La brutalità della polizia contro i rom

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001802/2018

alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Soraya Post (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Ana Gomes (S&D), Birgit Sippel (S&D), Dietmar Köster (S&D), Maria Grapini (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Marita Ulvskog (S&D), Olle Ludvigsson (S&D), Jytte Guteland (S&D), Anna Hedh (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Terry Reintke (Verts/ALE), Cécile Kashetu Kyenge (S&D) e Barbara Lochbihler (Verts/ALE)

Oggetto: La brutalità della polizia contro i rom

La relazione del Parlamento sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell’integrazione dei rom nell’Unione europea [1] invita gli Stati membri a garantire i diritti dei rom ad un accesso paritario alla giustizia e condanna gli Stati membri per il fatto di rallentare le procedure intese a garantire la giustizia alle vittime di reati dell’odio, in particolare quelli perpetrati da agenti delle forze dell’ordine, e di fornire scarsa protezione o indagine in caso di reati denunciati da rom.

Nel 2013, vi è stata un’incursione delle forze di polizia nel campo rom Budulovska Moldava nad Bodvou, in Slovacchia, durante la quale più di 60 agenti hanno aggredito circa 30 rom. Dopo la violenza, 15 uomini rom sono stati portati alla stazione di polizia. Alcuni sono stati gravemente maltrattati durante la detenzione. Due anni dopo, il servizio investigativo del ministero dell’interno ha archiviato i procedimenti penali. Nel 2016, il procuratore regionale di Prešov ha respinto una denuncia presentata dalle vittime contro la decisione del servizio investigativo. Le vittime hanno quindi presentato una denuncia contro tale decisione alla Corte costituzionale. Nel 2017, la Corte costituzionale ha respinto la denuncia delle violenze commesse dalla polizia.

Il “caso Moldava” è diventato un simbolo della brutalità della polizia. Casi simili sono segnalati dalle ONG in molti altri Stati membri.

Può dire la Commissione in che modo garantisce che gli Stati membri rispettino le disposizioni della decisione quadro 2008/913/GAI [2] sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale?

[1]     P8_TA(2017)0413.

[2]     GU L 328 del 6.12.2008, p. 55.

IT

E-001802/2018

Risposta di Věra Jourová

a nome della Commissione

(26.6.2018)

La Commissione ha seguito il caso cui fa riferimento l’onorevole deputato con grande attenzione e preoccupazione.

La Commissione condanna qualsiasi forma di razzismo e xenofobia in quanto in contraddizione con i valori fondamentali su cui si basa l’Unione europea. La decisione quadro 2008/913/JHA [1] obbliga gli Stati membri a perseguire penalmente reati generati da pregiudizi in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica.

Tuttavia, la Commissione non dispone di alcuna competenza per esaminare singoli casi di reati generati dall’odio. Spetta alle autorità nazionali indagare e, ai giudici nazionali, perseguire i casi di reati generati dall’odio.

La Commissione sostiene le autorità nazionali nell’efficace attuazione della decisione quadro, al fine di migliorare le loro risposte per affrontare l’incitamento all’odio e i reati generati dall’odio, tra cui indagini tempestive e il perseguimento dei casi di reati generati dall’odio. In tale contesto, essa prevede finanziamenti mirati e orientamenti alle autorità nazionali in materia di formazione sulla lotta contro i reati generati dall’odio, registrazione dei dati e sostegno alle vittime, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Inoltre, a partire da giugno 2016, la Commissione ha riunito regolarmente le autorità nazionali, le organizzazioni della società civile, le agenzie dell’UE e le organizzazioni internazionali quali il Consiglio d’Europa e l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR), attraverso la costituzione di un gruppo ad alto livello sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza al fine di promuovere un’azione coordinata efficace in questo settore.

[1]     Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

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