla Commissione
Articolo 130 del regolamento

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Curzio Maltese (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Laura Ferrara (EFDD) e Ignazio Corrao (EFDD)

Oggetto: Uso illegale della forza nei centri di accoglienza di Pozzallo e Lampedusa, Italia, per l’acquisizione delle impronte digitali dei migranti, comprese quelle dei minori, a fini di identificazione

Dal 28 aprile 2015 70 minori non accompagnati sono stati rinchiusi per oltre due settimane in un Centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA ) sull’isola italiana di Lampedusa. Dal 25 aprile 2015 113 siriani e palestinesi sono stati detenuti per una settimana in un CPSA a Pozzallo, Sicilia. Varie fonti e documenti attestano l’uso illegale della forza al CPSA di Pozzallo per il rilevamento delle impronte digitali dei migranti – comprese quelle dei minori – a fini di identificazione, in violazione delle norme di salvaguardia sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Inoltre, i cittadini stranieri detenuti al CPSA di Pozzallo, compresi i minori, hanno dichiarato di essere stati colpiti con dispositivi tipo Taser.

Intende la Commissione far luce su questi recenti avvenimenti e valutare se ciò che accade a Lampedusa e al CPSA di Pozzallo costituisca una violazione dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 3 e 5, paragrafo 4, della CEDU, degli articoli 14, lettera b), 17 e 19 della direttiva sull’accoglienza (2003/9/CE) e dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2725/2000 (regolamento” Eurodac”)?

Intende altresì la Commissione chiarire quali misure pensa di adottare per impedire la detenzione di bambini migranti, vietata dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo?


IT

E-007777/2015

Risposta di Dimitris Avramopoulos

a nome della Commissione

(1.9.2015)

La Commissione non è a conoscenza dei presunti fatti citati dall’onorevole parlamentare, né di alcun elemento di prova di questo tipo. La Commissione intraprenderà le azioni necessarie per indagare su tutti i casi in cui vi siano elementi che indichino l’adozione di misure illegali da parte delle autorità nazionali.

Nell’ambito del pacchetto di misure introdotte nell’agenda europea sulla migrazione nel maggio 2015, la Commissione ha proposto degli orientamenti per gli Stati membri in materia di rilevamento delle impronte digitali ai migranti irregolari e ai richiedenti protezione internazionale [1]. Tali orientamenti prevedono un approccio comune basato sulle migliori prassi in materia di rilevamento delle impronte digitali, conformemente al regolamento Eurodac e al diritto dell’UE. Le eventuali misure coercitive adottate dagli Stati membri devono essere proporzionate, giustificate e rispettose della dignità e dell’integrità fisica della persona interessata. Inoltre, ai bambini di età inferiore ai 14 anni non devono essere rilevate le impronte digitali.

La Commissione sostiene pienamente i diritti dei bambini, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, compreso il diritto alla libertà. Il diritto dell’UE pone dei limiti precisi alla detenzione amministrativa per i bambini, che dovrebbe essere utilizzata solo in ultima istanza, ove si ritenga impossibile applicare in maniera efficace misure meno coercitive. Ciò è stabilito all’articolo 11 della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza, che si applica a decorrere dal 20 luglio 2015.

[1]     SWD(2015)150 final.