La Turchia non è uno Stato terzo sicuro: chiedo che l’accordo UE-Turchia sia sospeso

COMUNICATO STAMPA

Barbara Spinelli: «Chiedo che l’accordo UE-Turchia sia sospeso, prima che siano la Corte di Giustizia e la Corte europea dei Diritti dell’Uomo a farlo»

Bruxelles, 7 aprile 2016

Barbara Spinelli (GUE/NGL) ha preso la parola durante la riunione della Commissione Parlamentare Libertà, Giustizia e Affari Interni del Parlamento europeo dedicata all’implementazione dell’accordo UE-Turchia, alla presenza del coordinatore per la Commissione europea Maarten Verwey.

«Secondo un’analisi legale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del 10 marzo, il trasferimento dei richiedenti asilo da uno Stato europeo a uno Stato extra-europeo deve rispettare una serie di garanzie minime.

È essenziale anzitutto che lo Stato ricevente si assuma la responsabilità di fornire ai richiedenti asilo l’accesso al sistema di asilo, accogliendoli e permettendo loro di registrare le domande di protezione.

Lo Stato ricevente deve valutare le richieste di asilo nel merito, seguendo una procedura equa, e deve proteggere i richiedenti asilo dal refoulement, come previsto da 65 anni dalla Convenzione di Ginevra, giacché i rifugiati non devono essere ri-deportati nelle zone di guerra dalle quali sono fuggiti.

Se ai richiedenti viene riconosciuto lo status di rifugiato, lo Stato ricevente deve assicurarsi che essi possano godere di protezione in conformità a garanzie e standard internazionali.

«Attualmente nessuna di queste garanzie è rispettata dalla Turchia, per cui chiedo che l’accordo sia sospeso, prima che siano la Corte di Giustizia e la Corte europea dei Diritti dell’Uomo a darmi ragione e a eliminare questa vergogna. Lo chiedono 90 associazioni europee che si occupano dei rifugiati. La Turchia non è uno Stato Terzo Sicuro.

«Voglio infine porre una domanda di fondo al rappresentante della Commissione, Sig. Maarten Verwey: quel che chiedo, è di uscire dall’autocompiacimento che mostrate in merito all’accordo UE-Turchia. Quando parlate di cifre sui rimpatri, vi prego di menzionare le centinaia di rifugiati (in realtà sono più di un migliaio, negli ultimi 7-8 mesi) che il governo turco ha respinto in Siria, violando leggi nazionali, europee e internazionali, e di tenere a mente che tra questi respinti ci sono anche bambini, rispediti in zone di guerra senza i familiari, completamente soli».

Rimandare i migranti in Turchia viola il principio di non-respingimento

Bruxelles, 4 aprile 2016

Barbara Spinelli rivolge un’interrogazione scritta alla Commissione europea chiedendo conto della conformità dell’accordo UE-Turchia con il divieto di respingimento sancito dalla Convenzione di Ginevra.

Titolo: Conformità dell’accordo UE-Turchia con il principio di non-respingimento

Considerando che, secondo l’Osservatorio siriano per i Diritti umani, sedici profughi siriani, tra cui tre bambini, sono stati uccisi dalle Guardie di frontiera turche nel tentativo di mettersi in salvo in Turchia;

Considerando che l’UNHCR ha evidenziato continue e gravi carenze nelle condizioni procedurali e di accoglienza in Turchia e in Grecia e ha precisato che in tutta la Grecia – che è stata costretta a ospitare un numero sproporzionato di rifugiati in seguito alla chiusura delle frontiere della rotta balcanica e al fallimento dello schema di ricollocazione dell’UE – numerosi aspetti del sistema di accoglienza delle persone richiedenti protezione internazionale sono ancora non funzionanti o assenti;

Considerando che i ricercatori di Amnesty International di stanza nel Sud della Turchia hanno raccolto testimonianze di siriani i quali hanno riferito che i loro parenti sono stati espulsi dal Paese in violazione del diritto internazionale, compresi i minori non accompagnati;

Considerando che l’accordo europeo con la Turchia è stato ritenuto illegale da Peter Sutherland, Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per le Migrazioni internazionali e lo Sviluppo, giacché deportare migranti e rifugiati senza aver prima vagliato le loro richieste di asilo violerebbe il diritto internazionale;

In base a quali elementi la Commissione ritiene che rimandare i migranti in Turchia non violi il principio di non-refoulement, vincolante per l’Unione europea?

