L’Unione è ancora un luogo sicuro per i richiedenti asilo vulnerabili?

COMUNICATO STAMPA

Bruxelles, 15 giugno 2016

Barbara Spinelli ha depositato una ”interrogazione prioritaria” alla Commissione sull’attuazione da parte della Norvegia delle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE che riguardano la valutazione delle richieste di asilo da parte di richiedenti vulnerabili.

«Il 9 giugno 2016 è stato portato nuovamente davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo un caso riguardante una vittima di violenza di genere», scrive la deputata del GUE/NGL. «La ricorrente è stata torturata e sottoposta a gravi violenze domestiche e di genere perché amava un uomo diverso da quello scelto dalla sua famiglia. La donna è fuggita dall’Iraq e ha raggiunto la Norvegia, dove la sua richiesta di asilo è stata respinta con una procedura che non ha tenuto in alcun conto la condizione di vulnerabilità, lo status e la necessità di esame. Poiché, ai sensi delle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, la Norvegia fa parte del Sistema Europeo Comune di Asilo (CEAS), ed essendo la richiedente stata sottoposta a gravi forme di violenza, la Norvegia aveva l’obbligo di valutare singolarmente le particolari necessità di accoglienza e di tenerne conto nell’intero corso della procedura, nonché di fornire alla richiedente un adeguato trattamento psicologico e un’interprete dello stesso sesso».
«È attualmente all’esame degli avvocati difensori», sottolinea Barbara Spinelli, «l’ipotesi di presentare richiesta d’asilo in Paesi extra-UE, perché l’Unione non sarebbe un luogo sicuro per la richiedente, alla luce delle politiche migratorie in corso di adozione».

«Quali passi», chiede la deputata europea, «intende adottare la Commissione per garantire che le richieste di asilo da parte dei richiedenti vulnerabili siano trattate in conformità alle Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE?»

La Turchia non è uno Stato terzo sicuro: chiedo che l’accordo UE-Turchia sia sospeso

COMUNICATO STAMPA

Barbara Spinelli: «Chiedo che l’accordo UE-Turchia sia sospeso, prima che siano la Corte di Giustizia e la Corte europea dei Diritti dell’Uomo a farlo»

Bruxelles, 7 aprile 2016

Barbara Spinelli (GUE/NGL) ha preso la parola durante la riunione della Commissione Parlamentare Libertà, Giustizia e Affari Interni del Parlamento europeo dedicata all’implementazione dell’accordo UE-Turchia, alla presenza del coordinatore per la Commissione europea Maarten Verwey.

«Secondo un’analisi legale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del 10 marzo, il trasferimento dei richiedenti asilo da uno Stato europeo a uno Stato extra-europeo deve rispettare una serie di garanzie minime.

È essenziale anzitutto che lo Stato ricevente si assuma la responsabilità di fornire ai richiedenti asilo l’accesso al sistema di asilo, accogliendoli e permettendo loro di registrare le domande di protezione.

Lo Stato ricevente deve valutare le richieste di asilo nel merito, seguendo una procedura equa, e deve proteggere i richiedenti asilo dal refoulement, come previsto da 65 anni dalla Convenzione di Ginevra, giacché i rifugiati non devono essere ri-deportati nelle zone di guerra dalle quali sono fuggiti.

Se ai richiedenti viene riconosciuto lo status di rifugiato, lo Stato ricevente deve assicurarsi che essi possano godere di protezione in conformità a garanzie e standard internazionali.

«Attualmente nessuna di queste garanzie è rispettata dalla Turchia, per cui chiedo che l’accordo sia sospeso, prima che siano la Corte di Giustizia e la Corte europea dei Diritti dell’Uomo a darmi ragione e a eliminare questa vergogna. Lo chiedono 90 associazioni europee che si occupano dei rifugiati. La Turchia non è uno Stato Terzo Sicuro.

«Voglio infine porre una domanda di fondo al rappresentante della Commissione, Sig. Maarten Verwey: quel che chiedo, è di uscire dall’autocompiacimento che mostrate in merito all’accordo UE-Turchia. Quando parlate di cifre sui rimpatri, vi prego di menzionare le centinaia di rifugiati (in realtà sono più di un migliaio, negli ultimi 7-8 mesi) che il governo turco ha respinto in Siria, violando leggi nazionali, europee e internazionali, e di tenere a mente che tra questi respinti ci sono anche bambini, rispediti in zone di guerra senza i familiari, completamente soli».

Visita di una delegazione della Commissione affari costituzionali alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Strasburgo, mercoledì 8 luglio

Programma

Incontro con il giudice George Nicolaou alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo

Temi in discussione:

–        Adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

–        Relazione tra la Corte Europea dei Diritti dell’uomo e le Corti costituzionali degli Stati membri. Esempi di “prassi migliore”.

–        Esempi di casi di violazione della legge elettorale.

INTERVENTO DI BARBARA SPINELLI
(English Version)

Vorrei cogliere l’opportunità del secondo punto in agenda per sollevare la specifica questione dell’applicazione delle disposizioni contenute nella Carta Sociale Europea e della mancanza di un meccanismo diretto di protezione giurisdizionale dei diritti in essa sanciti. Un sistema di protezione che si fonda, piuttosto, sulla forza della moral suasion del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Se da un lato, taluni dei diritti sanciti nella Carta Sociale Europea hanno trovato protezione indiretta grazie alle decisioni di questa Corte e della Corte europea di giustizia stante la loro trasversalità, dall’altro, la Carta non è dotata di quella tutela rafforzata che caratterizza invece la Convenzione europea dei diritti umani e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La determinazione del valore della Carta Sociale europea è generalmente demandata alla “sensibilità” del giudice nazionale. Tuttavia, in ragione di questa nazionalizzazione interpretativa, tali diritti assumono connotazioni diverse a seconda del contesto legale di riferimento. Ciò che manca è quell’interpretazione uniforme che solo un organo dotato di competenza giurisdizionale effettiva e specifica può garantire.

A questo si aggiunge la questione dell’applicabilità diretta di tali diritti all’interno degli ordinamenti legislativi e costituzionali degli Stati che non trova uniforme riconoscimento nei diversi paesi, minando, di conseguenza, quel principio di uguaglianza dei cittadini che dovrebbe essere alla base, nella nostra specifica situazione, del modello di integrazione europea.


English version

I would like to take the opportunity of the second point in the Agenda to raise the specific issue concerning the application of the provisions of the European Social Charter and the lack of a direct mechanism of judicial protection of the rights provided therein; a system of protection that, instead, is based on the strength of the moral suasion of the Committee of Ministers of the Council of Europe.

If, on one side, some of the rights of the Charter have been indirectly protected by the decisions of this Court and of the European Court of Justice due to the cross-sectoriality of these rights, on the other side, the Charter lacks the reinforced protection which characterises the European Convention and the Charter of fundamental rights of the EU.

The definition of the value of the European Social Charter is generally transferred to the “sensitivity” of the national judge. But this national fragmentation in interpreting the Charter means that each right takes on different meanings, depending on the specific legal context. Consequently, those rights are not uniformly interpreted. A uniformity that can be guaranteed only by a body provided with an effective and specific jurisdiction.

In addition to this, the various States took different positions regarding the issue of the direct applicability of these provisions in their constitutional and legislative systems, so undermining the principle of equality of all citizens that should be at the basis, in our specific situation, of the European integration.