Rifugiati siriani ad Atene

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000071/2015 alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Emmanouil Glezos (GUE/NGL), Georgios Katrougkalos (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Soraya Post (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Josef Weidenholzer (S&D), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL) e Helmut Scholz (GUE/NGL)

Oggetto: Rifugiati siriani ad Atene

Ad Atene, oltre 200 rifugiati siriani stanno portando avanti uno sciopero della fame dal 19 novembre 2014, chiedendo di ottenere i documenti di viaggio per recarsi in altri Stati membri. Il governo greco si è dichiarato impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi previsti dal diritto internazionale ed europeo per garantire loro condizioni di vita dignitose. Grazie ai regolamenti di Dublino, l’ultima opzione che rimane ai rifugiati è quella di presentare domanda di asilo alla Grecia, in quanto primo paese d’arrivo.

Può la Commissione comunicare:

1. di quali opzioni dispongono i rifugiati siriani per recarsi legalmente in altri Stati membri e presentare ad essi domanda di asilo, per beneficiare:

–   della clausola di sovranità, che permette agli Stati membri di esaminare le richieste di asilo quando lo Stato membro competente riveli carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza;

–   del Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, che, in spirito di solidarietà, tiene pienamente conto delle difficoltà incontrate dagli Stati membri soggetti ad afflussi eccessivi di migranti?

2. Esiste l’intenzione di applicare programmi di ricollocazione all’interno dell’UE, quale Eurema, nel caso dei rifugiati siriani in Grecia?

3. Quali azioni intende intraprendere per alleviare l’enorme afflusso di richiedenti asilo cui sono soggetti gli Stati membri che costituiscono le frontiere esterne dell’UE, in conformità anche con gli impegni dell’UNHCR?


IT

E-000071/2015

Risposta di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione

(26.6.2015)

1. Se un migrante decide di presentare domanda di protezione internazionale, è in base ai criteri oggettivi stabiliti dal regolamento n. 604/2013 che sarà determinato lo Stato membro competente per l’esame di quella domanda.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo deve designare un altro Stato membro come competente. Gli Stati membri possono anche decidere unilateralmente di assumere la competenza in forza della clausola di sovranità.

Di norma i richiedenti devono rimanere nello Stato membro competente per l’esame della domanda e, se questa viene accolta, godranno dei diritti di libera circolazione riconosciuti dalla normativa UE ai beneficiari di protezione internazionale.

La direttiva 2011/51/UE autorizza i beneficiari di protezione internazionale a soggiornare in un altro Stato membro, purché ricorrano determinate condizioni. Ai sensi del regolamento n. 539/2001 i rifugiati statutari sono poi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata in altri Stati membri.

2. Il 27 maggio 2015 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio [COM(2015)286] che prevede la ricollocazione dalla Grecia in altri Stati membri di 14 000 migranti con evidente bisogno di protezione internazionale, come i cittadini siriani.

3. L’8 giugno 2015 la Commissione ha adottato una raccomandazione rivolta agli Stati membri relativa a un programma di reinsediamento europeo [C(2015)3560].

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