Compatibilità della creazione e della gestione dei punti di crisi (hotspot) con il diritto dell’UE

di sabato, Aprile 2, 2016 0 No tags Permalink

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-015297/2015/riv.1 alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), José Bové (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), José Inácio Faria (ALDE), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) e Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

Oggetto: Compatibilità della creazione e della gestione dei punti di crisi (hotspot) con il diritto dell’UE

Da settembre, nel punto di crisi attivato a Lampedusa, le autorità pubbliche hanno adottato nuove pratiche illegali che violano i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo. I migranti sono frettolosamente “interrogati” e viene loro fornito un modulo inadeguato relativamente alle procedure di asilo.

Nei confronti di molti migranti vengono, quindi, adottate decisioni di rimpatrio, senza che essi abbiano una reale opportunità di presentare domanda di asilo a norma delle direttive 2011/95/UE e 2013/32/UE. In seguito all’adozione delle decisioni di rimpatrio, i migranti sono costretti ad abbandonare i centri, ricevendo solamente un ordine di espulsione che li costringe a lasciare il paese entro sette giorni, tramite l’aeroporto di Fiumicino.

Secondo la direttiva 2013/32/UE, i migranti tenuti in centri di trattenimento devono ricevere informazioni in merito alla procedura di asilo (articolo 8) e le persone che hanno espresso l’intenzione di presentare domanda di asilo sono richiedenti protezione internazionale e dovrebbero godere dei diritti previsti dalle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE (considerando 27).

Le pratiche summenzionate, che non garantiscono in misura sufficiente la salvaguardia dei diritti umani poiché non tengono conto delle circostanze individuali di ogni singolo caso, costituiscono una violazione dell’articolo 19 della Carta dell’UE, nonché della giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Intende la Commissione indagare sulla gestione dei punti di crisi in Italia e sulla compatibilità dell’approccio basato sui punti di crisi con il diritto dell’UE?


 

IT

E-015297/2015

Risposta di Dimitris Avramopoulos a nome della Commissione

(1.4.2016)

La Commissione ritiene che il sistema dei punti di crisi (hotspot), elaborato nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione quale elemento dell’azione immediata per aiutare gli Stati membri in prima linea che sono sottoposti a pressioni migratorie sproporzionate alle frontiere esterne dell’UE, è del tutto compatibile con l’acquis dell’UE e, in modo particolare, con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la normativa UE in materia di asilo.

L’attuazione del sistema dei punti di crisi in un dato Stato membro ricade principalmente nella sfera di competenza dello Stato membro stesso. Per quanto riguarda l’attuazione di tale sistema in Italia, le informazioni che le autorità italiane hanno fornite a oggi alla Commissione sulla gestione dei punti di crisi attualmente operativi nel paese (Lampedusa, Pozzallo, Trapani) non danno adito a particolari preoccupazioni circa le disposizioni della direttiva 2013/32/UE.

La Commissione continuerà a fornire assistenza, in particolare tramite le sue agenzie, agli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i punti di crisi. La Commissione sta monitorando il rispetto dell’acquis dell’UE da parte di tutti gli Stati membri e, se necessario, può avviare procedimenti di infrazione.

La Commissione ha presentato relazioni periodiche riguardanti la situazione attuale dei punti di crisi in Italia e Grecia [1].

[1]     COM(2015) 490 final, COM(2015) 510 final, COM(2015) 678 final, COM(2015) 679 final, COM(2016) 85 final.